Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2016, n. 20203
CASS
Sentenza 21 aprile 2016

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Il giudice monocratico il quale rilevi che il reato appartiene alla competenza del collegio deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero solo quando l'imputato sia rimasto privo dell'udienza preliminare, a causa di una erronea valutazione addebitabile allo stesso pubblico ministero e al fine di assicurare la garanzia della detta udienza, dovendo altrimenti trovare applicazione la regola generale secondo cui l'attribuzione dei reati al tribunale in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale, comporta la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2016, n. 20203
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20203
    Data del deposito : 21 aprile 2016

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