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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/10/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 19 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 4419 / 2023 promosso da:
1. nata in [...] il Controparte_1
26/06/1981;
2. nato in [...] il Controparte_2
05/07/1955;
3. nata in [...] il Controparte_3
06/04/1968;
4. , nato in [...] il Persona_1
29/05/1969, in proprio e – unitamente a
[...]
, nata il Parte_1
04.06.1979 in Brasile – quale legale rappresentante ed esercente la potestà genitoriale dei figli minori:
5. , nata in [...] Controparte_4 il 30/03/2015;
6. , nata in [...]- Controparte_5 le il 27/03/2006;
7. , nata in [...] il Controparte_6
04/08/1983;
8. , nata in [...] il Persona_2
21/03/1985, in proprio e – unitamente a
[...]
, nato l'[...] in [...] – quale CP_7 legale rappresentante ed esercente la potestà geni- toriale della figlia minore:
Pag. 2 di 19 9. , nata in [...] il Controparte_8
28/12/2019;
10. , nata in [...] il Controparte_9
18/03/1987;
11. , nato in [...] il Controparte_10
22/02/1991;
12. nato in [...]- Persona_3 Controparte_2 le il 25/02/1988, in proprio e – unitamente ad
[...]
, nata il [...] in [...] – Controparte_11 quale legale rappresentante ed esercente la potestà genitoriale del figlio minore:
13. nato in [...] il Controparte_12
10/04/2022;
14. nato in [...]- Controparte_13 sile il 03/12/1991;
15. , nato in [...] il Controparte_14
12/01/1998;
16. , nata in [...] il [...]; Controparte_15
17. nato in [...] il Persona_4
12/07/1975, in proprio e – unitamente a
[...]
, nata il [...] in [...]- Parte_2 sile – quale legale rappresentante ed esercente la potestà genitoriale dei figli minori:
18. , nato in [...] il [...]; Controparte_16
19. , nato in [...] il Controparte_17
23/05/2008;
20. nato in [...] Controparte_18 il 20/04/1994;
21. nato in [...] il Persona_5
12/12/1983, in proprio e – unitamente a Persona_6
nata il [...] in [...] – quale lega-
[...] le rappresentante ed esercente la potestà genitoria- le dei figli minori:
Pag. 3 di 19 22. , nata in [...] il Controparte_19
21/10/2019;
23. , nata in [...] il Parte_3
17/11/2015;
24. nata in [...]- Persona_7 sile il 12/06/1989, in proprio e – unitamente a
[...]
nato il [...] in Controparte_20
Brasile – quale legale rappresentante ed esercente la potestà genitoriale della figlia minore:
25. Controparte_21 nata in [...] il [...];
26. nato in [...] il Parte_4
27/01/1992;
27. nato in [...] Controparte_22 il 21/05/1987;
28. , nato in [...] il Persona_8
19/06/1963,
29. , nato in [...] il Persona_9
04/02/1967;
30. , nata in [...] il Parte_5
10/02/1986, in proprio e – unitamente a
[...]
, nato il [...] in [...] – qua- Parte_6 le legale rappresentante ed esercente la potestà ge- nitoriale del figlio minore:
31. nato in [...] il Controparte_23
13/04/2019;
32. , nata in [...] il Persona_10
08/01/1988;
33. nata in Persona_11
Brasile il 29/11/1984, in proprio e – unitamente a padre nato il [...] in Persona_12
Brasile – quale legale rappresentante ed esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore:
Pag. 4 di 19 34. nata in [...] Controparte_24 il 03/06/2017;
35. , nato in [...]- Persona_13 sile il 02/08/1994;
36. , nato in Parte_7
Brasile il 03/12/2003; tutti rappresentati, difesi ed assistiti dagli avv.ti Riccardo
De MO e RA AR, ed elettivamente domici- liati presso lo studio legale di quest'ultima in Roma, Via
Baldo degli Ubaldi n. 8, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona Controparte_25 del Ministro p.t.;
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DI DIRITTO
1. - I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadi- CP_25 nanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discen- denti in linea retta ed ininterrotta di (o Persona_14 [...]
o o o Persona_15 Persona_16 Persona_17
o nato il [...] a Persona_18 Persona_19
OL (PZ), il quale emigrava in Brasile senza mai na- turalizzarsi cittadino brasiliano, come attestato dal Certifica- to Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia e di
Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, deposi- tato in atti. A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti han- no prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discenden-
Pag. 5 di 19 za italiana. Il , nonostante la regolare Controparte_25 notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costituiva nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribu- nale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di ri- forma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadi- nanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ul- tima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla compe- tenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazio- ne, protezione internazionale e libera circolazione dei citta- dini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cit- tadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricor- renti risiedono all'estero e che il loro avo cittadino italiano è nato a [...], città che rientra nella competenza del
Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro compe- tente è inderogabilmente il Tribunale di Potenza-Sezione spe- cializzata in materia di immigrazione, protezione internaziona- le e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. - Ciò posto, in linea di principio, relativamente ai seguenti ricorrenti:
Pag. 6 di 19 − , nato in [...] il [...], Parte_8
− , nato in [...] il [...], Persona_9
− nato in [...] il [...], Persona_5
− nato in [...] il Controparte_22
21/05/1987,
− nata in [...] il Persona_7
12/06/1989,
− nato in [...] il [...], Parte_4
− nato in [...] il Controparte_18
20/04/1994,
− nata in [...] il Persona_11
29/11/1984,
− , nata in [...] il [...], Parte_5
− , nata in [...] il [...], Persona_10
− , nato in [...] il Persona_13
02/08/1994,
− , nato in [...] il Parte_7
03/12/2003,
− nata in Controparte_21
Brasile il 28/08/2015,
− nata in [...] il [...], Parte_3
− nata in [...] il [...], Controparte_19
− nata in [...] il Controparte_24
03/06/2017,
− , nato in [...] il [...], Controparte_23 dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudi- zialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giuri- sprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. E poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Ministero
Pag. 7 di 19 dell'Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chie- dere il rilascio del relativo certificato o comunque a richie- dere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i predetti ricorrenti hanno dato prova di aver in- viato al a Belo Horizonte (Brasi- Parte_9 le) la richiesta di riconoscimento della cittadinanza tramite raccomandante a.r., senza ricevere risposta (cifr. doc. 78 in atti); hanno dedotto inoltre che il a Belo Parte_9
Horizonte è da anni in grave ritardo nel concludere le procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ai discendenti di avi italiani emigrati in Brasile, e che i tempi di at- tesa sono molto lunghi.
Va rilevato in proposito come l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, os- sia esistente quantomeno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale in- teresse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un pro- prio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del
7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministra- zioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole dura- ta del processo. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n.
33 prescrive che la durata massima del procedimento amministra- tivo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iu- re sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni.
Ciononostante, per giurisprudenza prevalente, il decorso del ter-
Pag. 8 di 19 mine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espres- sa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, propo- nibilità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessa- rio nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, atte- se le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria.
A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispet- to all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'inte- resse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del dirit- to, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giu- risdizionale.
Pertanto, sussiste l'interesse ad agire dei predetti ricorrenti.
3.1. - Per quanto attiene poi agli altri ricorrenti, e segnata- mente:
− nato in [...] il [...], Controparte_2
− nata in [...] il [...], Controparte_3
− , nato in [...] il [...], Persona_1
− , nata in [...] il [...], Controparte_15
− , nato in [...] il [...], Persona_4
− nata in [...] il [...], Controparte_1
− nata in [...] il Controparte_6
04/08/1983,
− , nata in [...] il [...], Persona_2
− , nata in [...] il [...], Controparte_9
− nato in [...] il Controparte_26
25/02/1988,
− nato in [...] il Controparte_10
22/02/1991,
− nato in [...] il Controparte_13
03/12/1991,
Pag. 9 di 19 − nato in [...] il [...], CP_14 CP_14
− , nata in [...] il Controparte_5
27/03/2006,
− nato in [...] il Controparte_17
23/05/2008,
− , nata in [...] il Controparte_4
30/03/2015,
− , nato in [...] il [...], Controparte_16
− , nata in [...] il Controparte_8
28/12/2019,
− nato in [...] il Controparte_12
10/04/2022, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadinanza ita- liana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è no- to, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del os- sesso della cittadinanza italiana iure sanguinis.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge che:
1) dal matrimonio contratto in data 09.05.1940 da
[...]
(nipote dell'avo italiano, e pertanto cit- Persona_20 tadina italiana) con il cittadino straniero Persona_21 nasceva, in data 20.11.1945, il figlio
[...] [...]
, da cui discende la ricorrente Persona_22 [...]
nata in [...] il [...]; Controparte_1
2) dal matrimonio contratto in data 09.07.1930 da
[...]
(figlia dell'avo italiano, e pertanto cittadina Persona_23 italiana) con il cittadino straniero na- Controparte_27 scevano i figli in data 26.09.1934, e Persona_24 in data 02.06.1974, da cui discen- Persona_25 dono gli altri ricorrenti.
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continui- tà applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.
Pag. 10 di 19 30 del 1983, la titolarità della cittadinanza italiana va rico- nosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusi- vamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di citta- dinanza originario illegittimamente compresso, possono far- lo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconosicmento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014).
Pertanto, sussiste l'interesse ad agire dei predetti ricorrenti.
4. - Nel merito il ricorso deve essere accolto per le seguenti ragio- ni. Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla na- scita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadi- ni;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al qua- le questi appartengono). La legislazione italiana, del resto, an- che in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre as- sunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sen-
Pag. 11 di 19 tenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo sta- tus di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente,
è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimen- to della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisiti- vo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso tro- va esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata. Risulta, infatti, che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano (o Persona_14 [...]
o o o Persona_15 Persona_16 Persona_17
o nato il [...] a Persona_18 Persona_19
OL (PZ), era emigrato in Brasile senza mai natura- lizzarsi cittadino brasiliano come attestato dal Certificato
Negativo di Naturalizzazione depositato in atti (doc. 3), sic- ché non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha tra- smessa ai suoi discendenti.
Va, infine, rilevato che la linea di discendenza dei seguenti ricorrenti:
− , nato in [...] il [...], Parte_8
− , nato in [...] il [...], Persona_9
− nato in [...] il [...], Persona_5
− nato in [...] il Controparte_22
21/05/1987,
− nata in [...] il Persona_7
12/06/1989,
− nato in [...] il [...], Parte_4
− nato in [...] il Controparte_18
Pag. 12 di 19 20/04/1994,
− nata in [...] il Persona_11
29/11/1984,
− , nata in [...] il [...], Parte_5
− , nata in [...] il [...], Persona_10
− , nato in [...] il Persona_13
02/08/1994,
− , nato in [...] il Parte_7
03/12/2003,
− nata in Controparte_21
Brasile il 28/08/2015,
− nata in [...] il [...], Parte_3
− nata in [...] il [...], Controparte_19
− nata in [...] il Controparte_24
03/06/2017,
− , nato in [...] il [...], Controparte_23
è stata puntualmente documentata attraverso certificazioni anagrafiche dalle quali emerge, a chiare lettere, che la linea di discendenza che conduce all'avo italiano non contempla eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza ov- vero ostacoli di carattere normativo che potessero opporvisi, in assenza, peraltro, di ipotesi di trasmissione per via ma- terna in epoca precostituzionale.
Per quanto attiene poi agli altri ricorrenti, e segnatamente:
− nato in [...] il [...], Controparte_2
− nata in [...] il [...], Controparte_3
− , nato in [...] il [...], Persona_1
− , nata in [...] il [...], Controparte_15
− , nato in [...] il [...], Persona_4
− nata in [...] il [...], Controparte_1
− nata in [...] il Controparte_6
04/08/1983,
− , nata in [...] il [...], Persona_2
− , nata in [...] il [...], Controparte_9
− nato in [...] il Controparte_26
25/02/1988,
Pag. 13 di 19 − nato in [...] il Controparte_10
22/02/1991,
− nato in [...] il Controparte_13
03/12/1991,
− nato in [...] il [...], Controparte_14
− , nata in [...] il Controparte_5
27/03/2006,
− nato in [...] il Controparte_17
23/05/2008,
− , nata in [...] il Controparte_4
30/03/2015,
− , nato in [...] il [...], Controparte_16
− , nata in [...] il Controparte_8
28/12/2019,
− nato in [...] il Controparte_12
10/04/2022, dalla documentazione depositata emerge, come sopra anticipa- to, un evento interruttivo della linea di discendenza, in ragio- ne:
1) del matrimonio contratto in data 09.05.1940 da
[...]
(nipote dell'avo italiano, e pertanto cit- Persona_20 tadina italiana) con il cittadino straniero Persona_21
dalla cui unione nasceva, in data 20.11.1945,
[...] il figlio , da cui discende la ri- Persona_22 corrente nata in [...] il Controparte_1
26/06/1981;
2) del matrimonio contratto in data 09.07.1930 da
[...]
(figlia dell'avo italiano, e pertanto cittadina Persona_23 italiana) con il cittadino straniero dalla Controparte_27 cui unione nascevano i figli in data Persona_24
26.09.1934, e in data 02.06.1974, Persona_25 da cui discendono gli altri ricorrenti.
Tali eventi, tutti avvenuti anteriormente al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana, sulla base della legge al tempo vigente, avevano determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure san-
Pag. 14 di 19 non solo in ragione del fatto che la trasmissione, era al Per_26 tempo prevista dall'art. 1 della l. n. 555/1912, salvi casi margi- nali, unicamente per via paterna, ma perché l'art. 10 della predetta legge stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino stra- niero (Art. 10. l. n. 555/1912 “La donna maritata non può as- sumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi. La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché' il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.”).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzio- nale n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzio- nale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipen- dentemente dalla volontà della donna che si sposava con cit- tadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costi- tuzione, in quanto comminava una gravissima disugua- glianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola auto- maticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del
1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costi- tuzione parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente inter- pretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi re- troattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadi- na italiana a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto si-
Pag. 15 di 19 tuazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costi- tuzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzio- ne è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n.
4466 del 25 febbraio 2009, ha stabilito che <
della cittadinanza ita- liana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare
della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, del- la norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio
della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore
della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui del- lo stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di ri- conoscere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cit- tadini italiani non hanno acquisito quello status esclusiva- mente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadi- nanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ri- conoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014). Ne consegue che il matrimonio della
Pag. 16 di 19 donna cittadina italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisi- to dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ri- correnti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del
[...]
, dei provvedimenti conseguenti. CP_25
5. - In ragione della peculiarità della materia e della, noto- ria, notevolissima consistenza numerica delle istanze di cit- tadinanza iure sanguinis presso il competente Ufficio Con- solare, con la conseguente sostanziale impossibilità per la
P.A. di esaminarle tutte compiutamente e adeguatamente in tempi congrui, tenuto anche conto della mancata costitu- zione delle parti resistenti, sussistono i motivi per compen- sare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente
[...]
; CP_25
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nata in [...] il Controparte_1
26/06/1981;
2. nato in [...] il Controparte_2
05/07/1955;
3. nata in [...] il Controparte_3
06/04/1968;
4. , nato in [...] il Persona_1
29/05/1969;
5. , nata in [...] Controparte_4 il 30/03/2015;
6. , nata in [...]- Controparte_5 le il 27/03/2006;
Pag. 17 di 19 7. , nata in [...] il Controparte_6
04/08/1983;
8. , nata in [...] il Persona_2
21/03/1985;
9. , nata in [...] il Controparte_8
28/12/2019;
10. , nata in [...] il Controparte_9
18/03/1987;
11. , nato in [...] il Controparte_10
22/02/1991;
12. nato in [...]- Controparte_26 le il 25/02/1988;
13. nato in [...] il Controparte_12
10/04/2022;
14. nato in [...]- Controparte_13 sile il 03/12/1991;
15. , nato in [...] il Controparte_14
12/01/1998;
16. nata in [...] il [...]; Controparte_15
17. nato in [...] il Persona_4
12/07/1975;
18. , nato in [...] il [...]; Controparte_16
19. , nato in [...] il Controparte_17
23/05/2008;
20. nato in [...] Controparte_18 il 20/04/1994;
21. nato in [...] il Persona_5
12/12/1983;
22. , nata in [...] il Controparte_19
21/10/2019;
23. , nata in [...] il Parte_3
17/11/2015;
24. nata in [...]- Persona_7 sile il 12/06/1989;
25. Controparte_21 nata in [...] il [...];
Pag. 18 di 19 26. nato in [...] il Parte_4
27/01/1992;
27. nato in [...] Controparte_22 il 21/05/1987;
28. , nato in [...] il Persona_8
19/06/1963,
29. , nato in [...] il Persona_9
04/02/1967;
30. , nata in [...] il Parte_5
10/02/1986;
31. nato in [...] il Controparte_23
13/04/2019;
32. , nata in [...] il Persona_10
08/01/1988;
33. nata in Persona_11
Brasile il 29/11/1984;
34. nata in [...] Controparte_24 il 03/06/2017;
35. , nato in [...]- Persona_13 sile il 02/08/1994;
36. , nato in Parte_7
Brasile il 03/12/2003, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, Parte_10 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di OL (Pz), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato ci- vile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari compe- tenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di compe- tenza.
Così deciso il 29.10.2025 Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 19 di 19
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 19 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 4419 / 2023 promosso da:
1. nata in [...] il Controparte_1
26/06/1981;
2. nato in [...] il Controparte_2
05/07/1955;
3. nata in [...] il Controparte_3
06/04/1968;
4. , nato in [...] il Persona_1
29/05/1969, in proprio e – unitamente a
[...]
, nata il Parte_1
04.06.1979 in Brasile – quale legale rappresentante ed esercente la potestà genitoriale dei figli minori:
5. , nata in [...] Controparte_4 il 30/03/2015;
6. , nata in [...]- Controparte_5 le il 27/03/2006;
7. , nata in [...] il Controparte_6
04/08/1983;
8. , nata in [...] il Persona_2
21/03/1985, in proprio e – unitamente a
[...]
, nato l'[...] in [...] – quale CP_7 legale rappresentante ed esercente la potestà geni- toriale della figlia minore:
Pag. 2 di 19 9. , nata in [...] il Controparte_8
28/12/2019;
10. , nata in [...] il Controparte_9
18/03/1987;
11. , nato in [...] il Controparte_10
22/02/1991;
12. nato in [...]- Persona_3 Controparte_2 le il 25/02/1988, in proprio e – unitamente ad
[...]
, nata il [...] in [...] – Controparte_11 quale legale rappresentante ed esercente la potestà genitoriale del figlio minore:
13. nato in [...] il Controparte_12
10/04/2022;
14. nato in [...]- Controparte_13 sile il 03/12/1991;
15. , nato in [...] il Controparte_14
12/01/1998;
16. , nata in [...] il [...]; Controparte_15
17. nato in [...] il Persona_4
12/07/1975, in proprio e – unitamente a
[...]
, nata il [...] in [...]- Parte_2 sile – quale legale rappresentante ed esercente la potestà genitoriale dei figli minori:
18. , nato in [...] il [...]; Controparte_16
19. , nato in [...] il Controparte_17
23/05/2008;
20. nato in [...] Controparte_18 il 20/04/1994;
21. nato in [...] il Persona_5
12/12/1983, in proprio e – unitamente a Persona_6
nata il [...] in [...] – quale lega-
[...] le rappresentante ed esercente la potestà genitoria- le dei figli minori:
Pag. 3 di 19 22. , nata in [...] il Controparte_19
21/10/2019;
23. , nata in [...] il Parte_3
17/11/2015;
24. nata in [...]- Persona_7 sile il 12/06/1989, in proprio e – unitamente a
[...]
nato il [...] in Controparte_20
Brasile – quale legale rappresentante ed esercente la potestà genitoriale della figlia minore:
25. Controparte_21 nata in [...] il [...];
26. nato in [...] il Parte_4
27/01/1992;
27. nato in [...] Controparte_22 il 21/05/1987;
28. , nato in [...] il Persona_8
19/06/1963,
29. , nato in [...] il Persona_9
04/02/1967;
30. , nata in [...] il Parte_5
10/02/1986, in proprio e – unitamente a
[...]
, nato il [...] in [...] – qua- Parte_6 le legale rappresentante ed esercente la potestà ge- nitoriale del figlio minore:
31. nato in [...] il Controparte_23
13/04/2019;
32. , nata in [...] il Persona_10
08/01/1988;
33. nata in Persona_11
Brasile il 29/11/1984, in proprio e – unitamente a padre nato il [...] in Persona_12
Brasile – quale legale rappresentante ed esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore:
Pag. 4 di 19 34. nata in [...] Controparte_24 il 03/06/2017;
35. , nato in [...]- Persona_13 sile il 02/08/1994;
36. , nato in Parte_7
Brasile il 03/12/2003; tutti rappresentati, difesi ed assistiti dagli avv.ti Riccardo
De MO e RA AR, ed elettivamente domici- liati presso lo studio legale di quest'ultima in Roma, Via
Baldo degli Ubaldi n. 8, giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona Controparte_25 del Ministro p.t.;
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DI DIRITTO
1. - I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadi- CP_25 nanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discen- denti in linea retta ed ininterrotta di (o Persona_14 [...]
o o o Persona_15 Persona_16 Persona_17
o nato il [...] a Persona_18 Persona_19
OL (PZ), il quale emigrava in Brasile senza mai na- turalizzarsi cittadino brasiliano, come attestato dal Certifica- to Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giustizia e di
Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, deposi- tato in atti. A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti han- no prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discenden-
Pag. 5 di 19 za italiana. Il , nonostante la regolare Controparte_25 notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costituiva nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
2. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribu- nale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di ri- forma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadi- nanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ul- tima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla compe- tenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazio- ne, protezione internazionale e libera circolazione dei citta- dini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cit- tadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricor- renti risiedono all'estero e che il loro avo cittadino italiano è nato a [...], città che rientra nella competenza del
Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro compe- tente è inderogabilmente il Tribunale di Potenza-Sezione spe- cializzata in materia di immigrazione, protezione internaziona- le e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. - Ciò posto, in linea di principio, relativamente ai seguenti ricorrenti:
Pag. 6 di 19 − , nato in [...] il [...], Parte_8
− , nato in [...] il [...], Persona_9
− nato in [...] il [...], Persona_5
− nato in [...] il Controparte_22
21/05/1987,
− nata in [...] il Persona_7
12/06/1989,
− nato in [...] il [...], Parte_4
− nato in [...] il Controparte_18
20/04/1994,
− nata in [...] il Persona_11
29/11/1984,
− , nata in [...] il [...], Parte_5
− , nata in [...] il [...], Persona_10
− , nato in [...] il Persona_13
02/08/1994,
− , nato in [...] il Parte_7
03/12/2003,
− nata in Controparte_21
Brasile il 28/08/2015,
− nata in [...] il [...], Parte_3
− nata in [...] il [...], Controparte_19
− nata in [...] il Controparte_24
03/06/2017,
− , nato in [...] il [...], Controparte_23 dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudi- zialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giuri- sprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. E poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul Ministero
Pag. 7 di 19 dell'Interno, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chie- dere il rilascio del relativo certificato o comunque a richie- dere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i predetti ricorrenti hanno dato prova di aver in- viato al a Belo Horizonte (Brasi- Parte_9 le) la richiesta di riconoscimento della cittadinanza tramite raccomandante a.r., senza ricevere risposta (cifr. doc. 78 in atti); hanno dedotto inoltre che il a Belo Parte_9
Horizonte è da anni in grave ritardo nel concludere le procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ai discendenti di avi italiani emigrati in Brasile, e che i tempi di at- tesa sono molto lunghi.
Va rilevato in proposito come l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, os- sia esistente quantomeno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale in- teresse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un pro- prio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del
7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministra- zioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole dura- ta del processo. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n.
33 prescrive che la durata massima del procedimento amministra- tivo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iu- re sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni.
Ciononostante, per giurisprudenza prevalente, il decorso del ter-
Pag. 8 di 19 mine di 730 giorni non può essere configurato, in difetto di espres- sa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, propo- nibilità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa generalmente come conseguenza di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessa- rio nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, non potendo, atte- se le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria.
A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispet- to all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'inte- resse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del dirit- to, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giu- risdizionale.
Pertanto, sussiste l'interesse ad agire dei predetti ricorrenti.
3.1. - Per quanto attiene poi agli altri ricorrenti, e segnata- mente:
− nato in [...] il [...], Controparte_2
− nata in [...] il [...], Controparte_3
− , nato in [...] il [...], Persona_1
− , nata in [...] il [...], Controparte_15
− , nato in [...] il [...], Persona_4
− nata in [...] il [...], Controparte_1
− nata in [...] il Controparte_6
04/08/1983,
− , nata in [...] il [...], Persona_2
− , nata in [...] il [...], Controparte_9
− nato in [...] il Controparte_26
25/02/1988,
− nato in [...] il Controparte_10
22/02/1991,
− nato in [...] il Controparte_13
03/12/1991,
Pag. 9 di 19 − nato in [...] il [...], CP_14 CP_14
− , nata in [...] il Controparte_5
27/03/2006,
− nato in [...] il Controparte_17
23/05/2008,
− , nata in [...] il Controparte_4
30/03/2015,
− , nato in [...] il [...], Controparte_16
− , nata in [...] il Controparte_8
28/12/2019,
− nato in [...] il Controparte_12
10/04/2022, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadinanza ita- liana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è no- to, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del os- sesso della cittadinanza italiana iure sanguinis.
E di fatti, dalla documentazione versata in atti emerge che:
1) dal matrimonio contratto in data 09.05.1940 da
[...]
(nipote dell'avo italiano, e pertanto cit- Persona_20 tadina italiana) con il cittadino straniero Persona_21 nasceva, in data 20.11.1945, il figlio
[...] [...]
, da cui discende la ricorrente Persona_22 [...]
nata in [...] il [...]; Controparte_1
2) dal matrimonio contratto in data 09.07.1930 da
[...]
(figlia dell'avo italiano, e pertanto cittadina Persona_23 italiana) con il cittadino straniero na- Controparte_27 scevano i figli in data 26.09.1934, e Persona_24 in data 02.06.1974, da cui discen- Persona_25 dono gli altri ricorrenti.
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continui- tà applicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.
Pag. 10 di 19 30 del 1983, la titolarità della cittadinanza italiana va rico- nosciuta, in sede giudiziaria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusi- vamente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di citta- dinanza originario illegittimamente compresso, possono far- lo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al riconosicmento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014).
Pertanto, sussiste l'interesse ad agire dei predetti ricorrenti.
4. - Nel merito il ricorso deve essere accolto per le seguenti ragio- ni. Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla na- scita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadi- ni;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al qua- le questi appartengono). La legislazione italiana, del resto, an- che in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre as- sunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato); ed invero, al riguardo si è espressa la
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le c.d. sen-
Pag. 11 di 19 tenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di diritto: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo sta- tus di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente,
è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimen- to della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisiti- vo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso tro- va esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata. Risulta, infatti, che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano (o Persona_14 [...]
o o o Persona_15 Persona_16 Persona_17
o nato il [...] a Persona_18 Persona_19
OL (PZ), era emigrato in Brasile senza mai natura- lizzarsi cittadino brasiliano come attestato dal Certificato
Negativo di Naturalizzazione depositato in atti (doc. 3), sic- ché non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha tra- smessa ai suoi discendenti.
Va, infine, rilevato che la linea di discendenza dei seguenti ricorrenti:
− , nato in [...] il [...], Parte_8
− , nato in [...] il [...], Persona_9
− nato in [...] il [...], Persona_5
− nato in [...] il Controparte_22
21/05/1987,
− nata in [...] il Persona_7
12/06/1989,
− nato in [...] il [...], Parte_4
− nato in [...] il Controparte_18
Pag. 12 di 19 20/04/1994,
− nata in [...] il Persona_11
29/11/1984,
− , nata in [...] il [...], Parte_5
− , nata in [...] il [...], Persona_10
− , nato in [...] il Persona_13
02/08/1994,
− , nato in [...] il Parte_7
03/12/2003,
− nata in Controparte_21
Brasile il 28/08/2015,
− nata in [...] il [...], Parte_3
− nata in [...] il [...], Controparte_19
− nata in [...] il Controparte_24
03/06/2017,
− , nato in [...] il [...], Controparte_23
è stata puntualmente documentata attraverso certificazioni anagrafiche dalle quali emerge, a chiare lettere, che la linea di discendenza che conduce all'avo italiano non contempla eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza ov- vero ostacoli di carattere normativo che potessero opporvisi, in assenza, peraltro, di ipotesi di trasmissione per via ma- terna in epoca precostituzionale.
Per quanto attiene poi agli altri ricorrenti, e segnatamente:
− nato in [...] il [...], Controparte_2
− nata in [...] il [...], Controparte_3
− , nato in [...] il [...], Persona_1
− , nata in [...] il [...], Controparte_15
− , nato in [...] il [...], Persona_4
− nata in [...] il [...], Controparte_1
− nata in [...] il Controparte_6
04/08/1983,
− , nata in [...] il [...], Persona_2
− , nata in [...] il [...], Controparte_9
− nato in [...] il Controparte_26
25/02/1988,
Pag. 13 di 19 − nato in [...] il Controparte_10
22/02/1991,
− nato in [...] il Controparte_13
03/12/1991,
− nato in [...] il [...], Controparte_14
− , nata in [...] il Controparte_5
27/03/2006,
− nato in [...] il Controparte_17
23/05/2008,
− , nata in [...] il Controparte_4
30/03/2015,
− , nato in [...] il [...], Controparte_16
− , nata in [...] il Controparte_8
28/12/2019,
− nato in [...] il Controparte_12
10/04/2022, dalla documentazione depositata emerge, come sopra anticipa- to, un evento interruttivo della linea di discendenza, in ragio- ne:
1) del matrimonio contratto in data 09.05.1940 da
[...]
(nipote dell'avo italiano, e pertanto cit- Persona_20 tadina italiana) con il cittadino straniero Persona_21
dalla cui unione nasceva, in data 20.11.1945,
[...] il figlio , da cui discende la ri- Persona_22 corrente nata in [...] il Controparte_1
26/06/1981;
2) del matrimonio contratto in data 09.07.1930 da
[...]
(figlia dell'avo italiano, e pertanto cittadina Persona_23 italiana) con il cittadino straniero dalla Controparte_27 cui unione nascevano i figli in data Persona_24
26.09.1934, e in data 02.06.1974, Persona_25 da cui discendono gli altri ricorrenti.
Tali eventi, tutti avvenuti anteriormente al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana, sulla base della legge al tempo vigente, avevano determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure san-
Pag. 14 di 19 non solo in ragione del fatto che la trasmissione, era al Per_26 tempo prevista dall'art. 1 della l. n. 555/1912, salvi casi margi- nali, unicamente per via paterna, ma perché l'art. 10 della predetta legge stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino stra- niero (Art. 10. l. n. 555/1912 “La donna maritata non può as- sumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi. La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché' il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.”).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzio- nale n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzio- nale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipen- dentemente dalla volontà della donna che si sposava con cit- tadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costi- tuzione, in quanto comminava una gravissima disugua- glianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola auto- maticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del
1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costi- tuzione parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente inter- pretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi re- troattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadi- na italiana a partire dal 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto si-
Pag. 15 di 19 tuazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costi- tuzione stessa, determinando, in tal modo, una illegittima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cittadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzio- ne è stata definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n.
4466 del 25 febbraio 2009, ha stabilito che <
della cittadinanza ita- liana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare
della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, del- la norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio
della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore
della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui del- lo stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di ri- conoscere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cit- tadini italiani non hanno acquisito quello status esclusiva- mente per effetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadi- nanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ri- conoscimento della cittadinanza (cfr. Cass. s.u. 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014). Ne consegue che il matrimonio della
Pag. 16 di 19 donna cittadina italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisi- to dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ri- correnti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del
[...]
, dei provvedimenti conseguenti. CP_25
5. - In ragione della peculiarità della materia e della, noto- ria, notevolissima consistenza numerica delle istanze di cit- tadinanza iure sanguinis presso il competente Ufficio Con- solare, con la conseguente sostanziale impossibilità per la
P.A. di esaminarle tutte compiutamente e adeguatamente in tempi congrui, tenuto anche conto della mancata costitu- zione delle parti resistenti, sussistono i motivi per compen- sare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente
[...]
; CP_25
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nata in [...] il Controparte_1
26/06/1981;
2. nato in [...] il Controparte_2
05/07/1955;
3. nata in [...] il Controparte_3
06/04/1968;
4. , nato in [...] il Persona_1
29/05/1969;
5. , nata in [...] Controparte_4 il 30/03/2015;
6. , nata in [...]- Controparte_5 le il 27/03/2006;
Pag. 17 di 19 7. , nata in [...] il Controparte_6
04/08/1983;
8. , nata in [...] il Persona_2
21/03/1985;
9. , nata in [...] il Controparte_8
28/12/2019;
10. , nata in [...] il Controparte_9
18/03/1987;
11. , nato in [...] il Controparte_10
22/02/1991;
12. nato in [...]- Controparte_26 le il 25/02/1988;
13. nato in [...] il Controparte_12
10/04/2022;
14. nato in [...]- Controparte_13 sile il 03/12/1991;
15. , nato in [...] il Controparte_14
12/01/1998;
16. nata in [...] il [...]; Controparte_15
17. nato in [...] il Persona_4
12/07/1975;
18. , nato in [...] il [...]; Controparte_16
19. , nato in [...] il Controparte_17
23/05/2008;
20. nato in [...] Controparte_18 il 20/04/1994;
21. nato in [...] il Persona_5
12/12/1983;
22. , nata in [...] il Controparte_19
21/10/2019;
23. , nata in [...] il Parte_3
17/11/2015;
24. nata in [...]- Persona_7 sile il 12/06/1989;
25. Controparte_21 nata in [...] il [...];
Pag. 18 di 19 26. nato in [...] il Parte_4
27/01/1992;
27. nato in [...] Controparte_22 il 21/05/1987;
28. , nato in [...] il Persona_8
19/06/1963,
29. , nato in [...] il Persona_9
04/02/1967;
30. , nata in [...] il Parte_5
10/02/1986;
31. nato in [...] il Controparte_23
13/04/2019;
32. , nata in [...] il Persona_10
08/01/1988;
33. nata in Persona_11
Brasile il 29/11/1984;
34. nata in [...] Controparte_24 il 03/06/2017;
35. , nato in [...]- Persona_13 sile il 02/08/1994;
36. , nato in Parte_7
Brasile il 03/12/2003, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e per esso, Parte_10 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di OL (Pz), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato ci- vile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari compe- tenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di compe- tenza.
Così deciso il 29.10.2025 Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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