Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1518
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità e illegittimità dell'avviso per violazione di legge

    La Corte rileva che la normativa e la giurisprudenza sulla sterilità catastale della torre eolica si sono consolidate solo successivamente all'accordo di mediazione del 2018. Tuttavia, ritiene che l'accordo transattivo concluso in sede di mediazione definisca il rapporto in modo stabile e che non siano sopravvenuti mutamenti delle condizioni o dei parametri posti a base di quell'accordo che giustifichino il riesame della rendita.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso per violazione di legge

    La Corte rileva che la normativa e la giurisprudenza sulla sterilità catastale della torre eolica si sono consolidate solo successivamente all'accordo di mediazione del 2018. Tuttavia, ritiene che l'accordo transattivo concluso in sede di mediazione definisca il rapporto in modo stabile e che non siano sopravvenuti mutamenti delle condizioni o dei parametri posti a base di quell'accordo che giustifichino il riesame della rendita.

  • Rigettato
    Errata determinazione quantitativa della rendita

    La Corte rileva che la normativa attuale non è diversa da quella vigente al tempo della determinazione della rendita con l'accordo di mediazione del 2018 e che la giurisprudenza sulla sterilità catastale della torre eolica si è solo consolidata successivamente. La Corte ritiene che un accordo transattivo concluso in sede di mediazione definisce il rapporto in modo stabile e deve negarsi che siano sopravvenuti mutamenti delle condizioni o dei parametri posti a base di quell'accordo che giustifichino il riesame della rendita.

  • Rigettato
    Carenza, insufficienza ed erroneità della motivazione

    La Corte rileva che i giudici di prime cure hanno valutato congruamente l'attività difensiva delle parti in causa per cui nella fattispecie non sussiste il lamentato difetto di motivazione che ricade, invece, nel caso di radicale inidoneità della stessa ad esprimere la ragione della decisione. Com'è noto il Giudice Tributario non è tenuto a prendere posizione su ogni questione sollevata, è sufficiente che emetta una sentenza in cui dia conto dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla deliberazione finale, come è avvenuto nella fattispecie.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia

    La Corte rileva che i giudici di prime cure hanno valutato congruamente l'attività difensiva delle parti in causa per cui nella fattispecie non sussiste il lamentato difetto di motivazione che ricade, invece, nel caso di radicale inidoneità della stessa ad esprimere la ragione della decisione. Com'è noto il Giudice Tributario non è tenuto a prendere posizione su ogni questione sollevata, è sufficiente che emetta una sentenza in cui dia conto dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla deliberazione finale, come è avvenuto nella fattispecie.

  • Rigettato
    Cessazione della materia del contendere

    La Corte preliminarmente ritiene che solo con memorie aggiuntive e non con appello incidentale l'Agenzia ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia. Si rileva, altresì, che non risulta provata la regolare notifica del nuovo accertamento. Si rigetta la richiesta di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1518
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1518
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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