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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1518/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RR SA, OR
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 898/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. - CF_Difensore_2
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 810/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 28/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023AV0094336 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-DiP di Avellino - Ufficio Provinciale del Territorio - avverso l'avviso di accertamento catastale n. AV0094336/2023, notificato il
05/12/2023, recante la rettifica della rendita catastale proposta con DOCFA, in data 26/10/2023, di €.
2.126,00, relativo all'impianto eolico (c.d. aerogeneratore) sito nel Comune di Lacedonia (AV), identificato al Dati catastali Con tale avviso l'Ufficio determinava la rendita in €. 2.880,00. Provvedeva alla ricostruzione dell'intera vicenda relativa all'accatastamento dell'aerogeneratore, conclusasi in fase di mediazione, in data 13/02/2018, con l'accettazione della rendita di €. 2.880,00, riportata in atti il 13/03/2018.
Eccepiva: I. Nullità e comunque illegittimità dell'avviso per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e del comma 21 dell'art. 1 della L. n. 208/2015; II. Illegittimità dell'avviso per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e del comma 21 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 e III. Errata ed incoerente determinazione “quantitativa” della rendita anche con riferimento all'inserimento delle c.d. componenti accessorie. Chiedeva, in accoglimento dei motivi esposti, l'annullamento dell'avviso di accertamento catastale, con conferma della rendita indicata e proposta nel DOCFA;
il tutto con vittoria delle spese del presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate DiP di Avellino si costituiva in giudizio e con controdeduzioni impugnava ex adverso quanto dedotto e richiesto dalla Società. Evidenziava che con il ricorso in esame la società aveva chiesto, superando il precedente accordo di mediazione, una riduzione della rendita non dovendosi più tener conto dell'elemento torre nella stima. Rilevava che dal DOCFA presentato, emerge che l'ufficio erroneamente aveva considerato la potenza dell'impianto pari a 2,0 MW e non pari a 3,3 MW, come dichiarato nella pratica di rettifica, pertanto, applicando tale potenza e la riduzione del 28,5% (valore di incidenza della torre sull'impianto) alla giusta rendita pari ad €. 4.260,00, si ottiene una rendita di €. 3.045,90. Chiedeva in accoglimento parziale del ricorso la determinazione della rendita in €. 3.045,90 con compensazione delle spese.
La CGT di 1° grado di Avellino con sentenza n. 810/01/2024 del 18/07/24 resa il 28/08/2024 rigettava il ricorso e dichiarava inammissibile la domanda dell'Agenzia, compensando le spese, con la seguente motivazione ”È corretta la decisione dell'Ufficio di ripristinare la rendita determinata in sede di mediazione, da ritenersi definitiva e insuscettibile di ulteriori modifiche, atteso l'interesse pubblico relativo alla stabilità dei rapporti giuridici, in assenza di nuovi elementi di fatto o di diritto. A tal ultimo proposito, va precisato che, come immutate sono le caratteristiche fisiche del cespite, la disciplina normativa attuale non è diversa da quella vigente al tempo dell'accordo di mediazione, restando irrilevante che il già esistente indirizzo giurisprudenziale sulla sterilità catastale della torre eolica si sia consolidato solo successivamente alla determinazione convenzionale della rendita, evento nient'affatto equiparabile alle circostanze sopravvenute alle quali certa giurisprudenza e dottrina ammettono la modificabilità dell'accoro conciliativo: deve negarsi che siano sopravvenuti, dall'accordo di conciliazione alla presentazione del nuovo DOCFA, mutamenti delle condizioni o dei parametri posti alla base di quell'accordo che giustifichino il riesame della rendita”.
La società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva atto di appello in data 03/02/2025 in cui, pur condividendo le statuizioni dei giudici di prime cure in ordine all'illegittimità della rideterminazione proposta dall'Ufficio in corso di causa, impugnava la sentenza onde ottenerne la riforma, nella parte in cui ha confermato la maggior rendita originariamente accertata, sulla scorta dei seguenti motivi: I. illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e del comma 21 dell'art. 1 della L. n. 208/2015; II. Illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e del comma 21 dell'art. 1 della L. n. 208/2015; III. Carenza, insufficienza ed erroneità della motivazione. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e IV. Omessa pronuncia in ordine all'eccepita errata ed incoerente determinazione “quantitativa” della rendita anche con riferimento all'inserimento delle c.d. componenti accessorie. Chiedeva, in accoglimento dei motivi esposti ed in riforma della sentenza appellata, l'integrale annullamento dell'avviso catastale, con ogni conseguente statuizione di legge e la vittoria delle spese di entrambi i gradi del presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate DiP di Avellino si costituiva in giudizio in data 11/03/2025 e con controdeduzione evidenziava che l'appellante ripropone le stesse eccezioni del ricorso di primo grado già vagliate dai giudici nella sentenza impugnata. Aveva provveduto a rideterminare la rendita in €. 3.045,90 in funzione della potenza di 3,3 MW indicato nel DOCFA dalla parte che aveva richiesto una riduzione della rendita già determinata con accordo di mediazione, in ossequio alla sentenza della S.C. n. 7057/2014. Faceva presente che la rendita catastale, correttamente attribuibile all'impianto in fase di contenzioso, è superiore a quella accertata con l'atto impugnato, da ciò l'infondatezza dell'appello. Chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate DiP di Avellino depositava memorie aggiuntive in data 21/01/2026 facendo presente che durante l'esame dell'appello ricevuto, l'Ufficio avendo rilevato incongruenze/illegittimità nei dati del classamento in rettifica dell'immobile in questione, provvedeva ad emettere e notificare, in virtù dell'istituto dell'autotutela, in data 02/04/2025, un nuovo avviso di accertamento catastale n. 2025AV0021071, con prot
40019, Atto n. 2025/AV0037343, il tutto al fine di variare il classamento attribuito per errata considerazione della giusta potenza dell'impianto eolico accertato. Faceva presente che la società appellante non ha contestato nei termini previsti dal D.Lgs. 546/92 l'avviso ricevuto. Per cui è venuto a mancare il motivo del contendere, in quanto il classamento contestato è stato superato da altro accertamento con rendita definitiva.
Concludeva con la richiesta di dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 del D.Lgs. n. 546/92.
La società Ricorrente_1 S.r.l. depositava memorie aggiuntive in data 30/01/2026, per la conferma ed a supporto di quanto già depositato. Faceva presente che l'Ufficio nel costituirsi in giudizio si limitava a chiedere il rigetto dell'appello senza proporre appello incidentale e che con memorie integrative chiedeva l'estinzione del giudizio. Controdeduceva alla richiesta di estinzione del giudizio formulata dalla controparte e ribadiva l'illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 17-bis del D.
Lgs. n. 546/1992 e del comma 21 dell'art. 1 della L. n. 208/2015.
All'udienza odierna, la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione e le controdeduzioni dell'Ufficio, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Corte rileva che l'appellante ripropone, sostanzialmente, gli stessi motivi d'impugnazione addotti con il ricorso di primo grado e che la sentenza è nulla, illegittima ed errata nella motivazione.
L'Agenzia nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto dell'appello, mentre con le memorie chiede la cessata materia del contendere avendo notificato un nuovo accertamento, in considerazione della giusta potenza dell'impianto eolico dichiarato dallo stesso ricorrente, divenuto definitivo in quanto non impugnato.
La Corte, preliminarmente, ritiene che solo con memorie aggiuntive e non con appello incidentale l'Agenzia ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia. Si rileva, altresì, che non risulta provata la regolare notifica del nuovo accertamento.
Si rigetta la richiesta di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia.
La Corte rileva che i giudici di prime cure hanno valutato congruamente l'attività difensiva delle parti in causa per cui nella fattispecie non sussiste il lamentato difetto di motivazione che ricade, invece, nel caso di radicale inidoneità della stessa ad esprimere la ragione della decisione. Ciò può verificarsi quando manca l'esposizione dei motivi oppure allorché i motivi esposti non siano in alcun modo idonei a far comprendere le ragioni della decisione. Com'è noto il Giudice Tributario non è tenuto a prendere posizione su ogni questione sollevata, è sufficiente che emetta una sentenza in cui dia conto dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla deliberazione finale, come è avvenuto nella fattispecie.
I Giudici di Legittimità hanno ricordato come sia possibile parlare di carenza di motivazione solo allorquando la motivazione, pur essendo graficamente esistente non rende percepibili le ragioni della decisione, presentando argomentazioni obiettivamente inidonee a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento seguito dai giudici (Cassazione Ordinanza n. 16958/2023).
I giudici di piazza Cavour, inoltre, hanno precisato, con l'Ordinanza n. 23026 depositata il 28 luglio 2023 che
“… ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, è invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata”.
La Corte rileva che oggetto del contenzioso nasce dalla rettifica della rendita catastale attribuita agli impianti eolici effettuata dall'Agenzia su denuncia DOCFA della società, attribuendo lo stesso valore già definito precedentemente con accordo di mediazione in data 13/02/2018.
Con detto accordo si definiva la rendita relativa ad una torre eolica di potenza MW 3,3 accatastata al fDati catastali, categoria D/1, in €. 2.880,00 rispetto a quella proposta di €. 2.126,00, come risulta in atti.
La società ne chiedeva una riduzione, pari al 28,5%, in funzione della recente giurisprudenza della
Cassazione che in tema di determinazione della rendita catastale degli impianti eolici “deve ritenersi escluso dalla stima catastale tutto il complesso –rotore, navicella, torre-, da considerarsi quindi un unicum impiantistico, funzionante allo specifico processo di produzione di energia, fatte salve eventuali peculiarità costruttive specifiche dell'impianto”. Ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato e che la rendita determinata con accordo di mediazione non ne aveva tenuto conto.
L'Agenzia delle Entrate DiP di Avellino ritiene infondate le doglianze ribadendo quanto già ampiamente illustrato e dedotto nel giudizio di primo grado e che la parte stessa aveva ritenuta non più valida la rendita determinata con accordo di mediazione chiedendone una riduzione. Evidenziava che dai dati presenti nel
DOCFA, presentato dalla società, risulta una potenza 3,3 MW differente da 2,0 MW che dà luogo ad una diversa rendita, maggiore di quella accertata.
La Corte rileva che già l'art. 1, comma 21, Legge n. 208/2015 prevedeva “A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
Con l'Ordinanza n. 2545/22 del 27/01/2022 la Corte Suprema di Cassazione ha accertato che la cd. torre eolica costituisce una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica e quindi esente dal carico impositivo ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6685 del 06/03/2023, ha ribadito che ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della L. n. 208 del 2015, la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo, poiché, per sua natura, oltre a sostenere il rotore e la navicella, svolge anche una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, integrando una componente essenziale ed attiva della macchina.
E' pur vero che la Cassazione con sentenza n. 7057 del 25 marzo 2014 ha affermato il principio della modificabilità dell'accordo contenuto in un verbale di conciliazione giudiziale nel caso in cui sopravvenga un mutamento delle condizioni o dei parametri posti alla base di quell'accordo che giustifichi il riesame della situazione.
La Corte rileva che la normativa attuale non è diversa da quella vigente al tempo della determinazione della rendita con l'accordo di mediazione del 2018 e che la giurisprudenza sulla sterilità catastale della torre eolica si è solo consolidata successivamente.
Già i Giudici della ex CTR della Campania, con sentenza 7315/2018, hanno avvalorato l'interpretazione secondo cui devono essere esclusi dal computo della rendita catastale degli aerogeneratori, anche le torri di sostegno cosi come previsto dall'articolo 1, comma 21 e 22 della legge 208/2015.
Va precisato, altresì, che sono immutate le caratteristiche fisiche del cespite e che l'ufficio ha riconfermato quanto già precedentemente determinato con l'accordo di mediazione ritenendo errata quella presentata dalla società con la nuova denuncia DOCFA in cui ne chiedeva una riduzione.
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 23684 del 28/10/2020, in tema di attribuzione di rendita catastale, ha statuito che non è preclusa la possibilità di modificare l'accordo in ordine alla rendita catastale contenuto in un verbale di conciliazione giudiziale, qualora sopravvenga un mutamento delle condizioni o dei parametri posti alla base di quell'accordo che giustifichi il riesame della situazione. Il caso riguardava l'applicazione di nuovo tasso di fruttuosità dopo il perfezionamento della conciliazione. L'Ufficio si era limitato a respingere la richiesta di revisione catastale proposta dalla contribuente confermando la rendita catastale già attribuita con il medesimo coefficiente di redditività, in quanto era intervenuta una conciliazione con la precedente proprietà dell'immobile. Ciò esclude, pertanto, che in mancanza di alcuna significativa modificazione di consistenza, di finiture, di dotazione impiantistica fosse stato possibile accogliere la richiesta di revisione del classamento, né peraltro la ricorrente aveva mostrato di essere in grado di dimostrare di aver fornito alcuna prova al riguardo.
La Corte ritiene che un accordo transattivo concluso in sede di mediazione definisce il rapporto in modo stabile e deve negarsi che siano sopravvenuti mutamenti delle condizioni o dei parametri posti a base di quell'accordo che giustifichino il riesame della rendita.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati da questa Corte ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
La Corte, in virtù di quanto su esplicitato rigetta l'appello ed in considerazione della complessità e delle difficoltà delle questioni trattate ricorrono quei giusti motivi che consentono di compensare tutte le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa tutte le spese di giudizio. Salerno li 11/02/2026
Il OR Il Presidente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
RR SA, OR
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 898/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. - CF_Difensore_2
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 810/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 28/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023AV0094336 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-DiP di Avellino - Ufficio Provinciale del Territorio - avverso l'avviso di accertamento catastale n. AV0094336/2023, notificato il
05/12/2023, recante la rettifica della rendita catastale proposta con DOCFA, in data 26/10/2023, di €.
2.126,00, relativo all'impianto eolico (c.d. aerogeneratore) sito nel Comune di Lacedonia (AV), identificato al Dati catastali Con tale avviso l'Ufficio determinava la rendita in €. 2.880,00. Provvedeva alla ricostruzione dell'intera vicenda relativa all'accatastamento dell'aerogeneratore, conclusasi in fase di mediazione, in data 13/02/2018, con l'accettazione della rendita di €. 2.880,00, riportata in atti il 13/03/2018.
Eccepiva: I. Nullità e comunque illegittimità dell'avviso per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e del comma 21 dell'art. 1 della L. n. 208/2015; II. Illegittimità dell'avviso per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e del comma 21 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 e III. Errata ed incoerente determinazione “quantitativa” della rendita anche con riferimento all'inserimento delle c.d. componenti accessorie. Chiedeva, in accoglimento dei motivi esposti, l'annullamento dell'avviso di accertamento catastale, con conferma della rendita indicata e proposta nel DOCFA;
il tutto con vittoria delle spese del presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate DiP di Avellino si costituiva in giudizio e con controdeduzioni impugnava ex adverso quanto dedotto e richiesto dalla Società. Evidenziava che con il ricorso in esame la società aveva chiesto, superando il precedente accordo di mediazione, una riduzione della rendita non dovendosi più tener conto dell'elemento torre nella stima. Rilevava che dal DOCFA presentato, emerge che l'ufficio erroneamente aveva considerato la potenza dell'impianto pari a 2,0 MW e non pari a 3,3 MW, come dichiarato nella pratica di rettifica, pertanto, applicando tale potenza e la riduzione del 28,5% (valore di incidenza della torre sull'impianto) alla giusta rendita pari ad €. 4.260,00, si ottiene una rendita di €. 3.045,90. Chiedeva in accoglimento parziale del ricorso la determinazione della rendita in €. 3.045,90 con compensazione delle spese.
La CGT di 1° grado di Avellino con sentenza n. 810/01/2024 del 18/07/24 resa il 28/08/2024 rigettava il ricorso e dichiarava inammissibile la domanda dell'Agenzia, compensando le spese, con la seguente motivazione ”È corretta la decisione dell'Ufficio di ripristinare la rendita determinata in sede di mediazione, da ritenersi definitiva e insuscettibile di ulteriori modifiche, atteso l'interesse pubblico relativo alla stabilità dei rapporti giuridici, in assenza di nuovi elementi di fatto o di diritto. A tal ultimo proposito, va precisato che, come immutate sono le caratteristiche fisiche del cespite, la disciplina normativa attuale non è diversa da quella vigente al tempo dell'accordo di mediazione, restando irrilevante che il già esistente indirizzo giurisprudenziale sulla sterilità catastale della torre eolica si sia consolidato solo successivamente alla determinazione convenzionale della rendita, evento nient'affatto equiparabile alle circostanze sopravvenute alle quali certa giurisprudenza e dottrina ammettono la modificabilità dell'accoro conciliativo: deve negarsi che siano sopravvenuti, dall'accordo di conciliazione alla presentazione del nuovo DOCFA, mutamenti delle condizioni o dei parametri posti alla base di quell'accordo che giustifichino il riesame della rendita”.
La società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva atto di appello in data 03/02/2025 in cui, pur condividendo le statuizioni dei giudici di prime cure in ordine all'illegittimità della rideterminazione proposta dall'Ufficio in corso di causa, impugnava la sentenza onde ottenerne la riforma, nella parte in cui ha confermato la maggior rendita originariamente accertata, sulla scorta dei seguenti motivi: I. illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e del comma 21 dell'art. 1 della L. n. 208/2015; II. Illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e del comma 21 dell'art. 1 della L. n. 208/2015; III. Carenza, insufficienza ed erroneità della motivazione. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e IV. Omessa pronuncia in ordine all'eccepita errata ed incoerente determinazione “quantitativa” della rendita anche con riferimento all'inserimento delle c.d. componenti accessorie. Chiedeva, in accoglimento dei motivi esposti ed in riforma della sentenza appellata, l'integrale annullamento dell'avviso catastale, con ogni conseguente statuizione di legge e la vittoria delle spese di entrambi i gradi del presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate DiP di Avellino si costituiva in giudizio in data 11/03/2025 e con controdeduzione evidenziava che l'appellante ripropone le stesse eccezioni del ricorso di primo grado già vagliate dai giudici nella sentenza impugnata. Aveva provveduto a rideterminare la rendita in €. 3.045,90 in funzione della potenza di 3,3 MW indicato nel DOCFA dalla parte che aveva richiesto una riduzione della rendita già determinata con accordo di mediazione, in ossequio alla sentenza della S.C. n. 7057/2014. Faceva presente che la rendita catastale, correttamente attribuibile all'impianto in fase di contenzioso, è superiore a quella accertata con l'atto impugnato, da ciò l'infondatezza dell'appello. Chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate DiP di Avellino depositava memorie aggiuntive in data 21/01/2026 facendo presente che durante l'esame dell'appello ricevuto, l'Ufficio avendo rilevato incongruenze/illegittimità nei dati del classamento in rettifica dell'immobile in questione, provvedeva ad emettere e notificare, in virtù dell'istituto dell'autotutela, in data 02/04/2025, un nuovo avviso di accertamento catastale n. 2025AV0021071, con prot
40019, Atto n. 2025/AV0037343, il tutto al fine di variare il classamento attribuito per errata considerazione della giusta potenza dell'impianto eolico accertato. Faceva presente che la società appellante non ha contestato nei termini previsti dal D.Lgs. 546/92 l'avviso ricevuto. Per cui è venuto a mancare il motivo del contendere, in quanto il classamento contestato è stato superato da altro accertamento con rendita definitiva.
Concludeva con la richiesta di dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 del D.Lgs. n. 546/92.
La società Ricorrente_1 S.r.l. depositava memorie aggiuntive in data 30/01/2026, per la conferma ed a supporto di quanto già depositato. Faceva presente che l'Ufficio nel costituirsi in giudizio si limitava a chiedere il rigetto dell'appello senza proporre appello incidentale e che con memorie integrative chiedeva l'estinzione del giudizio. Controdeduceva alla richiesta di estinzione del giudizio formulata dalla controparte e ribadiva l'illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 17-bis del D.
Lgs. n. 546/1992 e del comma 21 dell'art. 1 della L. n. 208/2015.
All'udienza odierna, la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione e le controdeduzioni dell'Ufficio, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La Corte rileva che l'appellante ripropone, sostanzialmente, gli stessi motivi d'impugnazione addotti con il ricorso di primo grado e che la sentenza è nulla, illegittima ed errata nella motivazione.
L'Agenzia nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto dell'appello, mentre con le memorie chiede la cessata materia del contendere avendo notificato un nuovo accertamento, in considerazione della giusta potenza dell'impianto eolico dichiarato dallo stesso ricorrente, divenuto definitivo in quanto non impugnato.
La Corte, preliminarmente, ritiene che solo con memorie aggiuntive e non con appello incidentale l'Agenzia ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia. Si rileva, altresì, che non risulta provata la regolare notifica del nuovo accertamento.
Si rigetta la richiesta di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia.
La Corte rileva che i giudici di prime cure hanno valutato congruamente l'attività difensiva delle parti in causa per cui nella fattispecie non sussiste il lamentato difetto di motivazione che ricade, invece, nel caso di radicale inidoneità della stessa ad esprimere la ragione della decisione. Ciò può verificarsi quando manca l'esposizione dei motivi oppure allorché i motivi esposti non siano in alcun modo idonei a far comprendere le ragioni della decisione. Com'è noto il Giudice Tributario non è tenuto a prendere posizione su ogni questione sollevata, è sufficiente che emetta una sentenza in cui dia conto dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla deliberazione finale, come è avvenuto nella fattispecie.
I Giudici di Legittimità hanno ricordato come sia possibile parlare di carenza di motivazione solo allorquando la motivazione, pur essendo graficamente esistente non rende percepibili le ragioni della decisione, presentando argomentazioni obiettivamente inidonee a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento seguito dai giudici (Cassazione Ordinanza n. 16958/2023).
I giudici di piazza Cavour, inoltre, hanno precisato, con l'Ordinanza n. 23026 depositata il 28 luglio 2023 che
“… ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, è invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata”.
La Corte rileva che oggetto del contenzioso nasce dalla rettifica della rendita catastale attribuita agli impianti eolici effettuata dall'Agenzia su denuncia DOCFA della società, attribuendo lo stesso valore già definito precedentemente con accordo di mediazione in data 13/02/2018.
Con detto accordo si definiva la rendita relativa ad una torre eolica di potenza MW 3,3 accatastata al fDati catastali, categoria D/1, in €. 2.880,00 rispetto a quella proposta di €. 2.126,00, come risulta in atti.
La società ne chiedeva una riduzione, pari al 28,5%, in funzione della recente giurisprudenza della
Cassazione che in tema di determinazione della rendita catastale degli impianti eolici “deve ritenersi escluso dalla stima catastale tutto il complesso –rotore, navicella, torre-, da considerarsi quindi un unicum impiantistico, funzionante allo specifico processo di produzione di energia, fatte salve eventuali peculiarità costruttive specifiche dell'impianto”. Ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato e che la rendita determinata con accordo di mediazione non ne aveva tenuto conto.
L'Agenzia delle Entrate DiP di Avellino ritiene infondate le doglianze ribadendo quanto già ampiamente illustrato e dedotto nel giudizio di primo grado e che la parte stessa aveva ritenuta non più valida la rendita determinata con accordo di mediazione chiedendone una riduzione. Evidenziava che dai dati presenti nel
DOCFA, presentato dalla società, risulta una potenza 3,3 MW differente da 2,0 MW che dà luogo ad una diversa rendita, maggiore di quella accertata.
La Corte rileva che già l'art. 1, comma 21, Legge n. 208/2015 prevedeva “A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
Con l'Ordinanza n. 2545/22 del 27/01/2022 la Corte Suprema di Cassazione ha accertato che la cd. torre eolica costituisce una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica e quindi esente dal carico impositivo ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6685 del 06/03/2023, ha ribadito che ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della L. n. 208 del 2015, la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo, poiché, per sua natura, oltre a sostenere il rotore e la navicella, svolge anche una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, integrando una componente essenziale ed attiva della macchina.
E' pur vero che la Cassazione con sentenza n. 7057 del 25 marzo 2014 ha affermato il principio della modificabilità dell'accordo contenuto in un verbale di conciliazione giudiziale nel caso in cui sopravvenga un mutamento delle condizioni o dei parametri posti alla base di quell'accordo che giustifichi il riesame della situazione.
La Corte rileva che la normativa attuale non è diversa da quella vigente al tempo della determinazione della rendita con l'accordo di mediazione del 2018 e che la giurisprudenza sulla sterilità catastale della torre eolica si è solo consolidata successivamente.
Già i Giudici della ex CTR della Campania, con sentenza 7315/2018, hanno avvalorato l'interpretazione secondo cui devono essere esclusi dal computo della rendita catastale degli aerogeneratori, anche le torri di sostegno cosi come previsto dall'articolo 1, comma 21 e 22 della legge 208/2015.
Va precisato, altresì, che sono immutate le caratteristiche fisiche del cespite e che l'ufficio ha riconfermato quanto già precedentemente determinato con l'accordo di mediazione ritenendo errata quella presentata dalla società con la nuova denuncia DOCFA in cui ne chiedeva una riduzione.
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 23684 del 28/10/2020, in tema di attribuzione di rendita catastale, ha statuito che non è preclusa la possibilità di modificare l'accordo in ordine alla rendita catastale contenuto in un verbale di conciliazione giudiziale, qualora sopravvenga un mutamento delle condizioni o dei parametri posti alla base di quell'accordo che giustifichi il riesame della situazione. Il caso riguardava l'applicazione di nuovo tasso di fruttuosità dopo il perfezionamento della conciliazione. L'Ufficio si era limitato a respingere la richiesta di revisione catastale proposta dalla contribuente confermando la rendita catastale già attribuita con il medesimo coefficiente di redditività, in quanto era intervenuta una conciliazione con la precedente proprietà dell'immobile. Ciò esclude, pertanto, che in mancanza di alcuna significativa modificazione di consistenza, di finiture, di dotazione impiantistica fosse stato possibile accogliere la richiesta di revisione del classamento, né peraltro la ricorrente aveva mostrato di essere in grado di dimostrare di aver fornito alcuna prova al riguardo.
La Corte ritiene che un accordo transattivo concluso in sede di mediazione definisce il rapporto in modo stabile e deve negarsi che siano sopravvenuti mutamenti delle condizioni o dei parametri posti a base di quell'accordo che giustifichino il riesame della rendita.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati da questa Corte ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
La Corte, in virtù di quanto su esplicitato rigetta l'appello ed in considerazione della complessità e delle difficoltà delle questioni trattate ricorrono quei giusti motivi che consentono di compensare tutte le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa tutte le spese di giudizio. Salerno li 11/02/2026
Il OR Il Presidente