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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2628/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14492/2022 depositato il 16/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75753 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società denominata in epigrafe ha impugnato l'avviso di accertamento a fini IMU 2017 notificatole da
Roma Capitale.
A fondamento del ricorso ha posto i motivi appresso esaminati.
Roma Capitale costituendosi in giudizio ha concluso per la reiezione del ricorso facendo rilevare che già per l'anno precedente (2016) questa Corte ha respinto analogo ricorso.
La trattazione del ricorso era stata rinviata avendo la società manifestato l'intenzione di addivenire alla definizione agevolata delle proprie pendenze.
Ora il ricorso torna di nuovo in discussione.
°°°
In atti non vi è prova della adesione alla definizione agevolata. Quindi il ricorso deve essere deciso nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento avvenuta a mezzo PEC: questo perché l'avviso è stato notificato tramite un file PDF non firmato digitalmente né criptato, proveniente da un indirizzo PEC non presente negli elenchi ufficiali delle pubbliche amministrazioni, rendendo – a suo dire - la notifica giuridicamente inesistente o nulla.
Il motivo non è fondato.
La notifica dell'avviso di accertamento IMU è stata effettuata correttamente tramite PEC, in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 82/2005 e Dlgs 217/2017), e ha raggiunto il suo scopo, ovvero la piena conoscenza dell'atto da parte della ricorrente come dimostra la presentazione del ricorso. Giurisprudenza ormai consolidata riconosce che provenienza da indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri non comporta alcuna nullità allorché, come nel caso in esame, il destinatario non ha motivo di dubitare della provenienza dall'ente impositore.
°°°
Con il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono entrambi al diritto alla esenzione rivendicato dalla ricorrente, questa deduce l'errata e falsa applicazione di legge in quanto – così argomenta – l'ente impositore non ha considerato che gli immobili destinati ad alloggi sociali, definiti dal DM 22 aprile 2008 e adibiti ad abitazione principale, sono esenti dall'IMU ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 3) della normativa vigente. E gli immobili contestati – così argomenta la ricorrente
- erano fabbricati merce con i requisiti di alloggi sociali e quindi esenti da IMU, come dichiarato dalla società
e confermato dall'Agenzia delle Entrate con l'interpello n. 5 del 2014; donde – a dire della ricorrente la mancanza del presupposto impositivo I motivi suddetti non sono fondati.
Come fatto rilevare da Roma Capitale qui non si tratta di condividere o meno le argomentazioni prospettate in astratto ma di dare la prova che gli immobili erano adibiti ad alloggi sociali e che sussistevano le condizioni per l'esenzione dal pagamento dell'imposta (contratto di locazione, requisiti soggettivi del soggetti conduttori ecc…).
In mancanza di tale prova, l'avviso di accertamento risulta del tutto legittimo
°°°
Infine la ricorrente lamenta una errata applicazione delle sanzioni:
La sanzione del 30% per omesso versamento dell'imposta è illegittima, poiché la società non era tenuta al pagamento dell'IMU per l'anno 2017.
Il motivo non è fondato in quanto la irrogazione delle sanzioni è conseguenziale all'accertamento dell'omesso versamento dell'imposta, omissione non negata dalla società ricorrente la quale ha argomentato, erroneamente, di non doverla pagare.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di primo grado di Roma sez. 22
Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da Roma
Capitale liquidate in euro 1200,00 per compenso professionale oltre accessori di legge. Roma 17.2.2026
Il Presidente rel.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice
GARGIULO RAFFAELE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14492/2022 depositato il 16/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75753 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società denominata in epigrafe ha impugnato l'avviso di accertamento a fini IMU 2017 notificatole da
Roma Capitale.
A fondamento del ricorso ha posto i motivi appresso esaminati.
Roma Capitale costituendosi in giudizio ha concluso per la reiezione del ricorso facendo rilevare che già per l'anno precedente (2016) questa Corte ha respinto analogo ricorso.
La trattazione del ricorso era stata rinviata avendo la società manifestato l'intenzione di addivenire alla definizione agevolata delle proprie pendenze.
Ora il ricorso torna di nuovo in discussione.
°°°
In atti non vi è prova della adesione alla definizione agevolata. Quindi il ricorso deve essere deciso nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento avvenuta a mezzo PEC: questo perché l'avviso è stato notificato tramite un file PDF non firmato digitalmente né criptato, proveniente da un indirizzo PEC non presente negli elenchi ufficiali delle pubbliche amministrazioni, rendendo – a suo dire - la notifica giuridicamente inesistente o nulla.
Il motivo non è fondato.
La notifica dell'avviso di accertamento IMU è stata effettuata correttamente tramite PEC, in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 82/2005 e Dlgs 217/2017), e ha raggiunto il suo scopo, ovvero la piena conoscenza dell'atto da parte della ricorrente come dimostra la presentazione del ricorso. Giurisprudenza ormai consolidata riconosce che provenienza da indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri non comporta alcuna nullità allorché, come nel caso in esame, il destinatario non ha motivo di dubitare della provenienza dall'ente impositore.
°°°
Con il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono entrambi al diritto alla esenzione rivendicato dalla ricorrente, questa deduce l'errata e falsa applicazione di legge in quanto – così argomenta – l'ente impositore non ha considerato che gli immobili destinati ad alloggi sociali, definiti dal DM 22 aprile 2008 e adibiti ad abitazione principale, sono esenti dall'IMU ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), n. 3) della normativa vigente. E gli immobili contestati – così argomenta la ricorrente
- erano fabbricati merce con i requisiti di alloggi sociali e quindi esenti da IMU, come dichiarato dalla società
e confermato dall'Agenzia delle Entrate con l'interpello n. 5 del 2014; donde – a dire della ricorrente la mancanza del presupposto impositivo I motivi suddetti non sono fondati.
Come fatto rilevare da Roma Capitale qui non si tratta di condividere o meno le argomentazioni prospettate in astratto ma di dare la prova che gli immobili erano adibiti ad alloggi sociali e che sussistevano le condizioni per l'esenzione dal pagamento dell'imposta (contratto di locazione, requisiti soggettivi del soggetti conduttori ecc…).
In mancanza di tale prova, l'avviso di accertamento risulta del tutto legittimo
°°°
Infine la ricorrente lamenta una errata applicazione delle sanzioni:
La sanzione del 30% per omesso versamento dell'imposta è illegittima, poiché la società non era tenuta al pagamento dell'IMU per l'anno 2017.
Il motivo non è fondato in quanto la irrogazione delle sanzioni è conseguenziale all'accertamento dell'omesso versamento dell'imposta, omissione non negata dalla società ricorrente la quale ha argomentato, erroneamente, di non doverla pagare.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di primo grado di Roma sez. 22
Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da Roma
Capitale liquidate in euro 1200,00 per compenso professionale oltre accessori di legge. Roma 17.2.2026
Il Presidente rel.