Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2014, n. 23611
CASS
Sentenza 4 aprile 2014

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Massime1

La dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia, effettuata dal soggetto in stato detentivo nelle forme previste dall'art. 123 cod. proc. pen., deve essere comunicata dal direttore dell'Istituto penitenziario soltanto all'Autorità giudiziaria ma non anche al professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivamente all'imputato, con la conseguenza che il mancato intervento del fiduciario determinato dalla negligenza del nominante non può costituire causa di invalidità degli atti processuali. (Fattispecie in cui il difensore, designato anche da altri indagati, aveva ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari in ordine a tutte le contestazioni formulate nell'ambito di un procedimento comune a questi e al detenuto che lo aveva nominato omettendo però di informarlo).

Commentario1

  • 1La difesa tecnica e le carenze di garanzia dell’articolo 123 Codice Procedura Penale
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 20 maggio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2014, n. 23611
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23611
Data del deposito : 4 aprile 2014

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