Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/2001, n. 4267
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Sentenza 23 marzo 2001

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In tema di distanze tra costruzioni, il rinvio contenuto nell'art. 873 cod. civ. alle norme dei regolamenti edilizi comunali si estende all'intera disciplina predisposta da tali fonti e, conseguentemente, anche a quelle disposizioni che, nello stabilire una maggiore distanza tra edifici, prescrivano, contestualmente, particolari modalità circa la misurazione della distanza medesima, assumendo come termine di riferimento eventualmente il confine, ovvero disponendo che, in ogni caso, debba sussistere un determinato distacco rispetto al confine stesso. Ne consegue che le diverse (e più gravi) limitazioni così dettate, risultando pur sempre funzionali al rispetto delle distanze tra costruzioni, vanno considerate anch'esse integrative di quelle stabilite dal codice civile e la loro inosservanza legittima il proprietario frontista non soltanto all'azione di risarcimento del danno, ma anche a quella di riduzione in pristino.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/2001, n. 4267
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4267
    Data del deposito : 23 marzo 2001

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