Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2001, n. 5380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5380 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE PR AC538 0/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREN DI AS UFFICIO - SONTO RICSONTE BANCARIE - CONCORDAT Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PREVENTIV Presidente ROCCHIDott. Alfredo R.G.N. 12275/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere 15013/99 Cron. 11660 Dott. Ugo Consigliere VITRONE 1842 Rep.PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Donato Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 28/11/00 ha pronunciato la seguente CORTE SU S S EN T ENZA Flichlost ponia Studio sul ricorso proposto da: da! Sig IL SOLE 24 ORE CASSA DI RISPARMIO DI FORLI' SpA, in persona del per diritti 6000 11 APR. 2001 IL CANCELLIG Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso l'avvocato STELLA RICHTER GIORGIO, che la rappresenta e difende LIRE 3000 CANCELLERIA unitamente all'avvocato VOLPI GIORGIO, giusta mandato 1 in calce al ricorso;
ricorrente CG509350
contro
CG509325 RUBINETTERIE G. BANDINI Srl in liquidazione;
intimata e sul 2° ricorso n 15013/99 proposto da:2000 2234 RUBINETTERIE G. BANDINI Srl in liquidazione in -1- concordato preventivo, in persona del Liquidatore, e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TO ST, elettivamente domiciliati in ROMA VIA UFFICIO COPIE G. AVEZZANA 31, presso l'avvocato ROMOLO DE DOMINICIS, Richiesta copia esecutiva Де жилися dal Sig. che li rappresenta e difende unitamente all' 'avvocato per diritti 4000+ to ALBERTO BIGLIARDI, giusta procura in calce al NL CANCELLIERE controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CASSA DI RISPARMIO DI FORLI' SpA;
- intimata - LIRE 10000] avversO la sentenza n. 1268/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 30/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica AT981922 udienza del 28/11/2000 dal Consigliere Dott. Donato LIRE 10000 PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Stella Richter, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e AT981923 il rigetto del ricorso incidentale;
LIRE 10000] incidentali,udito per i resistenti e ricorrenti l'Avvocato DE domenico che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso AT981924 incidentale;
LIRE 10000 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale ed il rigetto del AT981925 -2- principale ricorso incidentale. -3- [LIRE 10000] AT381878 LIRE 10000 CANCRILERIX AT381879 LIRE 10000 AT981880 LIRE 10000 CANCELL AT981921 LIRE 2000 LIRE 2000 CANCE LER BE143985 BE143990 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società in liquidazione G. Bandini s.r.l., ammessa alla procedura di concordato preventivo con liquidazione, convenne dinanzi al Tribunale di Forlì la Cassa di Risparmi di Forlì, s.p.a., e ne chiese la condanna al pagamento della somma di L. 269.237.642, oltre accessori di legge, assumendo che qualche mese prima del 29.6.1993, in cui essa aveva depositato la proposta di concordato preventivo, aveva presentato per l'incasso all'istituto di credito - che le aveva concesSO un affidamento di 350 milioni, da utilizzare per l'accredito salvo buon fine di ricevute bancarie, cambiali e tratte non accettate, oltre ad un fido di trenta milioni poi elevato a cento, sul conto ड् corrente ordinario ricevute bancarie con data successiva al 29.6.1993, per complessive L. 390.463.443, importo che era stato contestualmente accreditato su uno dei tre conti ed addebitato sugli altri due e del quale successivamente la banca aveva trattenuto la somma poi incassata di L. 269.237.642, così operando una compensazione indebita tra crediti anteriori alla domanda di concordato preventivo e debiti sorti о divenuti esigibili dopo l'inizio della procedura. 3 Oppose la Cassa dei Risparmi che nessuna compensazione vi era stata, in quanto le somme incassate in proprio, a predette erano state seguito della cessione di credito avvenuta in suo favore, all'atto della presentazione delle ricevute bancarie e dunque prima del concordato;
resistette pertanto alla domanda, che il tribunale accolse con sentenza 30.12.1996, ritenendo che le parti avessero concluso un contratto di mandato all'incasso delle somme indicate nelle ricevute, con autorizzazione a ritenere il ricavato in conto del credito erogato dalla Cassa e che pertanto si era realizzata una compensazione, ai sensi dell'art. 56 L.F., non consentita perché il credito preventivo era sorto prima del concordato e il debito nel corso di esso. La Cassa propose impugnazione, che la Corte di Appello di Bologna respinse con sentenza 6.11.1998, con la quale ha ritenuto che la consegna delle ricevute bancarie non costituisce trasferimento del diritto, non essendo le ricevute titoli di credito, quella consegna sottendeva un mandato sicchè all'incasso, con l'obbligo di riscuotere e rimettere l'importo al mandante;
che in concreto la Cassa non aveva provato il contratto di sconto o un 4 patto di cessione di crediti, giacchè la dinamica del rapporto aveva fornito dati di giudizio contrari alla sua tesi, avendo accreditato sul importi interi conto corrente della società gli nemmeno prededurre gli delle ricevute, senza interessi, come avrebbe dovuto se il contratto fosse stato di sconto. На disatteso la corte emiliana l'assunto della Cassa che le somme anticipate dietro presentazione delle ricevute bancarie costituissero proventi di reato in quanto l'amministratore e poi liquidatore della società aveva effettuato operazioni bancarie quando کے aveva già predisposto il programma concordatario -W e pertanto dovessero essere restituite, giacchè la banca, non avendo fatto valere in via di azione o di eccezione l'asserita illiceità del contratto, né avendo richiesto la restituzione delle somm anticipate, non poteva più opporsi all'obbligo di corrispondere quanto percepito da terzi in esecuzione del mandato all'incasso, né poteva compensare il suo debito con il credito per effettuate anticipazioni, ostandovi gli artt. 169 e 56 L.F.; che la ritenzione ai sensi dell'art. 1246 n. 1 c.c. comunque non era stata dedotta se non per la prima volta in appello, mentre avrebbe dovuto 5 essere fatta valere in via di eccezione riconvenzionale ed era in ogni caso non praticabile, in quanto la Cassa, trattenendo le somme incassate dopo la presentazione della domanda di ammissione alla procedura concordataria, aveva recuperato le anticipazioni ottenute dalla società prima del concordato, in violazione dell'art. 56 L.F. che non consente la compensazione tra crediti alla proposta concordatariaanteriori con controcrediti dell'imprenditore divenuti esigibili dopo la proposta. con dueHa proposto ricorso per cassazione motivi la Cassa dei risparmi di Forlì, cui ha resistito la società Rubinetterie G. Bandini, in گ ی persona del suo liquidatore e del liquidatore giudiziale del concordato preventivo con cessione dei beni, che ha depositato controricorso e ricorso incidentale condizionato, nonché memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Dei ricorsi va disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 180, 183, 184 345 c.p.c.; 1418 e 1421 c.c.; 51, 56 nonché il difetto di attività e die 169 L. F., 6 motivazione circa un punto decisivo della controversia. Rileva che la corte di merito, dopo avere giudicato legittimamente acquisita alla causa la deduzione della nullità del rapporto di anticipazione bancaria e delle conseguenti anticipazioni, per illiceità penale, ha ritenuto la questione inammissibile perché non proposta nei modi e tempi prescritti per la proposizione delle eccezioni, così incorrendo nel vizio di contraddittorietà della motivazione, oltrechè di violazione delle citate norme processuali, in quanto non di eccezione in senso proprio si era کچھ trattato, ma di eccezione in senso lato, per la quale non era richiesta alcuna iniziativa di parte;
nella specie ricorrerebbe, assume la ricorrente, addirittura la ipotesi di rilevabilità di ufficio, cui potrebbe far luogo anche il giudice di legittimità. Il motivo è infondato. La censura prospetta una nullità rilevabile di ufficio, in considerazione di illeciti di rilevanza penale connessi alla erogazione delle anticipazioni, che, in quanto ad esse riferiti, avrebbero invalidato il negozio, tanto da caducarlo e legittimare la banca ricorrente al rimborso delle 7 somme anticipate. A riguardo, però, nessuna richiesta о deduzione risulta formulata nel corso del giudizio di primo grado, essendosi la materia del contendere circoscritta alla esecuzione del negozio derivato da quello di anticipazione bancaria e cioè alla riscossione dell'importo corrispondente alle ricevute versate dalla società Bandini all'istituto di credito. Ne consegue che, dovendosi la rilevabilità di ufficio coordinare con il principio dispositivo dell'azione e cioè con il principio della domanda di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che la se la validità siainvalidità è rilevabile presupposto indeclinabile della pretesa fatta valere e cioè solo se sia in contestazione l'applicazione о l'esecuzione di un atto, la cui validità sia elemento costitutivo della domanda (Cass. 123/2000; 1811/1999; 2772/1998; 4269/1996; 11063/1995), nel caso contrario il giudice non può rilevarla, incorrendo altrimenti indi ufficio ultrapetizione. Peraltro la rilevabilità di ufficio non comporta che il giudice sia obbligato ad un accertamento di fatto in tal senso, dovendo la nullità risultare ex actis, ossia dal materiale 8 probatorio acquisito al processo, giacchè i poteri decisori del giudice sono limitati al rilievo della non intesi ad esonerare la partenullità e dell'onere suprobatorio gravante di essa (Cass. 10530/1998; 303, 1157, 2294/1996). A fronte di tali principi di diritto, la tesi difensiva della ricorrente è per più versi priva di pregio, sia perché in discussione è il contratto che si è perfezionato con la consegna delle ricevute bancarie dalla società in liquidazione e - dal liquidatore concordatario inteso come mandato a riscuotere e dalla banca qualificato invece come - e non quello che ne era a cessione di crediti monte, sicchè manca del tutto la situazione di fatto utile alla attivazione del potere officioso, sia perché la mera deduzione di un "preordinato programma liquidatorio e concordatario" dell'ammi- nistratore della società G. Bandini, in prossimità idowsa comprovat sin infive perché, ave seus neppoverse in rilevanza was terminale della apertura della procedura concorsuale, non ē i significativa' di illeciti ed ancor meno la - di ricorso abusivo al ricorrente prospetta credito, di insolvenza fraudolenta o di truffa la fattispecie ipotizzabile integrerebbe una situazione invalidante di annullabilità del contratto, estranea dunque alla previsione 9 dell'art. 1421 c.c.. Ma infondato è anche il secondo motivo, con cui sono denunziati la violazione e falsa applicazione degli artt. 55, 56, 169 L.F. e 1362 SS. C.C., e il difetto di motivazione e di attività della sentenza impugnata, sul punto decisivo della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti. Deduce la ricorrente che la corte territoriale ha omesso di valutare se l'incarico ricevuto di riscuotere i crediti indicati nelle ricevute bancarie ne avesse comportato la cessione, ovvero se si fosse trattato di un semplice mandato a riscuotere, mentre erronea sarebbe la pronunzia, laddove ha negato la compensabilità tra le opposte ragioni, sotto il profilo che il debito verso la società in غ ي concordato fosse sorto dopo il deposito della istanza di ammissione а tale procedura, senza considerare che ciò che contava era la sua derivazione da un negozio che aveva proceduto il concordato, e ciò al di là della inapplicabilità in radice dell'art. 169 L.F., che opererebbe solo concordato preventivo segua quando al il fallimento, essendo diverse la ratio e l'area di applicazione della norme, quando è il curatore ad -agire nell'interesse della massa dei creditori 10 rispetto al debitore in bonis, che agisce nel suo interesse. La censura, articolata su due punti, non condivisibile, né quando lamenta la omessa valutazione della natura del negozio che aveva avuto ad oggetto la consegna delle ricevute né quando addebita alla sentenza bancarie, impugnata di avere negato la compensabilità tra crediti rinvenienti dalle anticipazioni erogate e debiti derivanti dalle riscossioni compiute. Quanto al primo aspetto, la corte territoriale, condividendo le argomentazioni e le conclusioni del primo giudice, ha rilevato che la Cassa dei risparmi non aveva fornito alcun elemento atto a dimostrare la esistenza di un rapporto di sconto di ricevute bancarie о di un patto di cessione di crediti;
e tanto ha desunto dal tenore letterale della convenzione, dalla dinamica del rapporto, dallo svolgimento delle operazioni in relazione alle quali la banca aveva sempre accreditato sul conto corrente della società gli interi importi delle ricevute che le venivano presentate, senza operare alcuna prededuzione di interessi, pervenendo così alla conclusione che non fosse fattispecie ipotizzabile in alcun modo la 11 contrattuale dello sconto, come delineata dall'art. ditrattato un 1858 C.C. e che invece si fosse con l'obbligo del mandatario mandato all'incasso, di riscuotere le somme e rimetterle al mandante. Quanto invece, all'errore di diritto, afferente giudizio di compensabilità della contrapposte al ragioni di credito, è palesemente infondata sia l'argomentazione secondo cui il debito verso la società in concordato preventivo, per la sortorestituzione di quanto riscosso, sarebbe anteriormente alla istanza per l'ammissione alla procedura, derivando da un contratto posto in essere prima del suo deposito, sia quella secondo ک چ cui l'art. 169 L.F. opera solo quando al concordato ilpreventivo segua fallimento, giovando a disattendere la prima il rilievo che il debito di restituzione sorse solo con la riscossione degli importi indicati nelle ricevute bancarie e dunque dopo l'ammissione al concordato, e la seconda il tenore letterale della norma citata che, richiamando, tra gli altri, l'art. 56 L.F., rende operativa nel corso del concordato e non dopo di esso e quindi anche prima della sua evoluzione eventuale in fallimento, ipotesi regolata dal principio di retrodatazione degli effetti, nel caso 12 di consecuzione delle procedure concorsuali la secondo cui disciplina della compensazione, l'istituto trova limite alla sua applicazione nella diversità dei soggetti, tra i quali crediti e controcrediti possono essere vantati;
diversità nella specie esistente, posto che il concordato con cessione dei beni aveva comportato che nella massa ceduta dai creditori concorsuali fossero compresi anche i crediti indicati nelle ricevute predette. Pertanto il motivo di censura si appalesa gratuito laddove nega la valutazione di merito in ordine alla qualificazione del negozio ed errato laddove assume una interpretazione delle norme fallimentari assolutamente improponibile. Resta assorbito dalle conclusioni che precedono incidentale, condizionato all'accogli-il ricorso mento del ricorso principale, con cui la società in concordato e il liquidatore giudiziale hanno denunziato la violazione ed erronea applicazione degli artt. 112, 180, 183, 184, 345 c.p.c. e la omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, attraverso la deduzione di avere sin dal primo grado rifiutato il contraddittorio sulle nuove eccezioni e domande della Cassa dei Risparmi e chiesto la declaratoria 13 della loro inammissibilità ed improcedibilità, sia con riguardo alla eccezione di compensazione ex che con riguardo alla nullità art. 1246 n. 1 C.C., delle operazioni, per la prima volta proposte in appello. Il difensore della ricorrente nella discussione orale ha lamentato l'uso da parte della avversa difesa di espressione sconveniente e precisamente a pag. 17 (rigo 7°) e adel termine “artatamente" 9°) del controricorso e ricorsopag. 24 (rigo incidentale, nel contesto della frase a quanto artatamente assunto dalla "contrariamente ricorrente"; e ne ha chiesto la cancellazione. La richiesta può essere accolta, appalesandosi il termine offensivo nel momento in cui suppone intenti fraudolenti e non risultando il suo uso funzionale alle esigenze di difesa. Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano a carico della ricorrente in L. di cui L. 10.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in 14 L. 10.548.300,- di cui L. 10.000.000 per onorari. del termine Ordina la cancellazione 23 rigo 9° del "artatamente" a pagg. 17 rigo 7° e Hifferenfort controricorso. Il residente дел Roma 28.11.2000. Il Relatore yuu IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Mane Oggi, 11 APR. 2001 DEPOSITATA IN CANCELLERIA ACRE DiNuzzo изго 80000 339000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in d 8 MAG. 2001. 4 aln 23225 veralys 330.000 (re cente honteu s p. Dirigents Area Servni (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) * Responsabile Servizio Ari Cudiziari (Dr. M. RACCIC ) 15."16