Decreto cautelare 6 aprile 2024
Ordinanza cautelare 10 maggio 2024
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02041/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01657/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NZ RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Di Rienzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell''ordinanza dirigenziale n. 53/2024 del 13 marzo 2024 a firma del dirigente ing. Generoso Serpico notificata il 22 marzo 2024 con cui è ordinata “l''acquisizione al patrimonio di questo comune delle opere abusive in Giugliano in Campania alla Via Casacelle n. 81, distinte in catasto al foglio 52 p.lla 983, nello stato di fatto per le consistenze come in narrativa descritte, costituendo eventuale apposita servitù per le parti comuni”, notificato al ricorrente il 22 marzo 2024;
- dell''ordinanza di demolizione n. 76 dell'11 novembre 2015 del Comune di Giugliano in Campania con cui è stata ingiunta “la demolizione delle opere abusive realizzate in Giugliano in Campania alla Via Casacelle n. 82” al sig. RO TT nato a [...] il [...] e ivi residente a[...] in qualità di committente consistenti in “cambio di destinazione d''uso di sottotetto in civile abitazione, con realizzazione di controsoffittature, tramezzature interne con mattoni di lapicemento e siporex, impiantistica idraulica, assenza di massetto di calpestio per posa in opera di pavimento. Il tutto avente una superficie di circa 80 mq., realizzazione della guaina di impermealizzazione sui balconi esterni ed intonaco parziale alle pareti interne della mansarda” notificato al solo usufruttuario sig. RO TT in data 26 gennaio 2016;
- del verbale di inottemperanza all''ordine di demolizione n. 76/16 redatto e notificato dalla Polizia Municipale al solo usufruttuario TT RO;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale agli atti impugnati;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24/7/2024:
a) del provvedimento a firma del dirigente del settore pianificazione territoriale edilizia Prt.G. 0097189/2024 - U - 19/07/2024 di annullamento del permesso a costruire in sanatoria n. 198/C/2018;
b) del provvedimento a firma del dirigente del settore pianificazione territoriale edilizi Prt.G. 0097194/2024 - U - 19/07/2024 di annullamento del permesso a costruire in sanatoria n. 200/C/2018;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa DA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il sig. RO ha impugnato l'ordinanza dirigenziale n. 53 del 13 marzo 2024, notificata in data 22 marzo 2024, con cui il Comune di Giugliano in Campania ha disposto “l'acquisizione al patrimonio di questo Comune delle opere abusive in Giugliano in Campania alla via Casacelle n. 81, distinte in catasto al foglio 52 p.lla 983, nello stato di fatto per le consistenze come in narrativa descritte, costituendo eventuale apposita servitù per le parti comuni”, nonché la presupposta ordinanza di demolizione n. 76 dell’11 novembre 2015, adottata nei confronti del padre del ricorrente, sig. RO TT.
Di seguito i mezzi di censura articolati in ricorso:
1) in primo luogo, il ricorrente assume di essersi attivato al fine di porre rimedio alla situazione abusiva;
2) con il secondo mezzo di impugnazione si allega, poi, che l’invocata attivazione sarebbe consistita nella presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria ex (art. 37 D.P.R. 380/01) accolta per silenzio assenso.
Con memoria integrativa il ricorrente ha ulteriormente dedotto che il primo ordine di demolizione adottato nel 1999, e il verbale di mancata ottemperanza a tale ordine, non sarebbero stati notificati al padre, all’epoca proprietario del bene; si aggiunge che quest’ultimo avrebbe presentato istanze di condono degli abusi e che, comunque, la proprietà dei beni sarebbe stata acquisita per usucapione.
Si è costituito il Comune di Giugliano in Campania, chiedendo la reiezione del gravame.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti sono stati impugnato i provvedimenti, più puntualmente indicati in epigrafe, con i quali l’Amministrazione ha annullato i due permessi in sanatoria rilasciati nell’anno 2018 in relazione all’immobile del ricorrente.
Con un unico motivo di gravame assume quanto segue:
- i due provvedimenti di annullamento dei permessi a costruire impugnati non recherebbero, neanche genericamente, alcun riferimento all’interesse pubblico da tutelare;
- sarebbe poi stato violato anche il termine di legge per intervenire in autotutela;
- in ogni caso sarebbero erronei i presupposti sui quali è stata fondata l’autotutela.
Nel corso del giudizio il Comune resistente ha documentato l’avvenuta demolizione dell’immobile in forza di procedura R.E.S.A.
Il ricorrente nelle proprie difese ha dedotto la perduranza dell’interesse alla declaratoria di illegittimità dell’attività provvedimentale della PA ai fini risarcitori e, comunque, per ottenere la restituzione dell’area di sedime.
All’udienza in data 14 gennaio 2026 la causa è stata discussa e, all’esito, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio il ricorrente contesta la legittimità dell’ordinanza comunale di acquisizione al patrimonio dell’ente dell’area di sedime delle opere abusive insistenti nella sua proprietà, nonché l’ordinanza di demolizione nr. 76/2015.
Con il successivo ricorso per motivi aggiunti è stata, altresì, invocata l’illegittimità dei provvedimenti di autotutela con i quali l’Amministrazione ha annullato i due permessi in sanatoria rilasciati nell’anno 2018 in relazione alle medesime opere.
Giova premettere che nel corso del giudizio gli abusi dei quali si discorre sono stati demoliti, in esecuzione di procedura R.E.S.A. nr. 337/2002 a carico di RO TT e ER OM: dunque, la rimozione degli abusi risulta aver avuto concretamente luogo non già in forza dell’ordine impartito dall’Amministrazione comunale, ma nell’ambito di un’attività esecutiva, a cura della Procura della Repubblica, sulla scorta di un ordine di demolizione impartito dall’A.G. penale (cfr. documentazione depositata dal Comune in data 18.12.2025).
Ciò posto, con le memorie ex art. 73 cpa, il ricorrente ha dedotto la perduranza dell’interesse al vaglio della legittimità dell’azione amministrativa ai fini dell’azione risarcitoria, nonché in relazione al provvedimento di acquisizione dell’area di sedime da parte dell’Amministrazione comunale.
2. L’impugnazione non può trovare accoglimento, per le ragioni che si passa ad esporre.
Questo Collegio ha avuto già modo di valutare, seppure in sede di cognizione sommaria, la vicenda per la quale è causa, escludendo che il ricorso introduttivo del giudizio fosse assistito da apprezzabili possibilità di accoglimento (cfr. ordinanza cautelare nr. 1657/2024, che non consta essere stata gravata in appello).
Si osserva, in particolare, quanto segue.
Con il ricorso introduttivo è stata impugnata l’ordinanza di demolizione n. 76 dell'11 novembre 2015 del Comune di Giugliano in Campania con cui è stata ingiunta “ la demolizione delle opere abusive realizzate in Giugliano in Campania alla Via Casacelle n. 82” al sig. RO TT nato a [...] il [...] e ivi residente a[...] in qualità di committente consistenti in “cambio di destinazione d'uso di sottotetto in civile abitazione, con realizzazione di controsoffittature, tramezzature interne con mattoni di lapicemento e siporex, impiantistica idraulica, assenza di massetto di calpestio per posa in opera di pavimento. Il tutto avente una superficie di circa 80 mq., realizzazione della guaina di impermealizzazione sui balconi esterni ed intonaco parziale alle pareti interne della mansarda” , che il ricorrente assume non essergli stata notificata, nonché la successiva ordinanza di acquisizione n. 53/2024 del 13 marzo 2024.
Tale ultimo atto, tuttavia, consegue alla mancata ottemperanza non solo all’ordinanza di demolizione del 2015 qui contestata, ma anche della precedente ordinanza del 1999 nr.519, relativa all’abusiva costruzione di un piano seminterrato e di un piano rialzato, per 150 mq di superficie, un capannone in ferro e un pollaio (cfr. provvedimento di acquisizione impugnato).
Detta ordinanza non è stata neppure citata nell’atto introduttivo del giudizio dal ricorrente, il quale si è limitato ad affermare che, nell’anno 2017, avendo appreso della natura abusiva delle opere di cui all’ordinanza di demolizione del 2015, si attivava per “per porre rimedio alla situazione di abuso rilevata dal comune di Giugliano in Campania” presentando una SCIA in sanatoria ex art. 37 D.P.R. 380/01.
La segnalazione in sanatoria avanzata non è, all’evidenza, idonea a legittimare ex post l’esistenza delle opere abusive in commento: in primo luogo, essa si riferisce esclusivamente al sottotetto e non ai piani sottostanti; in secondo luogo, anche a voler prendere in considerazione la sola costruzione di tale mansarda con cambio di destinazione d’uso in civile abitazione, vengono in rilievo opere non suscettibili di essere sanate a mezzo SCIA; infine, diversamente da quanto si opina, non opera, in relazione all’istituto in commento, il silenzio assenso.
In termini: “ Non può applicarsi estensivamente alle SCIA in sanatoria di cui all’articolo 37 T.U.E. la regola del silenzio-rigetto di cui all’articolo 36 T.U.E., né l’opposta regola del silenzio assenso. Affinché il procedimento di cui all’articolo 37 T.U.E. possa dirsi concluso, infatti, occorre un provvedimento espresso (quello con cui, a cura del responsabile del procedimento, viene quantificata e applicata la sanzione pecuniaria), da cui non si può prescindere per la definizione della procedura. Solo in tale momento il procedimento di sanatoria può dirsi favorevolmente concluso, configurando altrimenti l’inerzia dell’Amministrazione un’ipotesi di silenzio inadempimento ” (cfr. T.A.R. Catania, Sicilia sez. V, 6/06/2025, n. 1835).
Non essendo stati svolti ulteriori motivi di censura specificamente riguardanti il contestato provvedimento di acquisizione, il ricorso introduttivo del giudizio è infondato.
3. Con il ricorso per motivi aggiunti si lamenta, in sintesi, l’inesistenza dei presupposti per l’intervento in autotutela da parte del Comune resistente in relazione ai titoli in sanatoria n. 198/C/2018 e n. 200/C/2018, in precedenza rilasciati dall’Amministrazione.
Quest’ultima, nella motivazione dei provvedimenti di annullamento, rileva che i due permessi a costruire sono stati “ottenuti in presenza di: ordinanza di demolizione n.519/1999; ordinanza di demolizione n.76/2015 (opere abusive prive di titolo edilizio consistenti nel cambio di destinazione d'uso del sottotetto da non abitabile ad abitabile con opere); inottemperanza all'ordinanza di demolizione 76/2015”.
Soprattutto, si deduce che: “(…) dopo la presentazione delle istanze di sanatoria edilizia prot. n.47838 del 2004 e 47844 del 2004, è stato modificato lo stato dei luoghi (vedi Ordinanza 76/2015), quindi in contrasto con il comma 25, dell'art. 32, della legge n. 326 del 2003 ; (…) il sig. RO TT, in qualità di proprietario, come sopra generalizzato, ha presentato due domande di condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, Legge 326/03, prot. n. 48838 e prot. n. 48844 entrambe del 2004, così, di fatto, frazionando la cubatura totale del fabbricato (mc. 1.543,78) in due unità immobiliari, tale operato si pone in aperto contrasto con il comma 25, dell’art. 32, della legge n. 326 del 2003 (…..) le dimensioni rilevate da questo ufficio su detto grafico, restituiscono una volumetria entro e fuori terra pari a mc 1.326,01 comprensivo di sottotetto non abitabile ed esclusa la porzione di fabbricato oggetto di separata pratica di condono, e pertanto superiore al limite di 750 mc. previsti dalla legge 326/03 e smi; inoltre, per il fabbricato de quo, sito alla via Casacelle in catasto al foglio 52 particella 983, il sig. RO TT, in qualità di proprietario, come sopra generalizzato, ha presentato due domande di condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, Legge 326/03, prot. n. 48838 e prot. n. 48844 entrambe del 2004, così, di fatto, frazionando la cubatura totale del fabbricato (mc. 1.543,78) in due unità immobiliari, tale operato si pone in aperto contrasto con il comma 25, dell’art. 32, della legge n. 326 del 2003 ".
In ragione di quanto precede, e, segnatamente, dell’artato frazionamento in due separate pratiche di condono della volumetria totale, in modo da indurre l’Amministrazione in errore relativamente al rispetto della soglia massima di volume condonabile, il Collegio ritiene senz’altro applicabile la disposizione di cui al II comma dell’art. 21 nonies L.241/90.
Ne discende l’insussistenza della lamentata violazione del termine posto al primo comma della norma citata per l’esercizio dell’autotutela, e l’impossibilità di apprezzare alcun difetto di motivazione relativamente all’interesse pubblico da tutelare.
Sul punto: “ Nelle ipotesi di annullamento d’ufficio di un permesso di costruire, il superamento del limite temporale di dodici mesi è ammissibile nei casi in cui il richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente — anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti — diverso da quello effettivo. Nell’esercizio del potere di autotutela, infatti, non può non assumere rilievo l’effettivo contributo dato dal beneficiario del provvedimento favorevole al suo (illegittimo) rilascio, sia se risulti accertato nella sede penale sia se emerga dagli atti acquisiti al procedimento di autotutela. Ne consegue, dunque, che il superamento del termine di dodici mesi per l’adozione del provvedimento di annullamento d’ufficio è ammissibile, a prescindere dall’accertamento penale di natura processuale, quando il soggetto abbia rappresentato all’Amministrazione uno stato preesistente diverso da quello reale o abbia omesso di prospettare delle circostanze rilevanti ” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 13/10/2025, n. 7987).
Deve, ancora, rilevarsi che l’accertamento da parte dell’amministrazione di una non veridica rappresentazione della realtà da parte del soggetto privato esclude la maturazione in capo a quest’ultimo di un legittimo affidamento (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 2423/2025), sicché non è pertinente il richiamo, operato dal ricorrente, al presunto onere di motivazione, asseritamente disatteso, in relazione all’interesse pubblico perseguito, non essendovi necessità alcuna di porre in bilanciamento l’interesse al ripristino della legalità mediante rimozione dell’abuso con l’interesse alla tutela dell’affidamento maturato dal privato.
5. Conclusivamente, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati infondati, anche ai fini di eventuali successive azioni risarcitorie, e dunque vanno respinti.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso:
- respinge il ricorso introduttivo del giudizio;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in euro 4.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
- Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
NA LA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
DA LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA LL | NA LA |
IL SEGRETARIO