CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 257/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente e Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1236/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da ricorrente1 - 02885550612
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Riardo - Piazza Vittoria 1 81053 Riardo CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 48 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5408/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente : non cosituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, ricorrente1
propone ricorso avverso l'avviso di accertamento del Comune di Riardo n. 48 del 23/10/2024, notificato in data 17.12.2024 con cui veniva richiesto il pagamento della somma di € 15.892,00, oltre interessi e sanzioni, a titolo di IMU anno 2019.
2. La ricorrente lamentava la illegittimità dell'atto in quanto, nonostante fossero intervenuti, dapprima,
l'annullamento in autotutela e, successivamente, l'annullamento in via giurisdizionale dei precedenti avvisi di accertamento per le annualità 2017 e 2018, l'Ente aveva perseverato nell'errore commesso, ignorando del tutto la circostanza, ormai acclarata all'esito delle precedenti impugnative promosse dalla Società e dal sig. Ricorrente_2, che i cespiti sottoposti ad imposizione ai fini IMU avevano ottenuto, nel 2021, con efficacia retroattiva (ai sensi dell'art. 2, comma 5 ter del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, conv. in L. 28 ottobre 2013, n.
124), la variazione della categoria catastale da D1 (opificio) a D10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) come da documentazione che si versa in allegati (cfr. doc. 07).
Derivava da ciò che detti cespiti ricadevano formalmente nella categoria D10 e, per tale motivo, erano esenti dalla IMU ai sensi dell'art. 1, comma 708, legge n. 147/2013, vigente ratione temporis:
“a decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011”.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
3. Il Comune di Riardo non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.
5. Invero a fronte delle articolate deduzioni difensive e della produzione di atti di annullamento di analoghe pretese tributarie per le annualità pregresse, il Comune non costituendosi in giudizio non ha offerto alcun argomento difensivo utile a sostenete la legittimità dell'atto impugnato.
Si impone pertanto l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di riardo al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive euro 500,00 oltre cut ed accessori di legge.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente e Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1236/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da ricorrente1 - 02885550612
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Riardo - Piazza Vittoria 1 81053 Riardo CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 48 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5408/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente : non cosituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, ricorrente1
propone ricorso avverso l'avviso di accertamento del Comune di Riardo n. 48 del 23/10/2024, notificato in data 17.12.2024 con cui veniva richiesto il pagamento della somma di € 15.892,00, oltre interessi e sanzioni, a titolo di IMU anno 2019.
2. La ricorrente lamentava la illegittimità dell'atto in quanto, nonostante fossero intervenuti, dapprima,
l'annullamento in autotutela e, successivamente, l'annullamento in via giurisdizionale dei precedenti avvisi di accertamento per le annualità 2017 e 2018, l'Ente aveva perseverato nell'errore commesso, ignorando del tutto la circostanza, ormai acclarata all'esito delle precedenti impugnative promosse dalla Società e dal sig. Ricorrente_2, che i cespiti sottoposti ad imposizione ai fini IMU avevano ottenuto, nel 2021, con efficacia retroattiva (ai sensi dell'art. 2, comma 5 ter del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, conv. in L. 28 ottobre 2013, n.
124), la variazione della categoria catastale da D1 (opificio) a D10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) come da documentazione che si versa in allegati (cfr. doc. 07).
Derivava da ciò che detti cespiti ricadevano formalmente nella categoria D10 e, per tale motivo, erano esenti dalla IMU ai sensi dell'art. 1, comma 708, legge n. 147/2013, vigente ratione temporis:
“a decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011”.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
3. Il Comune di Riardo non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.
5. Invero a fronte delle articolate deduzioni difensive e della produzione di atti di annullamento di analoghe pretese tributarie per le annualità pregresse, il Comune non costituendosi in giudizio non ha offerto alcun argomento difensivo utile a sostenete la legittimità dell'atto impugnato.
Si impone pertanto l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di riardo al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive euro 500,00 oltre cut ed accessori di legge.