Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sondrio, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 11
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e mancata applicazione dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997

    La censura è infondata poiché la società non ha presentato alcuna osservazione dopo lo schema d'atto, rendendo la doglianza non pertinente.

  • Rigettato
    Violazione e mancata applicazione dell'art. 2727 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 10 comma 1 n. 20 d.p.r. 633/1972; violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, decreto legislativo dicembre 1997, n. 446; eccesso di potere per difetto di attività istruttoria

    La ricorrente non ha provato la sussistenza dei presupposti per godere del credito d'imposta. La società si è limitata a descrivere il proprio processo produttivo ordinario. La relazione prodotta non è idonea a delineare un progetto di ricerca e l'imputazione dei costi appare priva di correlazione oggettiva. Le fasi descritte non sono inquadrabili come ricerca ma come ordinaria attività estrattiva.

  • Rigettato
    Valore delle circolari dell'agenzia delle entrate

    Le censure sono infondate in quanto l'assenza di prova della sussistenza dei presupposti per godere dell'agevolazione permette di superare le ulteriori censure.

  • Rigettato
    Onere della prova

    Incombe sulla società l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per godere del credito d'imposta. La società non ha provato la sussistenza dei presupposti per godere dell'agevolazione.

  • Rigettato
    La contestazione dell'Amministrazione Finanziaria

    La società non ha provato la sussistenza dei presupposti per godere del credito d'imposta. Le attività descritte dalla società non soddisfano i requisiti della R&S.

  • Rigettato
    Le posizioni della giurisprudenza

    Le censure sono infondate in quanto l'assenza di prova della sussistenza dei presupposti per godere dell'agevolazione permette di superare le ulteriori censure.

  • Rigettato
    Violazione e mancata applicazione dell'art. 7, comma 1, dell'art. 12, dell'art. 16, comma 2, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; eccesso di potere per violazione di norma interna cm 10/7/98, n. 180

    L'invocata esimente prevista dall'art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente non può trovare applicazione. La qualificazione del credito di imposta come inesistente appare corretta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sondrio, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sondrio
    Numero : 11
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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