Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2001, n. 8
CASS
Sentenza 19 gennaio 2001

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In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 11, comma quinto, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, come convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202, e nella vigenza di tale norma, il ricorso contro il ruolo e l'avviso di mora emessi per la riscossione di tutti i tributi elencati nell'art. 67 d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, comprese, quindi, anche le imposte di fabbricazione, deve essere proposto dinanzi alle Commissioni tributarie, la cui giurisdizione, in applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ., resta ferma anche dopo la abrogazione della predetta disposizione sancita dall'art. 72 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 11, comma quinto, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, come convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202, e nella vigenza di tale norma, il ricorso contro il ruolo e l'avviso di mora emessi per la riscossione di tutti i tributi elencati nell'art. 67 d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, comprese, quindi, anche le imposte di fabbricazione, deve essere proposto dinanzi alle Commissioni tributarie, la cui giurisdizione, in applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ., resta ferma anche dopo la abrogazione della predetta disposizione sancita dall'art. 72 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

La legge 7 giugno 1993, n. 183, recante norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali, contenendo disposizioni che si riferiscono esclusivamente agli avvocati liberi professionisti, non ha abrogato l'art. 7 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, disciplinante l'utilizzazione di mezzi di telecomunicazione degli atti nell'ambito degli uffici, centrale e periferici, dell'Avvocatura dello Stato. Nè l'art. 7, comma quinto, della legge n. 664/86, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza, dovendosi escludere che tale disposizione, nel subordinare la legittimità dell'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione degli atti, ai fini della trasmissione degli atti da notificare, alla certificazione della conformità all'originale delle copie teletrasmesse da utilizzare nel procedimento notificatorio, preveda per i destinatari delle notificazioni garanzie minori di quelle agli stessi riconosciute dalla legge n. 183 del 1993, e che la diversa scelta fatta nei due testi normativi, per ciò che concerne l'individuazione del soggetto competente a rilasciare la predetta certificazione, esorbiti dai limiti della discrezionalità riservata al legislatore ordinario.

La legge 7 giugno 1993, n. 183, recante norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali, contenendo disposizioni che si riferiscono esclusivamente agli avvocati liberi professionisti, non ha abrogato l'art. 7 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, disciplinante l'utilizzazione di mezzi di telecomunicazione degli atti nell'ambito degli uffici, centrale e periferici, dell'Avvocatura dello Stato. Nè l'art. 7, comma quinto, della legge n. 664/86, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza, dovendosi escludere che tale disposizione, nel subordinare la legittimità dell'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione degli atti, ai fini della trasmissione degli atti da notificare, alla certificazione della conformità all'originale delle copie teletrasmesse da utilizzare nel procedimento notificatorio, preveda per i destinatari delle notificazioni garanzie minori di quelle agli stessi riconosciute dalla legge n. 183 del 1993, e che la diversa scelta fatta nei due testi normativi, per ciò che concerne l'individuazione del soggetto competente a rilasciare la predetta certificazione, esorbiti dai limiti della discrezionalità riservata al legislatore ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2001, n. 8
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8
    Data del deposito : 19 gennaio 2001

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