Sentenza 21 aprile 2016
Massime • 1
Il giudice monocratico il quale rilevi che il reato appartiene alla competenza del collegio deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero solo quando l'imputato sia rimasto privo dell'udienza preliminare, a causa di una erronea valutazione addebitabile allo stesso pubblico ministero e al fine di assicurare la garanzia della detta udienza, dovendo altrimenti trovare applicazione la regola generale secondo cui l'attribuzione dei reati al tribunale in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale, comporta la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2016, n. 20203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20203 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2016 |
Testo completo
20 2 03 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1053/2016 Dott. FRANCO FIANDANESE - - Consigliere - Dott. PIERCAMILLO DA VIGO REGISTRO GENERALE N. 42463/2015- Consigliere - Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - Dott. VINCENZO TUTINELLI - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REBEGEA STEFANIA N. IL 03/07/1965 : avverso la sentenza n. 301/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del 25/05/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Gatuale Massote гідей ый che ha concluso per rigetto ricoix Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Fabio Spasien the misrafeve ter шибоl'ecceptimus otel corsol'accogli RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello confermava la condanna dell'imputata alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1200 di multa per il reato di rapina aggravata.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione che deduceva:
2.1. violazione di legge;
si deduceva che sarebbe stato violato l'art.33 septies comma 2 cod. proc. pen. poiché il giudice monocratico erroneamente investito del processo trasmetteva gli atti al Presidente di sezione (che assegnava il processo ad un collegio) invece che trasmettere gli atti al pubblico ministero;
2.2. violazione di legge in relazione alla valutazione di attendibilità delle persone offese che sarebbe stata effettuata senza tenere in considerazione le numerose contraddizioni della dichiarazione e le reticenze delle stesse;
2.3. vizio di legge e di motivazione nella determinazione del trattamento e nel giudizio di sola equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate. Non sarebbe stata tenuto nella adeguata considerazione la incensuratezza dell'imputata, il suo precario stato di salute e la sua condotta processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il collegio condivide l'autorevole insegnamento proveniente dalle Sezioni Unite secondo cui nel giudizio immediato, l'inosservanza delle disposizioni che regolano l'attribuzione dei reati al Tribunale in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale, comporta, per regola generale, la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase e, quindi, senza restituzione degli atti al pubblico ministero (Cass. sez. U, n. 29315 del 26/02/2015, Rv. 264262). La portata della disciplina è stata condivisibilmente chiarita in un caso identico a quello in esame (Cass. sez. 1, n. 34163 del 15/07/2014, Santoro,n.m.). La Corte, accogliendo il ricorso proposto dal pubblico ministero, che deduceva l'abnormità del provvedimento, ha osservato che «l'art. 33-septies cod. proc. pen. non può che essere interpretato nel senso che l'accertamento dell'inosservanza delle disposizioni che regolano l'attribuzione dei reati al giudice collegiale o al giudice monocratico comporta, per regola generale, la mera trasmissione degli atti al giudice competente, senza alcuna regressione di fase e, dunque, senza alcuna restituzione degli atti al pubblico ministero. Solo nel caso, residuale, in cui all'imputato spettava il passaggio alla fase processuale 2 dell'udienza preliminare e tale passaggio gli sia stato arbitrariamente negato, il giudice del dibattimento deve invece trasmettere gli atti al pubblico ministero, così che l'imputato possa essere rimesso nella condizione di accedere all'udienza preliminare e di avanzare richiesta di riti alternativi nella sede che era per essi propria>>; sicché il comma 2 dell'art. 33-septies va «riferito esclusivamente all'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi non solo che il reato è stato erroneamente ritenuto tra quelli attribuibili alla cognizione del giudice in composizione monocratica anziché collegiale, ma che a causa di tale errore é stata altresì erroneamente omessa l'udienza preliminare» (nello stesso senso Cass. sez. 1, n. 4770 del 15/04/2010, Carella, Rv. 247204; Cass. sez. 6, n. 31758 del 15/06/2006, Carta, Rv. 234864). Nel caso di specie l'udienza preliminare non doveva essere celebrata in quanto si procedeva con le forme del rito immediato. Si verte dunque in uno dei casi in cui l'imputato non risulta privato delle opportunità difensive conseguenti alla celebrazione dell'udienza preliminare. L'istanza di accesso ai riti a prova contratta poteva essere regolarmente formulata dopo la notifica del decreto immediato,dato che sull'esercizio di tale scelta la individuazione del giudice procedente con il rito ordinario risulta del tutto ininfluente. La progressione del processo a carico della Rebegea non risulta dunque viziata in quanto l'errata attribuzione al Tribunale in composizione monocratica veniva corretta con decreto del presidente che assegnava il procedimento al Tribunale in composizione collegiale senza alcuna regressione in coerenza con le indicazioni fornite dalla Corte di legittimità.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto si limita a criticare genericamente l'attendibilità della persona offesa alternativa rispetto a quella effettuata dalla Corte territoriale senza che siano individuate illogicità manifeste e decisive del percorso motivazionale. Nel caso di specie con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità il collegio evidenziava, sotto il profilo della attendibilità intrinseca, l'assenza di ostilità delle persone offese nei confronti dell'imputata e la carenza di interessi economicamente rilevanti dimostrata dalla mancata costituzione di parte civile;
la credibilità delle dichiarazioni veniva inoltre controllata attraverso un preciso vaglio di coerenza con le altre emergenze dibattimentali (pag. 4 della sentenza impugnata).
1.3. Il motivo di ricorso che censura la legittimità del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. Il collegio ribadisce che la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per 3 circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Cass. sez, 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596). Peraltro secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità la determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio è frutto di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Al riguardo si condivide la giurisprudenza secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). Pertanto il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 rv 180075). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242). :
2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
4 Rigetta il ricorso e condanna Così deciso in Roma, il giorno L'estensore RA Recchione la ricorrente al pagamento delle spese processuali 21 aprile 2016 Il Presidente Franco Fiandanese franco fondary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 MAG 2016 IL EMAD CancelliereCANCELLIERE N E R P Claudia Planelli I O N Z E 5