Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 1
In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, il decreto di convalida emesso dal Gip a seguito del provvedimento urgente adottato dal PM, deve essere trasmesso al Tribunale del riesame al fine di consentire, anche al soggetto interessato, il controllo sulla legalità delle intercettazioni effettuate. La mancata trasmissione del detto provvedimento, ancorché la sua esistenza possa desunta indirettamente, determina l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, senza che ciò dia anche luogo all'automatica inefficacia della misura cautelare in atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2001, n. 29628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29628 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLARUSSO VINCENZO Presidente del 26/06/2001
1. Dott. MAZZA FABIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI SALVATORE Consigliere N. 02962/2001
3. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO rel. Consigliere N. 010472/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UC NW N. IL 24/04/1970
avverso ORDINANZA del 04/12/2000 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA sentita la relazione dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO sentite le conclusioni del P.G. Dr. F. Cosentino che ha chiesto annullamento senza rinvio limitatamente alla parte relativa all'udienza per le quali manca la convalida del G.I.P. da decreto di proroga e rigetto nel resto.
OSSERVA
Il Tribunale della libertà di Venezia rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di UC KE avverso il provvedimento con il quale il G.I.P. presso il Tribunale di Verona aveva applicato nei confronti della stessa la misura della custodia cautelare in carcere per violazione della legge concernente gli stupefacenti. Il Tribunale predetto riteneva sussistenti a carico dell'indagata, sia pure limitatamente ad uno dei reati contestati, gravi indizi di colpevolezza desumibili in particolare da intercettazioni telefoniche e disattendeva le deduzioni difensive con le quali era stata lamentata la mancata trasmissione, per il riesame, della convalida da parte del G.I.P. della procedura di urgenza autorizzata dal P.M. per le intercettazioni relative ad una delle due utenze controllate, esattamente quella n. 0349/5368662: sul punto il Tribunale evidenziava che non poteva esservi dubbio circa l'esistenza del provvedimento in questione atteso che il P.M. vi aveva fatto espresso riferimento in una successiva richiesta di proroga. Ha proposto ricorso per Cassazione l'indagata, tramite il difensore, deducendo vizio motivazionale e violazione di legge, in particolare reiterando l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni in conseguenza della mancata trasmissione al Tribunale della libertà del provvedimento di convalida cui si è innanzi fatto cenno. Il ricorso è fondato nei termini appresso precisati. Come già più volte affermato da questa Corte, nel caso di intercettazioni disposte in via di urgenza dal pubblico ministero, il decreto di convalida del G.I.P. (che, giova sottolinearlo, rende superfluo il precedente decreto del P.M. in quanto dà di per se esaustiva contezza della legalità delle intercettazioni eseguite) deve essere trasmesso al Tribunale chiamato a pronunciarsi sull'istanza di riesame - a pena di inutilizzabilità delle intercettazioni (al pari del decreto autorizzativo di una intercettazione disposta in via ordinaria) - onde consentire, non solo al Tribunale ma anche al soggetto interessato, il controllo della legalità delle intercettazioni effettuate: ne consegue che tale atto deve essere materialmente presente tra quelli trasmessi in sede di riesame, non essendo sufficiente che la sua esistenza possa essere desunta "aliunde" atteso che, in tal caso, verrebbe meno la possibilità di effettuare siffatto controllo mancando l'atto il cui contenuto deve essere oggetto di verifica. La mancanza del provvedimento in argomento - ovvero l'esecuzione delle operazioni di intercettazione senza il rispetto di taluna delle altre condizioni stabilite negli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, c.p.p. - non determina tuttavia la inefficacia della misura cautelare, bensì, ai sensi dell'art. 271 c.p.p., la sola inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.
Ciò posto, stante dunque la inutilizzabilità delle intercettazioni relative alla utenza sopra indicata, e non essendo consentita in questa sede la verifica nel merito del contenuto e delle risultanze, dal punto di vista indiziario, delle altre intercettazioni la cui utilizzabilità non risulta messa in discussione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio allo stesso Tribunale della libertà di Venezia che verificherà la consistenza degli indizi a carico dell'indagata senza tener conto delle intercettazioni risultate inutilizzabili per i motivi sopra indicati. Il carattere assorbente dell'accoglimento della censura appena esaminata rende superfluo il vaglio del dedotto vizio motivazionale concernente la ritenuta gravità del quadro indiziario, dovendo il Tribunale procedere, come detto, a nuova valutazione degli elementi a carico dell'indagata in base ai principi sopra enunciati. La Cancelleria provvederà alla comunicazione di cui all'art. 23 c. 1 bis della legge 8/8/1995 n. 332.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Venezia. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c.1 bis Legge 8/8/1995 n. 332.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2001