Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2003, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Cort0 2 2 8 6/0 3 composta dei seguenti Mariscreti: Oggetto: Ass.500. Presidente R.G.n. 16265/2000 dr. Feolino Dell'Anno Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Gron. 5191 3007. dr. Done to Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Pietro Cuoco Consigliere Ud. 21.11.2002 Consigliere dr. Giancarlo D'Agostino ha pronunziato la seguente T SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici di via dei Portoghesi n. 12 in Roma è per legge domicilisto, ricorrente%;B
CONTRO
OD ME, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola ed Oscar Lojodice, giusta procura speciale a margine del controricorso, e domiciliata in Roma presso la Cancel- leria della Corte di Cassazione, 9744 controricorrente;
- 1 per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Bari in data 4 - 11 maggio 2000, n. 189/2000, n. 374/2000 R.G.L.; udita la relazione della causa svolta dal consi liere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 21 novembre 2002; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rifetto del ricorso.
2 - Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 21 maggio 1996 la signora Filo- mena OD convenivs in ciudizio deventi al Pratore di Bari il Ministero dell'Interno e la Regione Puglia, chiedendo la con- danna del primo alla corressonsione in suo favore dell'indennità di accompagnamento, già inutilmente richiesta in sede amministra- tiva con domanda presentata in data 23 maggio 1994. Con sentenza non definitive c. 1071/1947 la domanda proposta nei confronti della Regione era rigettata. Costituendosi in giudizio il Ministero dell'Interno contestava il fondamento della domanda. Disposta ad espletata una consulen- ли za tecnica d'ufficio, l'adito PR condannava il Ministero dell'Interno al pagamento, in favore della ricorrente, dell'inden- nità di accompagnamento a decorrere dal 1° settembre 1998, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali sui ratei arretrati, con il limite di cui all'art. 15, 6° comma, della legge 412/1991; dichiarava compensate tra le parti le spese del giudizio e poneva definitivamente a carico del Ministero con- venuto le spese di consulenza. Avverso detta pronuncia proponeva appello la OD, la quale la- mentava che, pur essendo presenti tutte le affezioni accertate dalla domanda amministrativa, ingiusto era da ritenersi il mancato ricono scimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla istanza amministrativa, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio distraende. · 3 Resisteva al gravame l'appellato, il quale, deducendone la infondatezza, ne chiedeva il rigetto, con il favore delle spese del grado di giudizio. Con sentenza in data 4 11 maggio 2000 la Corte di Appello - di Bari accoglieva l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannavs il Ministero al pagamento in favore dell'annellante dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° giugno 1904, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi di legge sui ratei arretrati nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, legge n. 412/91, a far con inizio data dall'entrata in vigore di quest'ultima legge - Uul dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa;
con- dannava altresì il Ministero al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, con distrazione. Osservava la Corte del merito che dalle indagini cliniche e da- gli accertamenti complementari svolti in prime cure era emerso che la OD era affetta da patologie comportanti invalidità lavorativa assoluta, con necessità di accompagnamento costante dalla data della visita del c.t.u., che peraltro non aveva giusti- ficato congruamente la diversa decorrenza rispetto alla domanda amministrativa, con la sopravvenienza di alcune delle numerose malattie documentate ed accertate e con l'aggravamento delle stesse a decorrere dalla visita peritale. Aggiungeva la Corte del merito che al contrario tutta la documentazione sanitaria, pro- veniente da strutture pubbliche, risaliva ad epoca precedente - 4 o contemporanea alle domanda amministrativa, tanto che la stessa commissione sanitaris per gli invalidi civili, nel- la sedute del 26 aprile 1905, aveva accertato la presenza di patologie, presenti al momento della domanda arrinistra- tiva, che comportavano la necessità di assistenza continua per lo svolgimento degli asti Quotidiani della vita, con conseruente condanna del Ministero al pagamento della presta- sione assistenziale dal 1° giugno 1994. Avverso detta sentenza con atto notificato il 22 luglio , 2000, 11 Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cas- sazione, affidato a due motivi. L'intimata ha resistito con controricorso notificato il 28 agosto 2000. Motivi della decisione. Con il primo motivo il Ministero ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 delle 1. n. 18/80 in rela- zione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Con il secondo motivo il Ministero denunzia motivazione insuffi- ciente e/o omessa e/o contraddittoria su un punto decisivo del- la controversia in relazione all'art.360 primo comma n. 5 c.p.c. Il ricorrente deduce che è tutta da verificare le circostanza richiamata dalla Corte del merito che "tutte" le certificazioni me- diche menzionate nell'elaborato peritale fossero di "provenienza pubblica"; che all'opposto, a fronte di domanda presentata in - 5 - data 23 maggio 1994 e successiva visite medica amministrati- va effettuata in deta 26 aprile 1995 (in cui veniva riconosciu- te totele inabilità con esclusione dell'ec om s memento) risulte- ve ac tisite in date 31 ottobre 2005 certificazione dice di perte, in cui si fermage l'altro difficoltà nelle de bu I zione;
che sembrave the indici del merito avesse iconi sciato l'indennità di co m con riferimento alle adenti condizioni generali delle donne, deriven i de Quadro clinico polipatolorico di una certa gravità, omettendo di verificare un denno funzionale comportente impossibilità nelle deambulazione o nel compimento di atti elementeri punto sul quale la relazione del c.t.u. ere tutt'altro che uni- voca che sembrave che le valutezione positiva del c. t • . fosse ricollegabile a quanto del medesimo obiettivato nel corso della visita meritale (senza tuttavis supporto di idonea docu- mentazione clinico-strumentale) circa il fatto che l'assisti- te si trovasse in situacione ibilità delle desmbuls- zione;
che correttamente il c.t.u. si era determinato per il riconoscimento del presupposto medico-legale, me a far data dalla visita e/o da enoche a queste prossime;
che il c.t.: גי era specialista ortopedico, ed in effetti questi non avrebbe ad epoca remota inpotuto retrodatare la decorrenza del beneficio assenza di sicuri dati anamnestici ed in presenza di certifica- zione risalente a qualche anno addietro, in cui si faceva ri- ferimento a difficoltà della deambulazione. -- 6 - Aggiungeva il ricorrente che la conci sioni del alla "impossibi c.t.Я. contenevano specifico riferimento lità nelle deambal aione"; che, con riferi s all o pe- cità della Iciodice di compie li atti vice- verea non risulteve che il c.t. sosto il ofile fun in- to si zione di ing h e l e , a v esse i lità, se non avendo rife manto al deficit L 3 asile ioni impedito un autonomo svolgimento de li tti quotidiani. Secondo il ricorrente la Corte di Appello, invece, sottova- lutando il carattere complesso della valutazione opereta dal c.t.u., aveva del tutto immotivatamente richiamato soltanic la situazione di impossibilità nel compimento degli atti quo- tidiani per poi altrettanto immotivetamente retrodatare senza disporre rinnovo della c.t.u. le decorrenza del bene- - ficio ad epoche remote. Il ricorrente evidenziave pure che era butta da dimostrare l'affermazione dei iudici di appello che le patologie riscon- trate comportassero situazione di impossibilità nel compimento degli atti quotidiani;
che, prescindendosi dal riferimento alla emiparesi destra (per la quale il c.t.u. aveva obiettivato solo "difficoltà"), il deficit funzionale relativo agli organi interni coinvolti nessun ausilio avrebbe potuto ricevere dall'opera dell'accompagnatore se non nell'assunzione di farmaci o nell'assistenza generica sul piano sanitario. - 7- Secondo il Ministero ricorrente infine le Corte del merito del tutto immotivetamente ev ebbe disposto per la retrodata- zione del beneficio ed oltre 4 anni addietro sulle scorta di -ergomentazioni di carattere mers mente presuntivo non mobi } in essenza di vendo il dissenso dalle con gioni del c.t.u sicuri deti clinici di riferimento in ordine allo di i evolutività delle diverse betologie, tutte a cerattere degene- rativo e/o progressivo con il decorrere del tempo. Osserva la Corte che i motivi di ricorso, congiuntemente trat- tati dal ricorrente Ministero, vanno del pari congiuntamente esaminati, stante la connessione tra gli stessi, ed il ricorso non merita accoglimento. Nella specie la Corte del merito si è discostata dal parere del consulente tecnico di ufficio di primo grado in appello non - vi è stata consulenza -, segnatamente in tema di decorrenza del- la provvidenza, che ha fatto decorrere dal 1° giugno 1994,lad- . che ave a fissato dove, sulla base della relazione del - il giudicela data dell'invalidità a far data dal 5 agosto 1998 di primo grado aveva fissato tale decorrenza dal 1° settembre 1998. Ad avviso del ricorrente, il notevole spostamento della decorrenza della provvidenza da parte della Corte del merito sarebbe affetto in particolare da vizio di motivazione. Ad avviso di questa Corte il giudice di appello non è incorso nel vizio di insufficiente motivazione, in quanto - pur essendosi discostato dal parere espresso dal c.t.u. (e dalla sentenza di - 8- - -primo grado) su punto decisivo della controversia ha motivato il suo dissenso, velutando tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame (v. Cass. 6 aprile 1998 n. 3551). Is sentenza impugnata è invero adeguatamente argomentata ed immune da vizi logi n-giuridici, particnlers in ordine alla predetta retrodatexione della dec renze della provvidenza, avend richia- nato la documentazione relativa all'epoca della domanda amministra tiva presentata in data 13 na rio 1994 ed ella visita eseguite dalla commissione per gli invalidi civili (nella seduta del 26 a- prile 1995), che aveva accertato la presenza di emiparesi destra in soggetto con diabete mellito insulinodipendente, l'aortomiocar- diosclerosi in iperteso e la cirrosi epatica scompensata, La sentenza ritiene che le malattie presenti alla domanda amministrativa Corporta vano la necessità di "assistenza continua" per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. inPer quanto concerne poi la documentazione sopra indicata specie quella proveniente da strutture pubbliche , la Corte del merito evidenzia che esse risaliva ad epoca precedente o contem- porane alla domanda amministrativa. E dalla relazione di c.t.u., richiamata dal giudice di appello, risulta quanto segue in relazione all'anamnesi patologica: Nel 1989 ricovero presso il Presidio Ospedaliero di Corato da dove la paziente veniva dimessa con diagnosi di "insufficienza vascolare cerebrale (RIND) in ipertesa, diabetica". Nel gennaio 1990 ricovero presso il Presidio Ospedaliero di Corato - 9 da dove la paziente venive dimessa con diagnosi di "diabete mel- lito tino II in trattamento insulinico". Nell'aprile 1994 ricovero presso la Divisione di Medicine dell'Ospedale di Terlizzi da dove la paziente veniva dimeses con disenosi di: "Cirrosi cation scompensate. Cardiopatia i- pertensive. Disbete mellito". "In detta 'anamnesi patologica" il c.t.u. evidenzias: Qualche anno fa ictus cerebrale con emiparesi destre. "Danno miocardico coronarico diffuso", risultante da certifi- cato medico redatto dal dr. V. Quinto con ECG in data 17.2.98. Nelle 'risultanze in atti" il c.t.u. evidenzia pure certifi- cato medico redatto dal dr. Paolo Mangione, in data 30.10.1995, attestante che "la sig.ra in oggetto è persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore perchè affetta dalle seguenti patologie: 1) emiparesi destra con incontinenza sfinterica e difficoltà alla deambulazione, 2) diabete mellito insulino dipendente, 3) cirrosi epatica scompensata con persistente versamente ascitico, 4) fibrillazione atriale cronica con aortomiocardiosclerosi, 5) ipertensione arteriosa, 6) deficit visivo con esiti di intervento da cataratta. A fronte di tali specifiche risultanze, confermative di quelle provenienti da strutture pubbliche, non ha pertanto pregio il rilievo del Ministero ricorrente che non"tutta" la documentazione - 10 - provenisse da strutture pubbliche, in quanto tutta la documenta- zione esaminata dal c.t.u. veniva implicitamente richismata dalla Corte del merito, e quindi anche la documentazione pre veniente da sanitari privati, pur avendo il giudice di appello fatto richiamo preminentemente alla documentazione derivante dalle citate strutture pubbliche. Si rileva che, ai fini della concessione della provvidenza, e segnatamente ella decorrenza di essa, la Corte del merito ha fatto richiamo alla necessità di "assistenza continua per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita", con riferimento al momento della domanda amministrativa, in relazione alla do- cumentazione sanitaria ed alla visita della commissione sani- taria per gli invalidi civili, sopra richiamate. Per quanto concerne la necessità di"accompagnamento costante", il giudice di appello dissentendo dal parere del consulente;
che ha ritenuto tale necessità sussistente solo a decorrere dalla sua visita ha evidenziato che il c.t.u. non ha giustificato congruamente la diversa decorrenza rispetto alla domanda ammi- nistrativa, con la sopravvenienza di alcune delle numerose ma- lettie documentate ed accertate, nè con l'aggravamento delle stesse a decorrere dalla sua visita peritale, stanti le predette risultanze relative alla necessità di "assistenza continua" La Corte del merito ha poi ritenuto che dalle indagini cliniche ed accertamenti complementari, svolti in prime cure, è emerso - già ampia che la Lojodice, per le patologie da cui è affetta 11 - mente illustrate - oltre che per disorientamento temporo spaziale, è impossibilitata a deambulare autonomamente, e quindi necessita dell'aiuto permanente di un accompagnatore, anche in tal caso con decorrenza dalla domanda amministrati- 98. Anche tale affermazione è congruamente e loricamente moti- veta, ed insuscettibile pertanto di censure da parte del Mi- nister ricorrente. Sussistono pertanto, fin dall'epoca delle domanda amministrativa, secondo la Corte del merito, entrambi i requisiti previsti dalla normativa sull'indennità di accompagnamento - pur non essendo necessaria, per costante giurisprudenza di questa Corte, la contemporanea presenza dei requisiti predetti, essendo suf- ficiente la presenza di anche uno solo di essi per il ricono- scimento della provvidenza in discorso Consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, liqui- 10,00#, date in euro oltre euro duemila per onorario di- fensivo. Così deciso in Roma il 21 novembre 2002. Il Presidente (dr. Paolino Dell'Anno) Vilm. Morgan. 12 T Il Consigliere estensore E R I G S (dr Donato Figurell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi 14 FEB. 2003/ CANCELLIERE Micke pand - 13·-