Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2015, n. 5199
CASS
Sentenza 24 novembre 2015

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Massime1

Quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, il giudice della esecuzione, deve rideterminare la pena in favore del condannato e, nel caso di mancato accordo, ovvero di pena concordata ritenuta incongrua, provvede autonomamente ai sensi degli artt. 132- 133 cod. pen., ma non può superare l'accordo originariamente intervenuto tra le parti quanto al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, rimaste estranee alla pronuncia di illegittimità costituzionale, che, pertanto, resta coperto dal giudicato.

Commentario1

  • 1Estradizione concessa ma condizioni non rispettate: pena illegale (Cass. 1776/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 aprile 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2015, n. 5199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5199
Data del deposito : 24 novembre 2015

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