Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 938
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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    Annullamento atto presupposto

    La Corte dichiara la cessata materia del contendere in quanto è stato effettuato uno sgravio totale della cartella di pagamento oggetto del giudizio.

  • Accolto
    Condanna alle spese processuali

    Il Comune di Acireale viene condannato al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate nella somma di € 3.000,00 oltre accessori, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché lo sgravio è intervenuto solo dopo la notifica della cartella e l'instaurazione del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 938
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 938
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo