Sentenza 23 marzo 2001
Massime • 1
In tema di distanze tra costruzioni, il rinvio contenuto nell'art. 873 cod. civ. alle norme dei regolamenti edilizi comunali si estende all'intera disciplina predisposta da tali fonti e, conseguentemente, anche a quelle disposizioni che, nello stabilire una maggiore distanza tra edifici, prescrivano, contestualmente, particolari modalità circa la misurazione della distanza medesima, assumendo come termine di riferimento eventualmente il confine, ovvero disponendo che, in ogni caso, debba sussistere un determinato distacco rispetto al confine stesso. Ne consegue che le diverse (e più gravi) limitazioni così dettate, risultando pur sempre funzionali al rispetto delle distanze tra costruzioni, vanno considerate anch'esse integrative di quelle stabilite dal codice civile e la loro inosservanza legittima il proprietario frontista non soltanto all'azione di risarcimento del danno, ma anche a quella di riduzione in pristino.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/2001, n. 4267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4267 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 19799/98 proposto da
LA VAL PERINO di AN GI e RA s.n.c., in persona dei soci amministratori AR GI e NC, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 43, presso lo studio del Prof. Avv. Cesare Massimo Bianca che unitamente all'Avv. Antonino Cella la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso.
- RICORRENTE -
contro
CH CO e LA CA, elettivamente domiciliatì in Roma, Via Catanzaro n. 9, presso lo studio dell'Avv. Alberto Maria Papadia che unitamente all'Avv. Elio Castellazzi li rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso.
- CONTRORICORRENTI -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 457/98 del 27.02.1998/21.04.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.10.2000 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Cesare Massimo Bianca.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vincenzo Marinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 06.06.1990, i coniugi NC CH e AR LA convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Piacenza la s.n.c. La VA Perino al fine di sentirla condannare ad arretrare fl fabbricato da essa costruito fino alla distanza di mt. 5 dal confine della loro proprietà, nonché al risarcimento dei danni. A sostegno della domanda deducevano che la soc. La VA Perino aveva costruito alcune autorimesse ad una distanza inferiore a mt. 5 dal confine, in palese violazione dell'art. 873 c.c. e dell'art. 5 delle N.T.A. del P.R.G. di Piacenza.
Costituitasi la convenuta deduceva l'inapplicabilità dell'invocata normativa regolamentare e concludeva per il rigetto della domanda.
Istruita la causa, anche mediante c.t.u., all'esito, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la soc. La VA Perino a demolire il fabbricato indicato con la lettera H nella planimetria allegata alla relazione del c.t.u. fino alla distanza di mt. 5 dal confine con la proprietà degli attori e a risarcire il danno nella misura di L. 3.650.000, con gli interessi legali dalla data della sentenza.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Bologna che, con sentenza n. 457/98 del 27.02.1998/21.04. 1998, rigettava il gravame della soc. La VA Perino, osservando, per quel che ancora interessa, che l'autorimessa in questione, seminterrata e sporgente dal piano del marciapiedi mt. 0,85, era da qualificare come "costruzione" e pertanto soggetta alla disciplina dell'art. 873 c.c. e alle norme regolamentari in tema di distanza fra costruzioni e dal confine, perché idonea ad ingenerare una intercapedine, con riduzione di aria e luce, essendo a distanza di m. 2,20 dai fabbricati di proprietà dei coniugi CH-LA con un fronte di circa mt. 19.
Sul punto la Corte distrettuale riteneva che la disposizione di cui all'art.
4.01.01 delle N.T.A. del P.R.G. di Piacenza, che esclude dal computo della superficie utile le autorimesse che non emergono dal marciapiede pi£ di mt. 1, non era invocabile, trattandosi di norma relativa alla disciplina degli indici edilizi e non derogativa delle distanze di cui al successivo art. 5.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.n.c. La VA Perino in base a tre motivi, ai quali i coniugi CH LA hanno resistito con controricorso.
La ricorrente ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c. e delle norme integrative dei regolamenti edilizi, nonché dell'art. 1362 c.c. sull'interpretazione dei contratti:
insufficienza e contraddittorietà della motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). La ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver escluso l'applicabilità dell'art.
4.01.01 delle N.T.A. del P.G.R. di Piacenza, senza considerare che tale norma, per oltre venti anni, è stata ritenuta dall'amministrazione comunale applicabile anche in tema di distanze rispetto al confine, consentendo la costruzione di autorimesse emergenti a meno di un metro dal piano terra a prescindere dalla distanza rispetto al confine.
L'errore commesso dai giudici di merito è stato quello di aver interpretato il suddetto art.
4.01.01 come se si trattasse di una norma di legge, senza considerare che, se anche ha valore integrativo del codice civile, è pur sempre un atto amministrativo. Pertanto la sua interpretazione deve essere effettuata in conformità con le norme che regolano i contratti (essendo gli atti amministrativi assoggettati alle norme codicistiche in materia di ermeneutica contrattuale) e, quindi, secondo il principio di carattere generale che per l'interpretazione di un atto amministrativo occorre valutare il comportamento complessivo dell'autore dell'atto. L'amministrazione comunale ha sempre interpretato il suddetto art.
4.01.01 nel senso che esso incide sulla distanza delle costruzioni dal confine e consente di realizzare un'autorimessa in confine anche senza accordo con il confinante quando l'edificio non emerge dal piano del marciapiede più di un metro.
1.1. Il motivo non può trovare consenso.
Le norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori comunali, in tema di distanze tra costruzioni, sono, per effetto dell'esplicito richiamo di cui agli artt. 872 e 873 c.c., integrative delle norme del codice civile e hanno, pertanto, valore di legge. La questione relativa all'interpretazione di tali norme non è di fatto ma di diritto;
e si pone negli stessi termini di quella delle norme di legge, per le quali vige il principio di ermeneutica legale dettato dall'art. 12 delle disposizione sulla legge in generale, e non nei termini degli atti o provvedimenti amministrativi, soggetti alle regole valevoli in tema di ermeneutica contrattuale. Le norme in tema di distanza tra costruzioni vanno applicate indipendentemente da qualsiasi prassi contraria della pubblica amministrazione ovvero dal rilascio di concessione amministrativa, che, attinente esclusivamente al rapporto tra l'amministrazione e il richiedente, non può avere alcun rilievo nella controversia, di diritto soggettivo, tra privati in ordine all'osservanza delle distanze legali e alla demolizione dell'opera eseguita in violazione.
1.2. A questi principi la decisione impugnata si è attenuta allorché ha affermato che andava applicata la norma dell'art.
5.03 delle N.T.A. del P.R.G. di Piacenza che stabilisce che la distanza minima degli edifici dal confine è di mt. 5, osservando come l'invocata disposizione dell'art. 4.01.04, che esclude dal computo della "superficie utile" le autorimesse che non emergono dal piano del marciapiede più di mt. 1, non poteva considerarsi derogativa della suddetta norma sulle distanze perché relativa alla disciplina degli indici edilizi.
1.3. Nè la deroga può discendere, come sostenuto in ricorso e ampiamente illustrato in memoria, dalla prassi dell'Amministrazione (Ufficio Tecnico comunale) di avere sempre interpretato e applicato la disposizione dell'art.
4.01.01 nel senso che essa riguarda anche le distanze dal confine, perché trattasi di prassi contra legem, che può avere rilevanza tuttalpiù solo ai fini di aver determinato nell'agente l'incolpevole opinione di liceità del suo agire, ma che certamente non può assumere valore vincolante ai fini della disapplicazione, nei rapporti tra privati, della norma che, in tema di costruzioni, impone il rispetto delle distanze legali.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente censura l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto che l'autorimessa era idonea ad ingenerare un'intercapedine, intercettando aria e luce, senza compiere al riguardo alcun accertamento concreto e senza spiegare perché un'autorimessa costruita in zona arretrata rispetto alla costruzione del vicino ed emergente appena 85 cm, potesse essere fonte di pregiudizio edilizio.
2.1. Il motivo non ha pregio.
Non v'è dubbio che il principio secondo il quale le distanze tra costruzioni, o della costruzione dal confine, debbono essere osservate anche se in concreto non esista un effettivo pericolo o pregiudizio - in quanto tale valutazione è implicita nella norma di legge o in quella regolamentare integrativa, che prescrivendo determinate distanze hanno ritenuto che solo il loro rispetto sia idoneo a soddisfare le esigenze di igiene, salubrità e sicurezza del godimento della proprietà fondiaria (cfr. ex plurimis: Cass. 24.7.1999 n. 8023; 26.5.98 n. 5222; 2.12.1995 n. 2294) - non esclude il potere del giudice del merito di verificare l'oggettiva idoneità di un'opera seminterrata, a determinare, per la sua sporgenza al di sopra del suolo, intercapedini che siano fonti di danno o pericolo e al solo scopo di accertare se a quell'opera possa attribuirsi la natura di "costruzione" nel senso e ai fini dell'art. 873 c.c.:
accertamento questo che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass.
1.7.1996 n. 5956, citata anche dalla ricorrente, e Cass. 21.8.1985 n. 4459; 21.5.1983 n. 3534).
2.2. Nella specie, la Corte territoriale si è uniformata all'esposto principio (peraltro espressamente menzionato) allorché, nel disattendere la tesi della soc. La VA Perino, secondo la quale l'opera da essa realizzata - autorimessa interrata che fuoriusciva dal piano del marciapiede appena mt. 0,85 - non poteva considerarsi "costruzione" e quindi soggetta al rispetto delle norme sulle distanze legali, ha osservato che l'opera aveva le caratteristiche di "costruzione" in senso tecnico-giuridico, perché era stabilmente immobilizzata rispetto al suolo, non era completamente interrata ed era idonea a creare una intercapedine pregiudizievole alla sicurezza e alla salubrità.
Al riguardo la Corte di merito si è fatto pure carico di accertare in concreto se il manufatto aveva tale requisito ed ha adeguatamente giustificato il suo convincimento, allorché ha osservato che il manufatto (autorimessa parzialmente interrata), ubicato a mt. 2,30 dai fabbricati dei vicini, con sporgenza dal terreno di cm. 85 (riferita alla quota del marciapiede), coprendo un fronte di mt. 19, era idoneo a ridurre l'afflusso di luce ed aria per la proprietà dei vicini.
Risulta all'evidenza privo di fondamento l'assunto della ricorrente, secondo cui il requisito dell'idoneità a creare intercapedine pregiudizievole, ai fini della qualificazione del manufatto come "costruzione", sarebbe stato desunto dalla presunzione juris et de jure valida per l'opera eretta a distanza inferiore a quella legale, senza che venisse accertato in concreto e giustificato con adeguata motivazione.
2.3. Avendo, pertanto, la Corte di merito reso ragione della ricorrenza del carattere di "costruzione" ai sensi dell'art. 873 c.c. nel manufatto realizzato dalla soc. La VA Peiino perché idoneo, per la sua sporgenza dal suolo, per la sua struttura e per la sua consistenza, ad intercettare aria e luce ed a formare così un'intercapedine vietata dall'art. 873, correttamente ne ha disposto la demolizione, una volta accertata la violazione dell'obbligo della distanza dal confine, indipendentemente dall'esistenza di un pregiudizio per i vicini, che legittimamente avevano invocato il rispetto del loro diritto dominicale, senza commettere alcun abuso del diritto (come adombrato in memoria).
3. Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 873 c.c., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente si duole che la Corte d'appello l'abbia condannata a demolire fino alla distanza di mt. 5 dal confine con la proprietà dei vicini il fabbricato eretto e indicato con lettera H nella planimetria allegata alla relazione del c.t.u., senza considerare che, distando l'edificio dei vicini mt. 2,22 dal confine, in sostanza è stata condannata ad arretrare il fabbricato ben oltre la misura della distanza legale e precisamente a mt. 7,22 dalla costruzione dei vicini. Sul punto la Corte d'appello non ha tenuto conto della disciplina della prevenzione, che consente al prevenuto, qualora il preveniente non abbia rispettato la prescritta distanza dal confine, di poter costruire in aderenza o in appoggio.
Infine, poiché la disciplina che i regolamenti edilizi possono integrare è quella che concerne le distanze tra costruzioni (art. 873, ultima parte, c.c.), l'inosservanza della distanza prevista dal P.R.G. rispetto al confine non può dar luogo alla demolizione in quanto le disposizioni regolamentari possono dar luogo alla sanzione della rimessione in pristino solo in quanto si tratti di disposizioni che stabiliscono distanze tra costruzioni in deroga all'art. 873 c.c. Invero ai sensi dell'art. 872, 2^ comma, c.c. la facoltà di chiedere la riduzione in pristino compete solo per la violazione delle norme contenute o richiamate dalla sezione VI del codice sulle "distanze", e cioè solo per la violazione sulle distanze nelle costruzioni.
1.3. Il motivo è infondato in tutti ì profili.
Va innanzitutto osservato che erroneamente la ricorrente assume che, avendo i vicini in precedenza costruito a mt. 2,22 dal confine ed essendo stata condannata ad arretrare il proprio manufatto a mt. 5 dal confine, le è stato imposto in effetti l'obbligo di osservare una distanza di mt. 7,22 ben superiore a quella di mt. 5 prevista dal locale strumento urbanistico. Invero le due distanze non possono essere sommate poiché l'art.
5.03 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Piacenza impone la distanza di mt. 5 rispetto al confine e non alla costruzione del vicino, la cui ubicazione non rileva ai fini dell'obbligo del rispetto della suddetta distanza legale dal confine. Correttamente pertanto la soc. La VA PI è stata condannata a demolire la propria autorimessa perché costruita ad una distanza inferiore a mt. 5 dal confine.
2.3. Va poi osservato che, in tema di distanze nelle costruzioni, qualora le disposizioni regolamentari vietino la costruzione sul confine o ad una distanza inferiore a quella prescritta (mt. 5), introducono una ulteriore e più gravosa limitazione, rispetto a quella codicistica, e rendono inapplicabile il criterio della prevenzione, con conseguente esclusione - salve le eccezioni previste nello stesso strumento urbanistico - della possibilità per il prevenuto di costruire sul confine ovvero in aderenza o in appoggio alla costruzione del vicino (cfr. fra le tante. Cass.
9.11.1999 n. 12443; 13.12.1999 n. 13963; 3.6.1997 n. 4912).
2.3. Infine è giurisprudenza costante di questa Corte, alla quale si intende dare continuità, che il rinvio dell'art. 873 c.c. alle norme dei regolamenti edilizi comunali si estende all'intera disciplina predisposta da tali fonti e quindi anche alle norme che, oltre a stabilire una maggiore distanza tra edifici, prescrivono particolari modalità circa la misurazione di essa, assumendo come termine di riferimento eventualmente il confine, o disponendo che, in ogni caso, debba sussistere un determinato distacco rispetto al confine stesso;
in tal caso le diverse e più gravi limitazioni, dettate dai regolamenti locali, essendo in funzione della distanza tra costruzioni, per il disposto degli artt. 872 e 873 c.c., si considerano integrative di quelle stabilite dal codice civile e, perciò, la violazione della relativa normativa giustifica non solo l'azione di risarcimento del danno ma anche quella della riduzione in pristino (cfr. exp1urimis: Cass. 17.10.1992; 30.7.1984 n. 4519;
16.11.1983 n. 6821).
Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 306.800, oltre L.
5.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione seconda Civile, il 27 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2001