Sentenza 27 maggio 1999
Massime • 1
La sentenza del giudice conciliatore,nel caso in cui si deducano vizi di motivazione attinenti non al giudizio di equità, ma all'accertamento dei fatti che ne costituiscono il presupposto (nella specie, vizi motivazionali derivanti dalla mancata ammissione di prove richieste dal ricorrente), è impugnabile per cassazione, in mancanza di limitazioni al riguardo desumibili dalla normativa processuale,nei limiti stabiliti dall'art. 360, n. 5, cod.proc.civ..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/05/1999, n. 5187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5187 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER GI, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO MAMMANA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CI ALFONSO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 15/96 del Giudice conciliatore di CALTANISSETTA, depositata il 05/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/99 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
Svolgimento del processo
1 L'Avv. Alfonso Gucciardo, con citazione notificata il 24 marzo 1995, conveniva davanti al Giudice conciliatore di Caltanissetta la Società cooperativa RC, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore UI IN. Esponeva che il 14 dicembre 1994 la propria autovettura, tg CL232536, si trovava posteggiata in parte sul marciapiede, quando veniva rimossa da un carro attrezzi della società convenuta e trasportata presso un'autorimessa; che per rientrarne in possesso esso attore aveva dovuto sborsare la somma di lire 107.000. Deduceva che l'auto non recava alcun intralcio al traffico e che la rimozione era stata illegittima. Chiedeva la condanna della convenuta al rimborso della somma su detta. La società convenuta si costituiva deducendo che il proprio comportamento era stato legittimo, essendo stato determinato da una richiesta di rimozione dei vigili urbani, in conseguenza di un'infrazione da loro verbalizzata.
Chiedeva la chiamata in causa del Comune di Caltanissetta e il rigetto della domanda.
Il Giudice conciliatore, con sentenza depositata il 6 novembre 1996, accoglieva la domanda, ritenendo non provato che la parte convenuta avesse agito a seguito di un formale incarico da parte dei vigili urbani e condannava "il legale rappresentante pro- tempore della società cooperativa RC" a pagare all'attore la somma di lire 107.000.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte la Società cooperativa RC, in persona del suo legale rappresentante IN UI, con atto notificato all'avv. Alfonso Gucciardo, il 3 gennaio 1997, formulando quattro motivi. La parte intimata non si è costituita.
Motivi della decisione
1 Con il primo motivo si denuncia la nullità del procedimento per difetto di contraddittorio ed erronea, omessa o insufficiente motivazione della sentenza, nella parte in cui non ha ritenuto sussistere l'ipotesi di litisconsorzio necessario fra essa ricorrente e il Comune di Caltanissetta. Si deduce al riguardo che il contraddittorio doveva ritenersi necessario avendo lo stesso attore affermato nell'atto di citazione che il comportamento illegittimo sarebbe stato compiuto dal Comune e dalla società RC e dovendo essi - nell'eventualità che il loro comportamento fosse illegittimo - rispondere in solido. Si lamenta,altresì, un vizio di motivazione della sentenza in ordine al carattere facoltativo di detto contraddittorio.
Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per la mancata trascrizione delle conclusioni. Si deduce al riguardo che la mancata trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti non si sarebbe risolta in una carenza formale, ma avrebbe inciso sul contenuto della sentenza, avendo il Conciliatore accolto la domanda nei confronti del legale rappresentante della RC in proprio, e non di detta società, come richiesto invece dall'attore. Ne sarebbe derivato, pertanto, un vizio di motivazione su un punto decisivo della sentenza.
Con il terzo motivo si denuncia l'erronea, omessa e insufficiente motivazione della sentenza sotto vari aspetti. Innanzitutto, in relazione alla omessa ammissione delle prove richieste (acquisizione del verbale di contravvenzione e del disciplinare stipulato con il Comune), che sarebbe del tutto immotivata e avrebbe leso il diritto di difesa della ricorrente. In secondo luogo, in relazione alla valutazione delle prove, non avendo il Conciliatore tenuto conto del fatto notorio che la gestione del servizio di rimozione in Caltanissetta è affidato alla RC ed avendo ritenuto contraddittoriamente non desumibile detto incarico dalla circostanza che essa - come è affermato nella sentenza - aveva proceduto alla rimozione in presenza di due vigili urbani. In terzo luogo sotto il profilo del mancato esame di un fatto decisivo costituito dall'essere incontroverso fra le parti che la RC fosse intervenuta su richiesta dei vigili urbani, in quanto gestisce il servizio di rimozione per conto del Comune di Caltanissetta. Con il quarto motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto e cioè degli artt. 158 e 159 del codice della strada, 215 e 397 del regolamento di esecuzione dello stesso, la cui disciplina sarebbe stata disattesa e fraintesa.
2 Il primo motivo del ricorso è infondato. Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, a norma dell'art. 102, c.p.c. ricorre l'ipotesi di litisconsorzio necessario nei casi in cui la decisione non può pronunciarsi se non in confronto di più parti, quando, cioè, si tratti di un unico rapporto giuridico con pluralità di parti, cosicché s'imponga l'unità del processo e della decisione per evitare che la sentenza emessa nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti risulti inutiliter data (da ultimo Cass. 17 novembre 1998, n. 11550; 21 novembre 1997, n. 11612; 23 giugno 1997, n. 5575). Tale situazione nella fattispecie non ricorreva, ben potendo in caso di allegazione di un'attività illegittima comportante - come sostanzialmente dedotto nel caso di specie - ove riconosciuta sussistente, una responsabilità solidale fra più soggetti essere convenuto uno solo di essi, mancando nell'obbligazione solidale passiva quell'unicità e inscindibilità del rapporto fra le parti che è presupposto del litisconsorzio necessario (da ultimo Cass. 22 maggio 1998, n. 5106) Parimenti infondato è il secondo motivo. L'omessa trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti, non ne comporta la nullità, ma può solo rilevare come vizio di motivazione su un punto decisivo o come omessa pronuncia su un capo della domanda, qualora le conclusioni prese non siano state in concreto compiutamente esaminate (Cass. 5 luglio 1996, n. 6143; 23 dicembre 1994, n. 11125). Nel caso di specie, erroneamente, il ricorrente deduce che dalla mancata trascrizione delle conclusioni nella sentenza impugnata sarebbe derivato un vizio decisionale, per essere stata emessa la condanna nei confronti del legale rappresentante della RC in proprio e non nei confronti della RC, risultando l'opposto dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza, che riferiscono la condanna alla "convenuta", anche quanto alle spese del giudizio e fanno riferimento al suo "legale rappresentante pro tempore" unicamente nella qualità di suo organo rappresentativo. 3 Quanto al terzo e al quarto motivo, con i quali si deducono vizi motivazionali della sentenza e vizi di violazione di legge, va premesso quanto segue.
La sentenza impugnata è stata emessa dal Giudice conciliatore, che a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c., nel testo di cui all'art. 3 della legge n. 399 del 1984, doveva decidere la causa secondo equità
e questa Corte, a SS.UU. (sentenza 15 giugno 1991, n. 6794) ha affermato che le decisioni del Giudice conciliatore si debbono considerare sempre equitative, ancorché egli abbia fatto applicazione di norme di diritto, dovendosi ritenere che in tal caso egli le abbia ritenute coincidenti, nel caso concreto, con criteri di equità e sono, pertanto, ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 339, ultimo comma c.p.c., nel testo di cui all'art. 35 della l. n. 399 del 1984, nei limiti di compatibilità con il carattere equitativo del relativo giudizio.
In proposito, in conformità di quanto stabilito dalle SS.UU. di questa Corte con la già citata sentenza 15 giugno 1991, n. 6794, le sentenze del Giudice conciliatore debbono ritenersi ricorribili per cassazione per motivi processuali, per violazione di norme della Costituzione, principi generali dell'ordinamento e principi generali della materia dedotta in giudizio. Per quanto attiene ai vizi motivazionali non riguardanti il giudizio di equità, ma l'accertamento dei fatti che ne costituiscono il presupposto, ritiene questo collegio che, in mancanza di limitazioni al riguardo desumibili dalla normativa processuale che disciplina il giudizio di equità, essi sono deducibili nei limiti stabiliti dall'art. 360, n.5 c.p.c. Nel caso di specie con il terzo motivo sono allegati innanzitutto vizi motivazionali derivanti dalla immotivata mancata ammissione di prove richieste dall'odierna ricorrente (acquisizione del verbale di contravvenzione e del disciplinare stipulato con il Comune per la rimozione delle auto in sosta vietata) le quali avrebbero inciso in modo decisivo sull'accertamento dei fatti sui quali è stato fondato il giudizio del Giudice conciliatore, in quanto indispensabili per pervenire ad un'esatta ricostruzione della fattispecie e ad una giusta decisione.
Essendo la decisione del Giudice conciliatore fondata sull'affermazione del carattere arbitrario del comportamento della ricorrente, che avrebbe rimosso l'auto dell'attore senza averne titolo, l'immotivato diniego da parte del Giudice conciliatore dell'acquisizione della documentazione suddetta, finalizzata a dimostrare la legittimità del proprio comportamento, costituisce mancato esame di un punto decisivo per la corretta costruzione dei fatti di causa, cosicché la sentenza va annullata per tale ragione, con assorbimento dei successivi profili del motivo nonché del quarto motivo, con rinvio al Giudice di pace di Caltanissetta, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Rigetta il primo e il secondo motivo. Accoglie per quanto di ragione il terzo. Dichiara assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Giudice di pace di Caltanissetta. Così deciso in Roma il 18 febbraio 1999, nella camera di consiglio della prima sezione civile.