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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 938/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AR NO EL MA, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
D'IMME' FRANCESCO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7740/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acireale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200061096682000 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per il ricorrente il dott. Nominativo_2 - in delega del dott. Difensore_1 - il quale prende atto dello sgravio, aderisce alla richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ma insiste per la condanna alle spese.
Nessuno è presente per l'Ag.entrate - Riscossione.
Nessuno è presente per il Comune di Acireale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 27.09.2024, Ricorrente_1
esponeva che in data 1.07.2024 il Comune di Acireale aveva notificato una cartella di pagamento con numeri finali 6682, in relazione all'avviso di accertamento n. 1772 emesso a titolo di Imu per l'anno
2013, per la somma di € 51.717,00;
ne chiedeva l'annullamento.
Deduceva l'avvenuto annullamento dell'avviso di accertamento sopra citato, atto presupposto, con sentenza n. 4534/2019 emessa dalla CTP di Catania e passata in giudicato.
L'ADER si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione passiva.
Il Comune di Acireale si costituiva in giudizio;
deduceva che in data 13.02.2025 si era provveduto a riliquidare l'avviso di accertamento presupposto della cartella impugnata nella misura stabilita nella sentenza della
CTP di Catania e che era stato emesso, in data 4.04.2025, con riferimento alla cartella oggetto del giudizio, un provvedimento di sgravio totale;
chiedeva pertanto che fosse dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Alla odierna udienza parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessata materia del contendere;
insisteva però per ottenere la condanna alle spese in virtù del principio della soccombenza virtuale.
La causa veniva decisa all'udienza del 28.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per la cartella in oggetto è stato effettuato uno sgravio totale in data 4.04.2025 e pertanto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Il Comune di Acireale deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, come richiesto da parte ricorrente, in base al principio della soccombenza virtuale.
Come è infatti documentato in atti, solo successivamente alla notifica della cartella oggetto del presente giudizio, avvenuta in data 1.07.2024, il Comune di Acireale provvedeva, in data 4.04.2025, ad effettuare lo sgravio, mentre avrebbe potuto provvedervi prima, tenuto conto che la sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento è dell'anno 2019, e comunque anteriormente alla data del 6.09.2024, data nella quale la ricorrente provvedeva a notificare il ricorso, evitando così alla parte di instaurare il giudizio.
Le spese vanno compensate per l'ADER, tenuto conto del difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere;
condanna il Comune di
Acireale al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate nella somma di € 3.000,00 oltre Iva, Cassa, Spese generali e CUT;
compensa le spese per l'ADER.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
28.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente Dr.
PA GR Dr. TO AT
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AR NO EL MA, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
D'IMME' FRANCESCO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7740/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acireale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200061096682000 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per il ricorrente il dott. Nominativo_2 - in delega del dott. Difensore_1 - il quale prende atto dello sgravio, aderisce alla richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ma insiste per la condanna alle spese.
Nessuno è presente per l'Ag.entrate - Riscossione.
Nessuno è presente per il Comune di Acireale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 27.09.2024, Ricorrente_1
esponeva che in data 1.07.2024 il Comune di Acireale aveva notificato una cartella di pagamento con numeri finali 6682, in relazione all'avviso di accertamento n. 1772 emesso a titolo di Imu per l'anno
2013, per la somma di € 51.717,00;
ne chiedeva l'annullamento.
Deduceva l'avvenuto annullamento dell'avviso di accertamento sopra citato, atto presupposto, con sentenza n. 4534/2019 emessa dalla CTP di Catania e passata in giudicato.
L'ADER si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione passiva.
Il Comune di Acireale si costituiva in giudizio;
deduceva che in data 13.02.2025 si era provveduto a riliquidare l'avviso di accertamento presupposto della cartella impugnata nella misura stabilita nella sentenza della
CTP di Catania e che era stato emesso, in data 4.04.2025, con riferimento alla cartella oggetto del giudizio, un provvedimento di sgravio totale;
chiedeva pertanto che fosse dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Alla odierna udienza parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessata materia del contendere;
insisteva però per ottenere la condanna alle spese in virtù del principio della soccombenza virtuale.
La causa veniva decisa all'udienza del 28.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per la cartella in oggetto è stato effettuato uno sgravio totale in data 4.04.2025 e pertanto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Il Comune di Acireale deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, come richiesto da parte ricorrente, in base al principio della soccombenza virtuale.
Come è infatti documentato in atti, solo successivamente alla notifica della cartella oggetto del presente giudizio, avvenuta in data 1.07.2024, il Comune di Acireale provvedeva, in data 4.04.2025, ad effettuare lo sgravio, mentre avrebbe potuto provvedervi prima, tenuto conto che la sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento è dell'anno 2019, e comunque anteriormente alla data del 6.09.2024, data nella quale la ricorrente provvedeva a notificare il ricorso, evitando così alla parte di instaurare il giudizio.
Le spese vanno compensate per l'ADER, tenuto conto del difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere;
condanna il Comune di
Acireale al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate nella somma di € 3.000,00 oltre Iva, Cassa, Spese generali e CUT;
compensa le spese per l'ADER.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
28.01.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente Dr.
PA GR Dr. TO AT