Decreto cautelare 3 gennaio 2026
Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 26/03/2026, n. 5672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5672 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05672/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2026, proposto da EL LM, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Supino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del diniego di visto in ingresso per motivi di studio dell'03.12.2025, protocollo n. 20250030363;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Monica AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a mezzo pec in data 02.01.2026, depositato in pari data, la ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del provvedimento prot. n. 20250030363 del 3.12.2025, con il quale il Consolato Generale d’Italia in Istanbul ha negato alla ricorrente il rilascio del visto richiesto ex art. 4 comma 2 D.Lgs. 286/1998;
-di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
2. Con la presente iniziativa processuale, l’odierna ricorrente ha avversato la summenzionata determinazione, a mezzo della quale l’Amministrazione intimata, per il tramite del Consolato di Istanbul in Turchia, nella circostanza ha respinto l’istanza di concessione del visto di ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, richiesto dall’interessata in data 12.08.2025 ai sensi dell’art.4, co.2 D.Lgs.n.268/98, per consentirgli di immatricolarsi e quindi frequentare il corso di laurea magistrale in “Architettura” presso il Politecnico di Torino, in lingua inglese, per l’anno accademico 2025-2026.
La suddetta articolazione territoriale del Ministero ha dapprima richiesto alla ricorrente documentazione integrativa relativa alla condizione lavorativa ed economica della madre della ricorrente e, successivamente, ritenuta la documentazione prodotta dalla ricorrente pervenuta in ritardo rispetto al termine assegnatole, non ne ha tenuto conto ed ha concluso nel senso che la condizione finanziaria del ricorrente e del solo padre, complessivamente valutata, non rappresenti una garanzia in ordine al possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’interessata durante l’eventuale soggiorno in Italia.
In particolare, il Consolato ha evidenziato che, in assenza di tempestiva produzione della documentazione integrativa richiesta all’ istante in relazione alla condizione lavorativa ed economica della madre, nè l’importo disponibile sul conto corrente personale di quest’ultima, pari a 11.400,00 euro, né il reddito del padre (pensione di importo mensile pari ad euro 850,00), quale sponsor, risultano adeguati allo scopo.
3. Il gravame è stato affidato alle censure di seguito rubricate ed esposte in sintesi e come meglio articolate nel ricorso nell’ambito dei seguenti motivi: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, co. 2 e 3, del T.U.I.; violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 6 e 44 bis, d.P.R. 394/1999; violazione e falsa applicazione della circolare Mur 2025/2026; violazione e falsa applicazione della direttiva 2004/114/ce del consiglio del 13 dicembre 2004; violazione e falsa applicazione dell’art. 4, del decreto interministeriale 850/2011 ”; “Eccesso di potere; irragionevolezza; manifesta illogicità’; “Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti”; “Difetto di motivazione e travisamento dei fatti”;
Con il gravame si contesta, dunque, in primis , il deficit istruttorio in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione procedente, la quale non avrebbe adeguatamente considerato che la ricorrente soddisfa per intero i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia e, comunque, illegittimamente, pur in assenza di un termine perentorio per la sua produzione, non avrebbe considerato, a supporto della domanda, l’ulteriore documentazione economico finanziaria fornita dalla ricorrente in pendenza del procedimento istruttorio. Tanto anche in considerazione della rilavata circostanza secondo la quale il Consolato, nella propria relazione, ammette che già durante l’istruttoria il profilo socio-economico della ricorrente era stato valutato “ potenzialmente positivo ”, tanto da indurre il Consolato stesso a richiedere ulteriori garanzie e chiarimenti sulla situazione economica della ricorrente, con particolare riguardo alla madre, che effettivamente la ricorrente ha prodotto.
In particolare, a dispetto di quanto rilevato erroneamente nel provvedimento, il Consolato non avrebbe adeguatamente considerato che:
- l’importo disponibile sul conto corrente esibito dalla ricorrente, pari ad euro 11.400,00 euro, che supererebbe ampiamente quello previsto dalla Circolare MIUR 2025/2026, considerata dal Consolato;
- la ricorrente è garantita dal padre, in relazione al quale è stato presentato un conto corrente con un deposito bancario a disposizione della figlia di 5.150,00 euro e che, dopo aver svolto la professione di medico presso i presidi ospedalieri pubblici, è stato collocato in pensione nel corso dell’istruttoria della domanda di visto, con un introito mensile di circa 43.000,00 TRY, ovvero circa 850,00 euro;
- la ricorrente, in fase di integrazione documentale, ha anche allegato il conto corrente della madre, quale ulteriore sponsor, dal quale si evince un deposito bancario per 9.800,00 euro, costituito mediante la percezione di redditi da lavoro come insegnante per un importo mensile pari a 71.000,00 TRY, l’equivalente di circa 1.400,00 euro.
4. Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, si è costituito in giudizio in data 12.01.2026, per resistere al ricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura estera.
5. È seguito il deposito di ampia documentazione a cura delle parti, nonché di memoria difensiva, a cura della difesa erariale, in data 27.01.2026.
6.Alla camera di consiglio del 28.01.2026 la trattazione della istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 25.02.2026;
7. Alla camera di consiglio del 25.02.2026 la trattazione della istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 25.03.2026 ai fini della produzione del diniego munito di traduzione in lingua italiana.
8. Alla camera di consiglio del giorno 25.3.2025, la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con avviso ex officio del Collegio alle parti della possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata.
9. In via preliminare, il Collegio scrutina l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’Avvocatura in detta memoria (per asserito difetto di legalizzazione della procura ad litem ).
L’eccezione è manifestamente infondata, atteso che la procura in atti reca una sottoscrizione da parte del ricorrente attestata da pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 2703 c.c. e debitamente corredata dalla cd. apostille, ai sensi della Convenzione de l’Aja del 5.10.1961 e, pertanto, deve essere considerata legalizzata di diritto, in conformità alle previsioni di detta Convenzione.
10.Nel merito, il ricorso è fondato, ai sensi e nei limiti di seguito esplicati, in relazione al contestato deficit istruttorio ed al correlato vizio motivazionale.
10.1. Il provvedimento assume che i redditi e i risparmi esibiti dall’interessata non siano sufficienti a garantire il suo mantenimento in caso di trasferimento e soggiorno in Italia, per l’immatricolazione presso il Politecnico di Torino. Allo scopo, si valorizza negativamente il fatto che il padre, unico sponsor considerato, non disporrebbe, da solo, di risorse adeguate, né sarebbe probante il deposito bancario di 11.400,00 a nome della ricorrente. Il Consolato raggiunge tale conclusione sul presupposto che l’ulteriore documentazione integrativa fornita nel corso del procedimento dalla ricorrente su richiesta del Consolato, in relazione alla condizione lavorativa ed economica della madre, quale ulteriore sponsor, sarebbe stata presentata in ritardo rispetto al termine assegnato alla istante e per questo non sarebbe valutabile.
Sennonchè i termini per il rilascio dei visti d’ingresso sono definiti dall’art. 5, c. 8 del d.P.R. 31.8.1999, n. 394 (così come modificato dal d.P.R. 334/2004), il quale stabilisce che la Rappresentanza diplomatico-consolare, “ valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, rilasci il visto entro 90 giorni dalla richiesta ”. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, cc. 2 e 3 del D.M. 3 marzo 1997, n. 171, tali termini possono non essere rispettati qualora si rendano necessari accertamenti, verifiche ed acquisizione di dati, documenti e valutazioni di Autorità straniere. Dunque la normativa non individua un termine perentorio per la presentazione delle eventuali integrazioni documentali che l’Amministrazione ritenga necessari, ma, in caso di esigenze istruttorie, ammette che la P.A. possa addirittura non rispettare il termine di 90 giorni prescritto per la conclusione del procedimento.
D’altronde se finanche a valle del preavviso di diniego ex art 10 bis Legge n. 241/1990 il termine di 10 giorni per presentare controdeduzioni è considerato non perentorio dovendosi, secondo pacifica giurisprudenza, ritenere che la P.A. possa valutare anche osservazioni pervenute oltre i 10 giorni, purché prima dell'adozione del provvedimento definitivo, onde assicurare pienezza al contraddittorio ed ai suoi effetti sulla decisione, tale regola non può che applicarsi anche all’acquisizione documentale integrativa.
Orbene, allorquando la ricorrente ha presentato l’ulteriore documentazione richiestale era effettivamente decorso il termine (ordinatorio) assegnato all’ istante per la ridetta integrazione, ma non era ancora stato adottato il provvedimento definitivo: essendo ancora pendente la fase istruttoria, spettava all’Amministrazione valutare tutti gli apporti forniti dalla ricorrente ai fini decisori, pena la frustrazione della finalità del contraddittorio, siccome sollecitato dalla stessa P.A. al fine di poter decidere in merito all’istanza di visto sulla base di un quadro completo della situazione economica della ricorrente.
Il Consolato ha, dunque, errato nel non tenere adeguatamente conto della ulteriore documentazione effettivamente prodotta dalla ricorrente relativa alla condizione economica e lavorativa della madre, quale ulteriore sponsor.
Le evidenze probatorie di cui all’intera documentazione prodotta dalla ricorrente, ivi inclusa quella integrativa che avrebbe dovuto essere presa in considerazione, meritano pertanto una tempestiva rivalutazione, con precipuo riguardo agli elementi ed alle circostanze di seguito evidenziati:
- la richiedente è una ragazza di vent’ anni che, ai fini dell’auspicata immatricolazione presso il Politecnico Torinese, si avvale della garanzia di entrambi i genitori;
- non risulta in atti che il Consolato abbia ritualmente verificato, se del caso previa audizione personale, la documentazione integrativa prodotta dalla ricorrente anche in relazione ai redditi della madre, la quale, secondo i dati esibiti dalla parte ricorrente, è una stabile insegnante con un reddito mensile di circa 1.400,00 euro.
11. In conclusione, per quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- si dispone l’annullamento del provvedimento impugnato;
- si ordina all’Amministrazione di riesaminare l’istanza della ricorrente, nel rispetto del vincolo conformativo nascente dalla presente decisione, entro e non oltre giorni 20 (venti) dalla comunicazione della sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica.
12.Le spese possono venire compensate, tenuto conto della particolarità della fattispecie nonché della notevole mole di pratiche di visto notoriamente affluite presso la struttura consolare in questione nei mesi più recenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER ON, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
Monica AL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica AL | ER ON |
IL SEGRETARIO