Sentenza 3 marzo 2000
Massime • 1
Nell'ipotesi di riconoscimento della continuazione, può essere escluso il cumulo giuridico conseguente quando esso risulti più gravoso rispetto al cumulo materiale delle pene; ma non può essere escluso l'accertamento di sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, per il fatto che la decorrenza del termine prescrizionale di ciascun reato decorre dalla data di cessazione della continuazione ai sensi dell'art. 158 cod. pen.. Difatti, nel primo caso, la continuazione non può conseguire un effetto in contrasto con la sua ragione di previsione, che è quella di stabilire una pena unitaria per l'unicità ritenuta del reato, escludendo il cumulo materiale. Nel secondo invece, essa non può essere disapplicata per un vantaggio non correlato a tale ragione di previsione, dal momento che l'art. 158 cod. pen. presume proprio la statuizione di unicità del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2000, n. 5097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5097 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Pasquale LACANNA Presidente del 3.3.2000
Dr. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
" Pierfrancesco MARINI " N. 502
" Mario ROTELLA " REGISTRO GENERALE
" Germano MARASCA " N. 00754/00
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1) HI SI, n. Taranto 8.10.51; Di ZI OR, n. Taranto 23.2.48
avverso sentenza C.A. Lecce 23.9.99
- udita la relazione del Consigliere Dr. M. ROTELLA;
- udita la richiesta del p.m., in persona del s. P.G. Dr. A. FRASSO di rigetto die ricorsi.
- Udito il difensore Avv. C. PETRONE per DI ZI OR. ritenuto
1 - Con sentenza 5.3.98, il Pretore di Taranto ha condannato gli attuali ricorrenti, ex coniugi, rispettivamente NA SI a m.5 rec. e Di ZI OR a m 6 rec., con continuazione a tutto il giorno 1.6.93 per NA e 8.9.92 per la Di ZI, pene sospese, per più delitti (ingiurie, lesioni, minacce, ed altro) commessi dai medesimi, per lo più l'uno in danno dell'altra, o dalla Di ZI in danno di congiunti del marito (NA ID e RI AN, da cui a sua vola era offesa), e assolto gl'imputati da alcuni reati. Il procedimento è frutto della riunione per connessione di più procedimenti diversi. Il Pretore, nel dispositivo, non si pronuncia in relazione ai reati di cui al capo E della rubrica (ingiurie e lesioni), ascritti a NA SI e commessì l'11.2.91. La C.A., su impugnazione dei soli imputati, in parziale riforma della sentenza di 1^ grado, ne ha dichiarato la nullità con riguardo al capo E, ed ordinato la trasmissione degli atti al primo giudice per il nuovo giudizio limitatamente ad esso.
Ha confermato nel resto le condanne di NA e Di ZI. Con il ricorso per NA si denuncia:
1 - violazione art. 604 CPP, in relazione alla dichiarazione di nullità, perché, mancando l'impugnazione del p.m., la pronuncia si risolve in reformatio in peius;
2 - violazione artt. 157 e 81 CP, perché il giudice d'appello avrebbe dovuto applicare la prescrizione, escludendo la continuazione che non può risolversi in danno per gl'imputati;
3 - vizio di motivazione in ordine al capo V della iniziale rubrica, perché presumere un fatto non appare conforme a giustizia, soprattutto quando la particolare animosità è estensibile a tutte le parti del processo.
Con il ricorso per Di ZI si denuncia:
1 - violazione art. 157 e 81 CP (v. ricorso precedente);
2 - vizio di motivazione relativamente al capo H (perché la versione della Di ZI è assai puntuale e dettagliate e accreditata in sentenza per ancorare la condanna di NA, e la scelta appare contraddittoria;
3 - violazione art. 612 CP, capo 1, per inutilizzabilità della testimonianza della RI, per violazione art. 195 CPP, ovvero per la mancata citazione del teste di riferimento, Padre Claudio, nonostante richiesta formulata in proposito (S.U. 28.01.98);
4 - vizio di motivazione in relazione ai reati sub L, M, N, per la presunzione adottata ai riguardo, mentre è stata apoditticamente disattesa la dichiarazione del teste Galeone, ed avvalorata la dichiarazione della coimputata RI;
5 - vizio di motivazione in relazione ai capi P, Q, R, perché non sono state valutate le testimonianze dei testi SS e AG, che ridimensionano notevolmente l'episodio, e pertanto si dovevano escludere i reati di cui all'art. 610 e 594 CP, mentre in ordine al reato di ingiuria sono state accolte senza riscontro le dichiarazioni di NA;
6 - vizio di motivazione in relazione ai capi S, T, in quanto le dichiarazioni dell'offeso non possono essere utilizzate senza riscontri.
2 - Il primo motivo di ricorso per NA è infondato. Il divieto di reformatio in peius concerne gli effetti della decisione impugnata e consiste nell'esclusione della possibilità di aggravamento della posizione dell'imputato in ragione della sua stessa impugnazione, nei limiti del dettato di cui all'art. 597 CPP. Nel caso di specie, impregiudicata la stessa questione di responsabilità, perché non vi è pronuncia e perciò nessun accertamento è irrevocabile per mancata devoluzione, non vi è alcun aggravamento, onde il limite ancorato al principio devolutivo non opera, essendo rilevabiie ex officio la carenza di pronuncia del giudice di 1^ grado, in ordine a talun capo della sentenza. Il secondo motivo di ricorso, comune alla Di ZI è infondato. Può essere escluso il cumulo giuridico conseguente al riconoscimento della continuazione, quando esso risulti più gravoso rispetto al cumulo materiale delle pene, ma non l'accertamento di sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, per il fatto che la decorrenza del termine prescrizionale di ciascun reato decorre dalla data di cessazione della continuazione ai sensi dell'art. 158 CP. Difatti, nel primo caso, la disposizione dell'art. 81 cpv. CP non può conseguire un effetto in contrasto con la sua ragione di previsione, che è quella di stabilire una pena unitaria per l'unicità ritenuta del reato, escludendo il cumulo materiale. Nel secondo, invece, non può essere disapplicata per un vantaggio non correlato a tale ragione di previsione dal momento che l'art. 158 CP presume proprio la statuizione di unicità del reato.
Sotto il diverso profilo, prospettato nel ricorso Di ZI (i giudici avrebbero dovuto escludere la continuazione per il lasso di tempo intercorso tra i primi reati e gli ultimi), la questione è inammissibile, vertendo su valutazioni di merito in proposito. Il terzo motivo del ricorso NA è inammissibile perché implica una valutazione di merito, ed è apodittico, cioè generico. Passando ai residui motivi dalla Di ZI, si rileva che gli stessi risultano tutti manifestamente infondati e nel contempo propongono valutazioni alternative di merito (valutazione alternativa delle testimonianze acquisite). La sentenza della Corte, difatti, risponde alle questioni specifica mente devolute, riportandosi per ogni altro aspetto a quella di primo grado. In tutti i casi, pertanto, risultano uditi i testi diversi, quando presenti ai fatti (dal tenore del provvedimento non risultano casi in cui sarebbe stato applicabile l'art. 195 CPP, cfr. motivo circa reato sub i), o altrimenti svolta indagine di credibilità soggettiva degli offesi, mentre nessuna norma, e pertanto non la giurisprudenza, prescrive la ricerca di elementi di riscontro esterni a conferma delle loro testimonianze.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2000