Provvedimento: Alla stregua della disciplina speciale di cui agli artt. 2 e 6 della legge 27 febbraio 1958 n. 130, rimasta operante, ai sensi dell'art. 27 della legge 2 aprile 1968 n. 482 e delle successive leggi di proroga, fino al 31 dicembre 1977, il numero delle nuove assunzioni, in base al quale calcolare la quota (dieci per cento) di assunzioni riservata ai profughi e quindi, in concreto, il numero dei profughi aventi diritto all'assunzione da parte dei datori di lavoro privati con oltre cinquanta dipendenti, deve essere determinato con esclusivo riferimento alle assunzioni avvenute nell'ambito temporale di ciascun semestre, senza possibilità di computare unitariamente assunzioni effettuate in …
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