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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 02/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12416/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIMAZIONE PAG n. 07120259011638829000 1161,19 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22219/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv.Luca Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e comune di Napoli impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- mancata notifica dell'atto prodromico;
- intervenuta decadenza.
Chiede:
- nullità e/o illegittimità dell'avviso di intimazione;
- spese, diritti ed onorari.
Si costituisce in giudizio il comune di Napoli.
Chiede:
- difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in favore della giurisdizione ordinaria;
- rigettare il ricorso;
- spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre oneri riflessi.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Chiede:
- difetto di giurisdizione;
- rigetto del ricorso;
- spese e le competenze di giudizio, con attribuzione all' avvocato costituito.
All'Udienza del 11/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine alla competenza a decidere sull'Atto di
Intimazione di pagamento n. 071 2025 90 11638829 000, relativa alla cartella n. 071 2019 0009913488
000 – afferente a recupero crediti anno 2014 con EN che ha emesso il ruolo comune di Napoli
Associazione_1 e Patrimonio e Politiche per la casa.
Assegna il termine di legge 90 giorni per la riassunzione dalla data di comunicazione della sentenza.
Le spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione e indica quale giudice fornito di giurisdizione il giudice ordinario, assegnando il termine di legge 90 giorni per la riassunzione dalla data di comunicazione della sentenza;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuna delle parti resistenti liquidandole in euro 500,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie Nominativo_1 se dovuti e con distrazione in favore dell'avv. Difensore_4 per Agenzia delle entrate - riscossione.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12416/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIMAZIONE PAG n. 07120259011638829000 1161,19 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22219/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv.Luca Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e comune di Napoli impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- mancata notifica dell'atto prodromico;
- intervenuta decadenza.
Chiede:
- nullità e/o illegittimità dell'avviso di intimazione;
- spese, diritti ed onorari.
Si costituisce in giudizio il comune di Napoli.
Chiede:
- difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in favore della giurisdizione ordinaria;
- rigettare il ricorso;
- spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre oneri riflessi.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Chiede:
- difetto di giurisdizione;
- rigetto del ricorso;
- spese e le competenze di giudizio, con attribuzione all' avvocato costituito.
All'Udienza del 11/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine alla competenza a decidere sull'Atto di
Intimazione di pagamento n. 071 2025 90 11638829 000, relativa alla cartella n. 071 2019 0009913488
000 – afferente a recupero crediti anno 2014 con EN che ha emesso il ruolo comune di Napoli
Associazione_1 e Patrimonio e Politiche per la casa.
Assegna il termine di legge 90 giorni per la riassunzione dalla data di comunicazione della sentenza.
Le spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione e indica quale giudice fornito di giurisdizione il giudice ordinario, assegnando il termine di legge 90 giorni per la riassunzione dalla data di comunicazione della sentenza;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuna delle parti resistenti liquidandole in euro 500,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie Nominativo_1 se dovuti e con distrazione in favore dell'avv. Difensore_4 per Agenzia delle entrate - riscossione.