CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20372 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR EE nato il [...] avverso l'ordinanza del 17/10/2025 del Tribunale di Bologna in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere B. IC;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, L. Birritteri, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. L’ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Bologna in funzione di riesame, ha dichiarato inammissibile l’appello avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, del 7 ottobre 2025, di diniego della richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari presso il Centro di accoglienza il Boschetto, in atto nei confronti di EE AR per i reati giudicati con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa, nei confronti dello stesso, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, in data 2 settembre 2025, di applicazione della pena di anni tre di reclusione ed euro 9000 di multa con sostituzione di quella detentiva nella detenzione domiciliare per anni tre. Il Tribunale ha rilevato l’inammissibilità dell’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. posto che, prima del provvedimento impugnato, la Penale Sent. Sez. 1 Num. 20372 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 06/03/2026 2 sentenza di applicazione di pena del 2 settembre 2025 è divenuta definitiva (in data 18 settembre 2025), riscontrando la conseguente carenza di interesse all’impugnazione per effetto del passaggio alla fase dell’esecuzione della pena applicata. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore avv. A. Bazzani, denunciando violazione dl legge, in relazione all’intervenuta definitività del provvedimento che ha definito il giudizio di cognizione. Si assume che il Tribunale non avrebbe considerato che, a seguito del deposito della sentenza avvenuto in data 2 settembre 2025, la pronuncia era modificata per il riscontrato errore materiale nell’intervenuta sostituzione della pena detentiva, in quanto questa era stata richiesta soltanto dal coimputato e non dal ricorrente, errore emendato in data 17 settembre 2025, senza fissazione dell’udienza ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen. Sicché, per il ricorrente, manca un atto dal quale far decorrere il dies a quo del termine per impugnare e, dunque, alla data del 7 ottobre 2025, quando era stato proposto l’appello ex art. 310 cod. proc. pen., non era ancora intervenuto il passaggio in cosa giudicata del provvedimento di cognizione. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, L. Birritteri, ha concluso con memoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carente illustrazione dell’interesse all’impugnazione a fronte della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. relativa al reato per il quale era stata applicata la misura cautelare oggetto della richiesta di revoca. Il difensore ha fatto pervenire atto di rinuncia all’impugnazione, rilevando l’intervenuta emissione dell’ordine di esecuzione e, dunque, la carenza di interesse all’impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si rileva la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione posto che la difesa ha fatto presente che, nelle more della definizione del giudizio di legittimità, risulta emesso ordine di esecuzione della pena applicata con l’indicata sentenza. In ogni caso, risulta pervenuta rinuncia all’impugnazione con la quale si rappresenta proprio la sopravvenuta carenza di interesse, per essere intervenuto, nelle more del giudizio di legittimità, ordine di esecuzione. 2. All’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non seguono provvedimenti 3 accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione per causa non imputabile sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 1997, [...], Rv. 206168; Sez. 6, n. 12009 del 27/01/2016, [...], Rv. 289538; Rv.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 6 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BA IC GI De RZ
udita la relazione svolta dal consigliere B. IC;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, L. Birritteri, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. L’ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Bologna in funzione di riesame, ha dichiarato inammissibile l’appello avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, del 7 ottobre 2025, di diniego della richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari presso il Centro di accoglienza il Boschetto, in atto nei confronti di EE AR per i reati giudicati con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa, nei confronti dello stesso, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, in data 2 settembre 2025, di applicazione della pena di anni tre di reclusione ed euro 9000 di multa con sostituzione di quella detentiva nella detenzione domiciliare per anni tre. Il Tribunale ha rilevato l’inammissibilità dell’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. posto che, prima del provvedimento impugnato, la Penale Sent. Sez. 1 Num. 20372 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 06/03/2026 2 sentenza di applicazione di pena del 2 settembre 2025 è divenuta definitiva (in data 18 settembre 2025), riscontrando la conseguente carenza di interesse all’impugnazione per effetto del passaggio alla fase dell’esecuzione della pena applicata. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore avv. A. Bazzani, denunciando violazione dl legge, in relazione all’intervenuta definitività del provvedimento che ha definito il giudizio di cognizione. Si assume che il Tribunale non avrebbe considerato che, a seguito del deposito della sentenza avvenuto in data 2 settembre 2025, la pronuncia era modificata per il riscontrato errore materiale nell’intervenuta sostituzione della pena detentiva, in quanto questa era stata richiesta soltanto dal coimputato e non dal ricorrente, errore emendato in data 17 settembre 2025, senza fissazione dell’udienza ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen. Sicché, per il ricorrente, manca un atto dal quale far decorrere il dies a quo del termine per impugnare e, dunque, alla data del 7 ottobre 2025, quando era stato proposto l’appello ex art. 310 cod. proc. pen., non era ancora intervenuto il passaggio in cosa giudicata del provvedimento di cognizione. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, L. Birritteri, ha concluso con memoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carente illustrazione dell’interesse all’impugnazione a fronte della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. relativa al reato per il quale era stata applicata la misura cautelare oggetto della richiesta di revoca. Il difensore ha fatto pervenire atto di rinuncia all’impugnazione, rilevando l’intervenuta emissione dell’ordine di esecuzione e, dunque, la carenza di interesse all’impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si rileva la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione posto che la difesa ha fatto presente che, nelle more della definizione del giudizio di legittimità, risulta emesso ordine di esecuzione della pena applicata con l’indicata sentenza. In ogni caso, risulta pervenuta rinuncia all’impugnazione con la quale si rappresenta proprio la sopravvenuta carenza di interesse, per essere intervenuto, nelle more del giudizio di legittimità, ordine di esecuzione. 2. All’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non seguono provvedimenti 3 accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione per causa non imputabile sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 1997, [...], Rv. 206168; Sez. 6, n. 12009 del 27/01/2016, [...], Rv. 289538; Rv.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 6 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BA IC GI De RZ