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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 533/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 157-1-2025 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1095/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 157/1/2025 del 23 gennaio 2025, notificato il 12 marzo 2025, emesso da Andreani Tributi s.r.l., di importo pari ad € 355,00, per omesso - parziale versamento ed irrogazione sanzione e interessi per TARI anno 2023 (di cui euro 246 ,00 per imposta ed euro 109,00 per interessi e sanzioni).
A fondamento della domanda ha dedotto la nullità e/o la illegittimità dell'atto:
- per violazione della legge n. 212 del 2000 in materia di chiarezza e motivazione degli atti – lesione del diritto di difesa;
- per difetto di legittimazione passiva dell'istante;
- per mancata indicazione del fabbricato oggetto di imposta.
Andreani Tributi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi, ha sostenuto la inammissibilità/improcedibilità del ricorso per essere stato l'atto notificato a mezzo PEC in data 11 maggio
2025 ed iscritto a ruolo in data 11 giugno 2025, oltre il termine di giorni trenta previsto a pena di inammissibilità dall'art. 22 del decreto legislativo n. 546 del 1992; nel merito, ha sostenuto la infondatezza del ricorso.
In data 6 dicembre 2025, parte attrice ha depositato memoria illustrativa.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta in atti che il ricorso è stato proposto e notificato in data 11 maggio 2025 e la sua iscrizione a ruolo
è stata avvenuta in data 11 giugno 2025.
A norma dell'art.22 del decreto legislativo n.546 del 1992, il termine ultimo per il deposito dell'originale del ricorso era il 30 giugno 2025 (30 giorni dalla sua proposizione).
Per le ragioni innanzi esplicate, il ricorso va respinto;
devono ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sono incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito.
La particolarità della questione trattata induce alla totale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 533/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 157-1-2025 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1095/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 157/1/2025 del 23 gennaio 2025, notificato il 12 marzo 2025, emesso da Andreani Tributi s.r.l., di importo pari ad € 355,00, per omesso - parziale versamento ed irrogazione sanzione e interessi per TARI anno 2023 (di cui euro 246 ,00 per imposta ed euro 109,00 per interessi e sanzioni).
A fondamento della domanda ha dedotto la nullità e/o la illegittimità dell'atto:
- per violazione della legge n. 212 del 2000 in materia di chiarezza e motivazione degli atti – lesione del diritto di difesa;
- per difetto di legittimazione passiva dell'istante;
- per mancata indicazione del fabbricato oggetto di imposta.
Andreani Tributi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi, ha sostenuto la inammissibilità/improcedibilità del ricorso per essere stato l'atto notificato a mezzo PEC in data 11 maggio
2025 ed iscritto a ruolo in data 11 giugno 2025, oltre il termine di giorni trenta previsto a pena di inammissibilità dall'art. 22 del decreto legislativo n. 546 del 1992; nel merito, ha sostenuto la infondatezza del ricorso.
In data 6 dicembre 2025, parte attrice ha depositato memoria illustrativa.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta in atti che il ricorso è stato proposto e notificato in data 11 maggio 2025 e la sua iscrizione a ruolo
è stata avvenuta in data 11 giugno 2025.
A norma dell'art.22 del decreto legislativo n.546 del 1992, il termine ultimo per il deposito dell'originale del ricorso era il 30 giugno 2025 (30 giorni dalla sua proposizione).
Per le ragioni innanzi esplicate, il ricorso va respinto;
devono ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sono incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito.
La particolarità della questione trattata induce alla totale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.