Sentenza 19 gennaio 2001
Massime • 4
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 11, comma quinto, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, come convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202, e nella vigenza di tale norma, il ricorso contro il ruolo e l'avviso di mora emessi per la riscossione di tutti i tributi elencati nell'art. 67 d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, comprese, quindi, anche le imposte di fabbricazione, deve essere proposto dinanzi alle Commissioni tributarie, la cui giurisdizione, in applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ., resta ferma anche dopo la abrogazione della predetta disposizione sancita dall'art. 72 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 11, comma quinto, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, come convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202, e nella vigenza di tale norma, il ricorso contro il ruolo e l'avviso di mora emessi per la riscossione di tutti i tributi elencati nell'art. 67 d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, comprese, quindi, anche le imposte di fabbricazione, deve essere proposto dinanzi alle Commissioni tributarie, la cui giurisdizione, in applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ., resta ferma anche dopo la abrogazione della predetta disposizione sancita dall'art. 72 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La legge 7 giugno 1993, n. 183, recante norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali, contenendo disposizioni che si riferiscono esclusivamente agli avvocati liberi professionisti, non ha abrogato l'art. 7 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, disciplinante l'utilizzazione di mezzi di telecomunicazione degli atti nell'ambito degli uffici, centrale e periferici, dell'Avvocatura dello Stato. Nè l'art. 7, comma quinto, della legge n. 664/86, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza, dovendosi escludere che tale disposizione, nel subordinare la legittimità dell'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione degli atti, ai fini della trasmissione degli atti da notificare, alla certificazione della conformità all'originale delle copie teletrasmesse da utilizzare nel procedimento notificatorio, preveda per i destinatari delle notificazioni garanzie minori di quelle agli stessi riconosciute dalla legge n. 183 del 1993, e che la diversa scelta fatta nei due testi normativi, per ciò che concerne l'individuazione del soggetto competente a rilasciare la predetta certificazione, esorbiti dai limiti della discrezionalità riservata al legislatore ordinario.
La legge 7 giugno 1993, n. 183, recante norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali, contenendo disposizioni che si riferiscono esclusivamente agli avvocati liberi professionisti, non ha abrogato l'art. 7 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, disciplinante l'utilizzazione di mezzi di telecomunicazione degli atti nell'ambito degli uffici, centrale e periferici, dell'Avvocatura dello Stato. Nè l'art. 7, comma quinto, della legge n. 664/86, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza, dovendosi escludere che tale disposizione, nel subordinare la legittimità dell'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione degli atti, ai fini della trasmissione degli atti da notificare, alla certificazione della conformità all'originale delle copie teletrasmesse da utilizzare nel procedimento notificatorio, preveda per i destinatari delle notificazioni garanzie minori di quelle agli stessi riconosciute dalla legge n. 183 del 1993, e che la diversa scelta fatta nei due testi normativi, per ciò che concerne l'individuazione del soggetto competente a rilasciare la predetta certificazione, esorbiti dai limiti della discrezionalità riservata al legislatore ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2001, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
I D A 0 , S 1 S O . A L T L T R 3 , O A 3 B ' 5 S I L L . D T E S DICASSAZIONE N A I D T I N L SUPREMA DI CAS 3 S E S C 7 O N - O P p E 8 - S A M 1 I A I SEZIONI UNITE CIVILI D 1 A A , D E O O E T G dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R T a T Oggetto T G I N CONTRATTI AGRARI - AFFITTO R S E E I Dott. Andrea L S SEQUESTRO GIUDIZIARIO D Primo Presidente E VELA L L O E D Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE - R.G.N. 9391/99 FINOCCHIARO-Presidente e Relatore-Dott. Alfio Dott. Rafaele CORONA Consigliere- Consigliere 623 Cron. Dott. Antonio VELLA - Consigliere Rep. Dott. Giovanni PRESTIPINO - Ud. 17/11/00 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere - - Consigliere-Dott. Mario Rosario MORELLI ha pronunciato la seguente ORD I NANZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: astaCopRichiesta copia esecutiva dal Sig. IS NA UA, CHIODI GEMMA, elettivamente per diritti L. domiciliati in ROMA, VIA CARLO DOSSI 15, presso lo IL CANCELLIERE studio dell'avvocato LUIGI MARINI, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrenti
contro
AB PI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. GIANTURCO 5, presso lo STUDIO CARBONI, 2000 rappresentato e difeso dall'avocato ERMETE IS, 132 giusta delega a margine del controricorso;
1 controricorrente per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente del Tribunale di LATINA Sezione Agraria R.G.N. 1114/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/11/00 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE il quale chiede che la Corte di cassazione, a sezioni unite, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che, con ricorso diretto al Presi- dente della sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Latina, EL BE ha chiesto il sequestro giudiziario del fondo rustico, condotto in affitto agrario da UA NA e GE CH, a seguito del loro rifiuto di versare i canoni al conce- dente;
- considerato che i predetti affittuari, in pen- denza del procedimento cautelare, hanno proposto ricor- So per regolamento preventivo di giurisdizione, rite- nendo sussistere, in ordine all'istanza di sequestro giudiziario del fondo rustico, la competenza giurisdi- 2 3 zionale del Commissario per la liquidazione degli usi civici del Lazio, Umbria e Toscana e sostenendo che il BE non può vantare alcun diritto domenicale sul fondo de quo, in quanto lo stesso fa parte del demanio civico del Comune di Sperlonga;
considerato che
il BE, nel resistere con controricorso, ha eccepito l'inammissibilità e, comun- que, l'infondatezza del proposto regolamento;
considerato che
il regolamento proposto è inam- missibile per un duplice ordine di ragioni, ciascuna delle quali sufficiente, da sola, a condurre alla rela- tiva declaratoria;
- considerato che la più recente, ma ormai co- stante giurisprudenza di queste S.U. - dopo la fonda- mentale Cass. 15 giugno 1987 n. 5256 è nel senso del- - la inammissibilità del regolamento preventivo di giuri- sdizione in una controversia fra privati nella quale non sia coinvolta la p.a., sulla base del rilievo che il regolamento preventivo è previsto dall'art. 41 c.p.c. con limitato riferimento alle “questioni di giu- risdizione di cui all'art. 37", cioè alle questioni at- tinenti alla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della p.a. о del giudice speciale, ed alla giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero;
e che tale previsione, attesa la natura 3 4 straordinaria ed eccezionale dell'istituto è tassativa e non può essere estesa ad ipotesi non contemplate dal- la norma dell'art. 37 c.p.c. (cfr., fra le tante, Cass. 20 giugno 1987 n. 5449; Cass. 18 aprile 1988 n. 3036; Cass. 22 aprile 1988 n. 3131; Cass. 7 luglio 1988 n. 4476; Cass. 12 dicembre 1988 n. 6752; Cass. 17 marzo 1989 n. 1353; Cass. 22 giugno 1989 n. 404 (ord.); Cass. 22 giugno 1989 n. 405 (ord.); Cass. 23 agosto 1989 n. 484 (ord.); Cass. 22 dicembre 1989 n. 5769; Cass. 19 febbraio 1990 n. 112 (ord.); Cass. 19 aprile 1990 n. 3269 e successive conformi); considerato, poi, che con recente, ma ormai co- stante giurisprudenza, queste S.U., rimeditando la pro- blematica relativa all'ammissibilità del regolamento di giurisdizione in tema di procedimenti cautelari, hanno ritenuto che a norma dell'art. 669-terdecies c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costi- tuzionale n. 253 del 1994, avverso i provvedimenti di accoglimento o di rigetto della misura cautelare è am- messo il reclamo al giudice processualmente sovraordi- anche per motivi attinenti alla giurisdizione, nato, conseguenza che avverso detti provvedimenti è con la inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sia perchè trattasi di provvedimenti di natura provvisoria e strumentale contro i quali, non 5 essendo consentito il ricorso ex art. 111 cost., non può neppure ammettersi quello per regolamento, non po- tendo logicamente ritenersi che il giudice di legitti- mità possa per tale via risolvere la stessa questione di giurisdizione della quale non può essere investito a norma del citato art. 111 cost.; sia perchè la defini- zione del relativo procedimento nei tempi brevi fissati dall'art. 739 c.p.c. fa venir meno l'esigenza di una pronta decisione sulla questione della giurisdizione al di fuori di tale procedimento (Cass. 22 marzo 1996 n. 2465 e successive conformi); considerato che non sussiste, sulla base della più recente giurisprudenza, l'inammissibilità del con- troricorso per difetto di specialità della procura ap- posta a margine dello stesso;
considerato che
parimenti infondata l'ulteriore eccezione di inammissibilità del controri- corso per mancata esposizione dei fatti di causa, per- ché nel giudizio di cassazione, non è viziato di inammissibilità il controricorso quale lanel parte abbia omesso di esporre sommariamente i fatti di causa, purché - come nella specie il- controricorso stesso contenga un rinvio (anche impli- cito) all'esposizione contenuta nella sentenza impugna- ta о nel ricorso (Cass. 15 dicembre 1999 n. 14070; 5 6 Cass., sez. un., 4 febbraio 1997 n. 1049); considerato che, pertanto, il ricorso va dichia- rato inammissibile, con condanna dei ricorrenti, in so- lido, a rimborsare al controricorremte le spese di que- sta fase di giudizio;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido a rimborsare al controricorrente le spese di giudizio, liquidati n £ questa fase di 1300004 oltre a £ 3.000.000, a titolo di ono- rari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 17 novembre 2000. IL PRESIDENTE budna Vel Il Collaboratore di Cancellegi Depostato in Cancelleria 11 GEN. 2001 Re f.bauwe10 0 0 1 0 3 3 5 . N 3 7 - 8 - 1 1 E G G A E L A L L E D