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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2820/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4552/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120007613092000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120173491738000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130313100283000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1165/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'intimazione di pagamento in epigrafe limitatamente alle cartelle nn. 09720120007613092000,
09720120173491738000, 09720130313100283000 per l'importo complessivo di € 672,58, proponeva ricorso il sig. Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
L'Ufficio rimaneva contumace.
All'udienza del 02.02.2026 la Corte della Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma dichiarava inammissibile il ricorso per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio è generico e non circostanziato, sviluppato in termini meramente assertivi e privi di un effettivo contenuto, non riportando il titolo dei tributi richiesti dalla Regione Lazio e non rispetta le condizioni minime di forma e contenuto previste dalla legge per potere essere valutato nel merito.
Nella fattispecie sussiste assoluta incertezza nell'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara che il ricorso è inammissibile, nulla per le spese.
Roma, 02/02/2026
Il Giudice Monocratico
UI CI
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4552/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120007613092000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120173491738000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130313100283000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1165/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'intimazione di pagamento in epigrafe limitatamente alle cartelle nn. 09720120007613092000,
09720120173491738000, 09720130313100283000 per l'importo complessivo di € 672,58, proponeva ricorso il sig. Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
L'Ufficio rimaneva contumace.
All'udienza del 02.02.2026 la Corte della Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma dichiarava inammissibile il ricorso per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio è generico e non circostanziato, sviluppato in termini meramente assertivi e privi di un effettivo contenuto, non riportando il titolo dei tributi richiesti dalla Regione Lazio e non rispetta le condizioni minime di forma e contenuto previste dalla legge per potere essere valutato nel merito.
Nella fattispecie sussiste assoluta incertezza nell'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara che il ricorso è inammissibile, nulla per le spese.
Roma, 02/02/2026
Il Giudice Monocratico
UI CI