Sentenza 15 novembre 2016
Massime • 1
In tema di restituzione del termine per impugnare una sentenza contumaciale, il termine per presentare la richiesta ex art. 175, comma secondo bis cod. proc. pen. decorre dal momento dell'effettiva conoscenza del provvedimento, che può considerarsi raggiunta a seguito della notifica del provvedimento di cumulo di pena, che riporti gli estremi della sentenza, anche nel caso in cui ad esso non sia allegata la motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2016, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2016 |
Testo completo
00021-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. GIACOMO FUMU N. G - Consigliere - Dott. DOMENICO GALLO REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 29195/2016 Dott. UGO DE CRESCIENZO Dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere - -Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO CO MA N. IL 17/07/1967 avverso l'ordinanza n. 30/2016 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 23/06/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. In Fro ll. Concludera for le to del Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile, perché tardiva, l'istanza di in termini presentata dal IM ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. con la quale lo stesso allegava la conoscenza della sentenza del Tribunale di Ravenna del 23 maggio 2013; la Corte territoriale rilevava che il provvedimento di cumulo emesso il 9 dicembre 2015 dalla Procura di Udine conteneva anche gli estremi della sentenza per la quale si chiedeva la in termini, sicchè il termine per la proposizione dell'istanza di in termini decorreva dal 29 dicembre 2015, data della notifica del provvedimento di cumulo.
2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il IM che deduceva l'illegittimità del provvedimento della Corte di appello di Bologna: mancherebbe la individuazione di un atto formale che consentisse di individuare senza equivoci il momento della conoscenza ossia la notifica all'interessato del mandato di arresto europeo con l'avvertimento della facoltà di chiedere un nuovo giudizio e la contestuale notifica della sentenza contumaciale pronunciata dal Tribunale di Ravenna.
3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per la inammissibilità del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il collegio rileva che non è in contestazione il fatto che sia stato notificato il provvedimento di cumulo, nell'ambito del quale era indicata la sentenza del tribunale di Ravenna in relazione alla quale viene richiesta la restituzione nei termini per proporre impugnazione. Si contesta, invece, la mancanza di specificità dell'avviso, che non conterrebbe l'esposizione dei fatti e degli articoli di legge violati. In materia, il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui qualora l'imputato abbia avuto conoscenza del "procedimento" che lo riguarda è onerato ad attivarsi per conoscere le eventuali sentenze contro di lui emesse;
sicchè qualora non alleghi circostanze riconducibili a caso fortuito o a forza maggiore che gli abbiano impedito di assumere le predette informazioni, il termine d per proporre l'istanza prevista dall'art. 175 comma 2 cod. proc. pen., decorre dal momento dell'accertata notizia del procedimento (Cass. sez. 1 n. 51773 del 26\11\13 Rv 258233). Più specificamente: si condivide la giurisprudenza secondo cui il 2 concetto di "effettiva conoscenza" del procedimento o del provvedimento deve intendersi nel senso di sicura consapevolezza da parte dell'imputato della pendenza del processo e di precisa cognizione degli estremi del provvedimento, collegata alla comunicazione di un atto formale, che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata (Cass. sez. 1 n. 15543 del 11\04\2006, rv 233880). Il termine previsto dall'art. 175 comma 2 bis cod. proc. pen. decorre, dunque, dalla conoscenza dell'esistenza di un procedimento presso una individuata autorità giudiziaria;
tale conoscenza attiva, in capo all'accusato, un preciso onere di informazione sullo stato del processo, non essendo previsto, contrariamente a quanto dedotto, alcun avviso formale circa l'esistenza della facoltà di chiedere la restituzione del termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale. Per ritenere integrata la conoscenza utile a determinare il decorso del termine non è, dunque, necessario che l'imputato sia posto nella condizione di conoscere tutti i dettagli del procedimento, ma solo che venga a conoscenza del fatto che penda o, come nel caso di specie, si sia concluso, un identificabile processo penale a suo carico. Tale notizia genera degli oneri di informazione sui dettagli della vicenda processuale e consente di ritenere integrata in capo all'imputato la "conoscenza" dalla quale decorre il dies a quo per proporre l'istanza prevista dall'art. 175 comma 2 cod. proc. pen. Ad integrare la conoscenza è, pertanto, sicuramente idoneo il provvedimento di cumulo che, come nel caso di specie, riporti gli estremi della sentenza, ovvero il numero di registro, la data di emissione e la pena inflitta.
1.2. Si ritiene pertanto, condividendo l'interpretazione già offerta dalla Corte di cassazione, che il termine per presentare la richiesta di decorre dalla effettiva conoscenza del procedimento che può considerarsi raggiunta anche quando sia notificato un provvedimento di cumulo, riportante gli estremi della sentenza di condanna contumaciale, sebbene non sia allegata la motivazione della sentenza (Cass. sez. 2 n. 23580 del 14\03\2006, Rv 234278).
2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali 3 Così deciso in Roma, il giorno 15 dicembre 2016 Il Presidente L'estensore Sandra Recchione Giacomo Fumu # DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL E.2 GEN 2017 N Cancelliere IL CANCELLIERE EMA DI Daniele Colapinto O N E *