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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 3737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3737 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2728/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2728/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
EMILIA Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO/I
ER HI
INTERVENUTO
Oggi 18 dicembre 2025 ad ore 9:30 si è aperto il verbale di udienza della causa in epigrafe.
L'udienza odierna è celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal agli operatori della rete giustizia ed accessibile anche da Controparte_3 utenti esterni all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 83 co VII lett f) DL n. 18/2020 –come convertito e successivamente modificato -e delle Linee Guida Vincolanti diramate dal Presidente del Tribunale di
Bologna il 7/5/2020.
La convocazione per la presente udienza è stata effettuata mediante decreto comunicato alle parti dalla cancelleria e contenente l'indicazione del giorno e dell'ora per la connessione da remoto e il link personale per l'accesso alla “stanza virtuale di udienza” del Giudice.
Tanto premesso, si procede alla identificazione dei presenti e alle conseguenti attività processuali.
Dinanzi al dott. AZ Belardinelli, sono comparsi:
Per 'avv. SHAKAJ VALBONA Parte_1
Per nessuno Controparte_4
Per nessuno Controparte_2
Il procuratore delle parti collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la pagina 1 di 12 funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte precisa le conclusioni come da ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso e riportandosi a tutta la documentazione versata in atti. Invitata da questo giudice, dichiara sin d'ora di autorizzare la lettura della sentenza in propria assenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e uscitone provvede come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nell'assenza della parte autorizzata ad abbandonare la stanza virtuale d'udienza.
Il Giudice
dott. AZ Belardinelli
Verbale chiuso ad ore 16:10
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AZ Belardinelli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2728/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SHAKAJ VALBONA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE PIAVE N. 39 42121 REGGIO EMILIApresso il difensore avv. SHAKAJ VALBONA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_4 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto in data 26 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente sig.
, nato il [...] a [...] ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di Parte_1 accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del Questore della Provincia di Reggio Emilia emesso in data 18.01.2024 e notificato in data 23.01.2024, con cui è stata respinta la domanda di rilascio di un foglio di soggiorno per motivi familiari. A fondamento della propria domanda, parte ricorrente ha dedotto di essere stato titolare di permesso di soggiorno per “motivi familiari” sin dal 6.01.2017 e fino al il 19.01.2020 (scadenza del rinnovo) in quanto coniuge di cittadina italiana, sig.ra
, e padre del minore cittadino italiano (nato il [...]); di avere Persona_1 Persona_2 chiesto il rilascio di un foglio di soggiorno per motivi familiari ma di aver ricevuto il provvedimento qui impugnato nel quale, però, l'organo questorile avrebbe errato nella qualificazione giuridica della sua istanza valutabile non già ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs. 286/98 e dell'art. 28 lettera b) D.P.R. 394/99 ma ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. d) del D.lgs. 286/98, secondo cui “Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: (…) d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal
pagina 3 di 12 caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana”. La difesa ha evidenziato, altresì, un non corretto bilanciamento con la valutazione della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari;
vincoli asseritamente non venuti meno per il provvedimento di separazione giudiziale instaurato davanti al Tribunale di Reggio Emilia nell'anno 2019 ed il conseguente affido esclusivo del figlio alla madre, alla luce della permanenza, comunque, in capo al padre, della responsabilità genitoriale e della regolamentazione, disposta nel citato provvedimento, dal medesimo Tribunale dei rapporti del padre con il figlio a mezzo dei competenti Servizi sociali;
né per la reclusione carceraria avvenuta nel 2023 del ricorrente per definitività della sentenza di condanna ex art. 444 cpc per il reato continuato di resistenza a pubblico ufficiale attese, da un lato, le visite avvenute nell'istituto penitenziario dell'ex-coniuge insieme al figlio, nonché, dall'altro, l'avvenuta scarcerazione del predetto a marzo del 2024 e l'attuale coabitazione/convivenza con la madre del minore e i di lei genitori, nonché con il figlio stesso.
Nel provvedimento impugnato il Questore della Provincia di Reggio Emilia ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi ai sensi dell'art. 19 comma 2, lett. c) D.lgs 286/98; ritenendo la stessa improponibile per difetto di uno dei requisiti normativamente richiesti dalla citata disposizione e, precisamente, per mancata convivenza tra il ricorrente e i propri congiunti ed irreperibilità dell'intero nucleo familiare nel dichiarato luogo di residenza. Parte resistente ha, altresì, evidenziato la circostanza dell'avvenuta trasmissione della domanda da parte del ricorrente tramite l'ufficio a ciò preposto presso la Casa Circondariale di Reggio-Emilia dove lo stesso risultava stare scontando la pena detentiva a seguito dell'arresto avvenuto l'11.2.23 per i reati di cui agli artt. 336 co. 1 cpc e 339 co. 1 nn. 1 e 3 (violenza/ minaccia aggravata a pubblico ufficiale). Ritenuta l'insussistenza dei presupposti per provvedere inaudita altera parte questo giudice (delegato alla trattazione e alla definizione del presente procedimento: v. atto di delega del 4.3.24 in atti) ha provveduto a fissare udienza. All'udienza del 7 maggio 2024 questo giudice ha provveduto ad ascoltare il ricorrente, il quale ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: io sono originario del Kosovo, dove sono nato il [...] e sono entrato per la prima volta in Italia nel 2004, non avevo nessun parente qui in Italia. Sono arrivato a
Roma da Trieste, ho seguito la rotta balcanica per giungere qui. Nel mio paese la situazione era pericolosa, mio padre era morto in guerra, e allora sono venuto qui in Italia da amici per cercare lavoro. Quando sono partito dal Kosovo mio fratello maggiore viveva già in Svezia ma prima di andare da lui volevo provare da solo a trovare una mia sistemazione. Ero clandestino, non avevo documenti, ho presentato domanda di asilo politico a Roma che mi è stato concesso ma poi revocato nel 2007 perché ero andato in Romania per un mese a trovare la mia fidanzata che avevo conosciuto qui in Italia, e al rientro in aeroporto qui a Bologna sono stato fermato dalle autorità e mandato nuovamente in Romania perché avevo un visto per rimanere lì ancora valido. Dopo qualche giorno sono rientrato in Italia non più in aereo ma a piedi attraverso la solita rotta che ti ho indicato prima e sono andato a Reggio-Emilia dove lavoravo come muratore nei cantieri ma senza contratto e poi andavo a Milano a lavorare come modello, venivo pagato per ogni sfilata che facevo ma sempre in nero. Al tempo vivevo in casa ospitato da amici e così senza avere un titolo di soggiorno sono riuscito
a mantenermi comunque fino a quando nel 2010 sono stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente. Ricordo che la Polizia di Reggio-Emilia è venuta a casa a fare una perquisizione domiciliare e hanno trovato la droga e sono stato arrestato. Sono rimasto in carcere per un anno e due mesi, poi sono uscito nel 2012 e per sei mesi sono andato in Svizzera dove vivevano miei zii e cugini e ho lavorato come carpentiere. Poi sono tornato in Italia perché ero fidanzato con una ragazza di
Napoli che viveva però a Reggio-Emilia. Ci siamo incontrati in un albergo a Piacenza, ma forse perché avevamo consegnato i nostri documenti d'identità alla reception, poco dopo sono sopraggiunti i poliziotti di Piacenza e mi hanno arrestato per altri fatti sempre di droga (cocaina) collegati al primo episodio del 2010 di cui ho detto prima. Così sono rimasto in carcere per altri due anni e 4 mesi. Il
pagina 4 di 12 primo procedimento penale l'ho concluso con un patteggiamento e l'altro pure e dopo aver messo in continuazione i reati ho patteggiato in totale per 3 anni e sei mesi. Quindi, poi, sono uscito, era il
2015, sono tornato a Reggio-Emilia e per un po' di tempo ho frequentato nuovamente la fidanzata di
Napoli, poi ci siamo lasciati e al contempo avevo iniziato a lavorare in un pub di proprietà della convivente di un mio amico siciliano. All'interno del pub, io mi occupavo un po' di tutto e così ho proseguito per tre anni. Durante i quali ho conosciuto mia IE . Ci siamo sposati Persona_1 nel Comune di Reggio-Emilia il 15 gennaio 2017. Ci siamo conosciuti nel pub, lei era una cliente, mi è piaciuta e da lì è nata la nostra relazione. Il 28 maggio 2017 è nato nostro figlio Abbiamo Per_2 preso una casa in affitto dove abbiamo vissuto fino al 2019. Io e abbiamo iniziato ad un certo Per_1 punto a non andare più d'accordo. La colpa, devo essere sincero, è stata mia: in quel periodo è morta mia madre, era rimasta paralizzata a seguito di tre ictus e il suo copro piano piano ha ceduto;
mia sorella è scomparsa sempre nel 2018, non ho più sue notizie;
una notte è uscita di casa in Kosovo senza avvisare nessuno dei miei cinque fratelli e non è più rientrata. Lei si era separata dal marito e nel mio paese i figli vengono affidati al padre e non alla madre che può però andare a far loro visita. Al tempo mia sorella andava a casa dell'ex-marito per vedere la figlia che aveva cinque anni. Abbiamo provato a cercarla, a seguire il solito percorso che lei faceva da un'abitazione all'altra ma non siamo riusciti a trovarla. Dopo tutti questi fatti io ero completamente devastato, non lavoravo più nel pub dalla morte di mia madre avvenuta nel 2018 e sono tornato a drogarmi. I soldi per acquistare la cocaina li prendevo da un po' di risparmi che avevo a volte i miei amici me li davano. Così in casa non ero più di alcun aiuto, mia IE si arrabbiava e aveva ragione, ma litigavamo continuamente e così mia IE a Capodanno del 2018-2019 abbandona la casa e ritorna a vivere con nostro figlio a casa dei miei suoceri che abitavano a meno di un chilometro di distanza. Io non mi rassegnavo però al fatto che lei se ne fosse andata via insieme a nostro figlio e così mi recavo praticamente ogni giorno davanti alla casa dei miei ex-suoceri per vedere ma non me lo consentiva e così litigavamo Per_2 Per_1 sempre. Lei mi ha denunciato per questi fatti, credo di avere diverse denunce sporte da lei nei miei confronti e poi anche da un gruppo di persone con i quali ho litigato perché si sono intromessi in un'occasione perché urlavo
contro
Lei ha proseguito e ha chiesto ed ottenuto a luglio del 2019 Per_1 la separazione giudiziale. Io poi ad aprile del 2019 sono stato nuovamente tratto in arresto per le denunce di maltrattamenti fatte da e ho chiesto ed ottenuto il giudizio abbreviato e sono stato Per_1 condannato dopo sei mesi dal Tribunale di Reggio-Emilia a quattro anni dopo la riduzione di un terzo da sei anni. Ho impugnato la sentenza ma la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la condanna, credo fosse il 2021. Io comunque per tutto il tempo di questo processo sono rimasto in carcere, prima in quello di Reggio-Emilia, e poi a maggio del 2021 in quello di Parma. Non abbiamo presentato ricorso per Cassazione ADR: durante la detenzione è venuta a trovarmi, quasi qualche mese Per_1 dopo l'arresto nel 2019. Mi ha portato mio figlio in carcere, c'erano anche gli assistenti sociali e una psicologa esterna. si sentiva in colpa, volva farmi vedere il bambino ma anche riappacificarsi Per_1 con me. Lei sapeva che io mi ero comportato male con lei perché assumevo la cocaina ma non le ho fatto mai del male. ADR: io sono uscito del carcere di Parma ad ottobre del 2022 e sono tornato a
Reggio-Emilia e ho preso una stanza in affitto a casa di alcuni amici. Ho iniziato nuovamente a lavorare ma questa volta in una salone di parrucchiere grazie ad un mio amico e a sua madre. Devo precisare che nel 2021 era morto uno dei miei fratelli, si era suicidato e così continuavo ad essere un po' depresso. Uscivo comunque con gli amici e una sera stavo ritornando a casa, mi sono trovato circondato da una pattuglia della Polizia ed io mi sono innervosito, ho iniziato ad agitarmi quando gli agenti si sono avvicinati e così da lì mi hanno portato in carcere con l'accusa di resistenza e lesioni. Ho patteggiato la pena ad un anno e 4 mesi, avendo, poi già scontato 13 mesi e avendo ottenuto qualche sconto di pena per la liberazione anticipata, sono uscito dal carcere il 12 marzo 2024 e sono stato nuovamente accolto da e dai suoi genitori. Ora vivo con loro, siamo di nuovo una famiglia Per_1
e io e una coppia a tutti gli effetti. ADR: io con il passaporto posso andare dove voglio ora ma Per_1 io voglio restare con e nostro figlio. Io e lei ne abbiamo parlato tanto, siamo tornati insieme da Per_1
pagina 5 di 12 tanto prima che io uscissi dal carcere. ADR: io sono cambiato, mi presento una volta settimana al
SERd di Reggio-Emilia perché porto il campione di urine, io e ci amiamo. Sto lavorando in nero Per_1 ora e lei ha un contratto a termine fino a settembre 2024 come operaia in una fabbrica. Abbiamo il progetto di trovarci una casa tutta nostra appena la situazione economica di entrambi si stabilizza. Io
e dopo un primo periodo in cui si mostrava nervoso con me, si è calmato e abbiamo un buon Per_2 rapporto ora. ADR: dopo Pasqua di quest'anno io e siamo stati convocati dai Servizi Sociali di Per_1
Reggio-Emilia presso la scuola di che sta concludendo la prima elementare. Le maestre Per_2 volevano conoscere il padre di perché io fino a quel momento ero stato in carcere. ADR: io Per_2 lavoro come carpentiere in nero presso la ditta di un mio conoscente che ho ricontattato dopo che sono uscito dal carcere. Gli ho detto che avevo bisogno di lavorare e così di fatto mi ha assunto, però senza contratto. ADR: so che ha chiesto via mail all'assistente sociale di Reggio-Emilia un nuovo Per_1 appuntamento che dovrebbe essere per il 15 maggio alle ore 8:30. Non so se lei riuscirà ad andarci perché non sa ancora il turno della prossima settimana, nel caso non potesse lei ci andrò io. In verità, gli assistenti ci avevano convocato un'altra volta ma sempre per motivi di lavoro né io né siamo Per_1 riusciti ad andarci”. Acquisita ulteriore documentazione anche d'ufficio (certificato del casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti, relazione degli assistenti sociali di Reggio-Emilia), il giudice si riservava la decisione e in data 4 settembre 2024, a scioglimento della stessa, sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Instaurato il contradditorio nel merito, il non si è costituito in giudizio, Controparte_2 nonostante la regolarità delle comunicazioni/notificazioni, e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Alla successiva udienza del 22 ottobre 2024 sempre dinanzi a questo giudice è stata assunta la testimonianza della IE del ricorrente, sig.ra , la quale ha testualmente dichiarato: Persona_1
“ADR: mi obbligo a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. ADR: io e
abbiamo ripreso oramai da diverso tempo il nostro rapporto sentimentale anche se Pt_1 formalmente risultiamo in regime di separazione legale dal 2019. Appena sistemiamo la nostra situazione alloggiativa vorremmo formalmente richiedere la riconciliazione. Sono andata a fare i colloqui in carcere con lui durante la sua ultima detenzione carceraria, a volte da sola, a volte insieme
a nostro figlio che ora ha sette anni. Quando, poi, è uscito dal cercare a marzo di Per_2 Pt_1 quest'anno abbiamo praticamente da subito ripreso anche la convivenza presso la casa dei miei genitori che nel frattempo mi avevano ripreso con loro. ADR: l'indirizzo che è sulla mia carta d'identità è, in realtà, un indirizzo di fantasia che il Comune dà alle persone irreperibili. L'ultimo indirizzo di via Dante Zanichelli dove la Questura aveva tentato di notificare a il decreto di Pt_1 rigetto corrispondeva all'abitazione che avevamo precedentemente e fino alla separazione avvenuta nel 2019. ADR: io attualmente non lavoro, ho concluso il 20.9.24 di lavorare come operaia presso la ditta PROCTER a Gattatico, è una ditta per la quale confezionavo il prodotto VIAKAL. Ho lavorato lì per due anni, ma poi mi è stato detto che avevo ottenuto la proroga massima del contratto a termine e che comunque avrei dovuto stare a casa per un mese e che poi mi avrebbero riassunto. Io intanto ho presentato domanda per poter ottenere la disoccupazione. Ora io e vogliamo avviare una ditta Pt_1 nostra di assistenza e di pronto intervento H24 nel settore idraulico. ha ottenuto il permesso a Pt_1 seguito della sospensiva e ha aperto la partita IVA. A dicembre prossimo dovremmo anche andare ad abitare in un appartamento situato proprio sopra quello dei miei genitori, abbiamo già dato la caparra di due mesi. Il canone d'affitto sarà di 650,00 euro al mese, escluse le spese condominiali. Ho dei risparmi da parte e comunque la ditta mi riassumerà, ne sono sicura. ADR: gli assistenti sociali sono venuti a casa dei miei genitori e hanno trascorso con me, ed tutto il pomeriggio, mi Pt_1 Per_2 hanno detto che ci saremmo sentiti nuovamente ma fino ad ora non sono stata da loro contattata. Nostro figlio, inizialmente, è stato visitato da uno psicologo dell'ASL di Reggio-Emilia in passato, durante il primo anno di scuola elementare, le sue maestre mi avevano detto che era un bambino un po' iperattivo, quest'anno, che frequenta la seconda elementare, con le stesse maestre ci siamo già
pagina 6 di 12 incontrati due volte e mi hanno detto che è molto cambiato, è diventato più autonomo nella
Per_2 scrittura e nella lettura e mi hanno anche consigliato di fargli praticare con assiduità lo sport. Lo abbiamo iscritto, pertanto, a rugby due volte a settimana e poi, sempre su suggerimento degli assistenti sociali, abbiamo iscritto ad un corso di assistenza alla studio presso un centro sociale nella
Per_2 giornata del venerdì e dove riceve, appunto, il sostegno di volontari. ADR: quando io e ci siamo Pt_1 separati il Tribunale aveva affidato in via esclusiva a me, anche per le questioni penali che
Per_2 ancora coinvolgevano mio marito. Nessun provvedimento né di sospensione né di decadenza dalla responsabilità genitoriale è stato mai adottato nei suoi confronti. Ricordo ancora che all'inizio della penultima, credo, detenzione, nel 2019, dopo la nostra separazione, gli assistenti sociali hanno portato personalmente a far visita a suo padre per due o tre volte;
successivamente ho provveduto io
Per_2
a questo incombente ed è così che io e ci siamo nuovamente riavvicinati. Preciso che in realtà Pt_1 non abbiamo mai smesso di volerci bene ma l'uso in passato di sostanze stupefacenti da parte di
e i suoi problemi con la giustizia avevano reso il clima in casa impossibile e io non riuscivo più Pt_1
a trovare un modo per comunicare con lui senza litigarci. ADR: confermo che, al momento, non abbiamo un appuntamento o una data di convocazione con gli assistenti sociali. La dott.ssa Per_3
è lei che da ultimo ci sta seguendo, ma devo dire che nel corso di questi anni gli incontri sono
[...] stati pochi anche tramite precedenti assistenti sociali di cui non ricordo i nomi proprio perché, ripeto, non abbiamo avuto incontri programmati. Avevo chiesto loro la possibilità di far prendere ad Per_2 qualche seduta di logopedia sempre tramite servizi pubblico ma non siamo stati ancora chiamati.
ADR: ora, da quando è venuto a vivere stabilmente in casa i rapporti tra lui e nostro figlio sono Pt_1 significativamente migliorati;
cerca spessissimo il padre, ogni sabato vanno insieme dal Per_2 barbiere. Quando, poi, è fuori per lavoro lo chiama al telefono per sapere quando Pt_1 Per_2 torna. Posso dire che il clima a casa è sereno. ADR: anche se la casa dei miei genitori è molto grande e andiamo tutti d'accordo, io e abbiamo deciso di trovare un alloggio per conto nostro pur Pt_1 continuando a mantenere lo stretto rapporto con i miei genitori come le ho riferito poc'anzi”. La causa è stata istruita anche con ulteriori produzioni documentali in successive udienze e, poi, differita ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 6 marzo 2025 e, poi, per mancata comparizione delle parti, rinviata, per i medesimi incombenti, all'udienza del 31 marzo 2025; udienza, quest'ultima, in cui questo giudice ha provveduto a rimettere la causa sul ruolo al fine di far richiedere –ed in effetti versato in atti - d'ufficio alla Procura della Repubblica di Bologna il certificato dei carichi pendenti aggiornato del ricorrente, con fissazione di nuova udienza al 12 maggio 2025 e, per richiesta integrazione documentale della difesa, al 25.9.2025; udienza, quest'ultima, nella quale questo giudice, ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma, rimetteva nuovamente la causa sul ruolo al fine di poter acquisire i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del ricorrente;
certificati che venivano acquisiti ex art.. 213 cpc per l'udienza dell'11.12.2025 alla quale però nessuna delle parti compariva, con conseguente successivo differimento all'odierna udienza.
***
Ciò posto, il ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto all'unità familiare in quanto padre di minore cittadino italiano. Essendo intervenuta la separazione giudiziale dei genitori nel 2019, alla luce della produzione documentale sul punto come tutta versata, anche da ultimo, in atti e alla luce della assunzione testimoniale della madre del minore, la norma di riferimento, nella quale va ricompresa la fattispecie in esame, è rappresentata dall'art. 30 comma 1 lett. d) D.lgs 286/98 (e non più anche dall'art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs cit.), come pure reiterato nelle note scritte difensive e in sede d'udienza dalla difesa stessa del ricorrente.
Tale disposizione normativa stabilisce, infatti, che «fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato […] al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione
pagina 7 di 12 che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale secondo la legge italiana».
Al riguardo è pacifico che il ricorrente sia padre di un cittadino italiano, nato in [...] il 28 maggio
2017 (dunque ha oggi otto anni), ed è altresì pacifico che il figlio minore sia attualmente insieme alla madre, quale genitore collocatario del medesimo, presso un immobile ubicato nello stesso stabile dei nonni materni, nonché sede della società edile di cui la madre è rappresentante legale e il padre socio e che a carico del ricorrente vi siano diversi pregiudizi penali come da certificato del casellario giudiziale acquisito anche da ultimo e versato in atti.
Nel provvedimento impugnato, giova ribadire, il Questore della Provincia di Reggio Emilia ha rigettato la richiesta del ricorrente alla luce della mancata convivenza tra i coniugi, della irreperibilità dell'intero nucleo familiare, evidenziando, nel contempo, lo stato detentivo del ricorrente e alcuni suoi pregiudizi penali, dei quali si dirà nel prosieguo.
Sotto il primo profilo, chiarita la norma di riferimento applicabile al caso de quo, si pone la questione se la convivenza configuri o meno un presupposto per il riconoscimento del permesso de quo e in che termini sia richiesta una valutazione, in sede di concessione, revoca o diniego del suo rinnovo, della pericolosità sociale del genitore. Entrambi gli aspetti richiedono un qualche approfondimento sotto il profilo degli specifici presupposti formali del permesso, segnalati nella disposizione dell'art. 30, primo comma lettera d), cit., e, quindi, una valutazione della loro sussistenza nel caso concreto oggetto di causa.
Condizione positiva per il rilascio del permesso de quo è la sussistenza di un rapporto di genitorialità tra lo straniero e la prole minore di nazionalità italiana e residente in Italia. La norma, a differenza di quanto previsto in altre disposizioni del Testo unico in materia di tutela dell'unità familiare, non indica espressamente fra i presupposti per la concessione del permesso la sussistenza di un rapporto di convivenza. Persuade al riguardo l'indirizzo, confermato anche dalla Suprema Corte, per cui la sussistenza di tale presupposto non può desumersi neppure da una lettura logico sistematica delle disposizioni del TUI. L'art. 28 TUI, norma generale e programmatica collocata in apertura del titolo IV dedicato al «diritto all'unita familiare e tutela dei minori», riconosce ai familiari stranieri di cittadini italiani titolari di permesso di soggiorno «il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare», imponendo di privilegiare «in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori […] il superiore interesse del fanciullo», in linea con il dettato dell'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1981, ratificata dalla Legge 27 maggio 1981, n. 386, secondo cui «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche... delle autorità amministrative... l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».
Le disposizioni del detto titolo IV debbono essere interpretate, dunque, sotto il faro e ponendo al centro il superiore interesse del minore. Anche l'istituto previsto dall'art. 30, lett d) TUI deve essere letto alla luce dell'esigenza avvertita dal legislatore di assicurare una speciale protezione ai e alle minori con cittadinanza italiana, che sicuramente ne integra la ratio. Come osservato dalla Corte di Cassazione,
«emerge chiara l'esigenza di tutela del superiore interesse del minore nella circostanza che solo nella lett. d ora citata è consentito il rilascio di permesso di soggiorno anche indipendentemente dalla circostanza che lo straniero sia regolarmente soggiornante e prescindendo da ogni altro valido titolo di soggiorno» (Corte di cassazione Sez. 1-, sentenza del 4 febbraio 2005, n. 2358).
La speciale disposizione è diretta, dunque, ad assicurare una piena protezione della relazione genitoriale e, in particolar modo, del diritto soggettivo dei bambini e delle bambine italiani al mantenimento del rapporto con la propria madre o con il proprio padre, prescindendo del tutto da una valutazione, in sede amministrativa o in questa sede giurisdizionale, dell'effettività dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Tale giudizio sulla responsabilità genitoriale esercitata nei confronti di un cittadino o di una cittadina italiani minorenni è demandato esclusivamente all'Autorità giudiziaria, che può svolgere le opportune valutazioni e assumere la relativa decisione solo in sede di decadenza dalla pagina 8 di 12 detta responsabilità, in un procedimento demandato a un giudice specializzato e che assicura, fra l'altro, il pieno rispetto del diritto del minore di essere ascoltato. Come rilevato dalla S.C. «il diritto non solo "a mantenere", ma anche a "riacquistare l'unità familiare"
(art. 28) è non solo del genitore, ma anche del minore e presuppone proprio una famiglia non unita nè composta da membri conviventi: esso, in favore del minore cittadino italiano il cui interesse superiore deve essere tutelato con priorità, impedisce il rifiuto del permesso al genitore straniero, salvo il caso che abbia perduto la potestà genitoriale» (Corte di Cassazione sentenza n. 2358/2005 cit.). Per tale ragione, coerentemente, la disposizione de qua definisce dunque i presupposti della fattispecie legale con riferimento alla sola persistenza della responsabilità genitoriale, senza richiamare il requisito della convivenza e senza che tale requisito possa introdursi per via ermeneutica. Come osservato dalla S.C., detta esegesi appare confermata, oltre che dalla lettera della norma, anche dal rilievo, di natura sistematica, che «l'aggiunta del comma 1 bis dell'art. 30 del T.U., che regola il permesso nel caso dello straniero coniugato con cittadino italiano, prevedendo che lo stesso sì a rilasciato solo se al matrimonio è seguita la convivenza, di cui alla L. 9 ottobre 2002 n. 222, conferma che la coabitazione
è necessaria per legge solo per lo straniero che contragga matrimonio con cittadino italiano e non per il genitore che vuole ricongiungersi al figlio minore» (Corte di cassazione, sentenza n. 2358/2005, cit.). Fuori dall'ipotesi della decadenza dalla responsabilità genitoriale, è escluso che l'autorità amministrativa prima, e il giudice del ricorso poi, possano spingersi a valutare l'interesse del minore, verificando in che termini sia esercitata la detta responsabilità, se vi sia convivenza o meno, se permangano o meno rilevanti rapporti fra, nella specie, la bambina italiana e i suoi genitori. La disposizione, in funzione di una rafforzata tutela dei diritti soggettivi dei e delle minori con cittadinanza italiana, prevede invero una protezione piena e inderogabile della relazione genitoriale e filiale, sul presupposto che persino in carenza di convivenza o di effettive e costanti rapporti il bambino o la bambina sono titolari di un diritto soggettivo inderogabile, anche in termini di chances di ricostruzione di una relazione allo stato claudicante o incerta con uno/a dei propri genitori. Anche nell'ipotesi in cui tale relazione si sia interrotta o si sia sfaldata, il sistema tende a predisporre ogni intervento funzionale alla ricostruzione del rapporto, sul presupposto che il migliore interesse dei minori risieda sempre nel mantenimento della bigenitorialità e di un proficuo rapporto con entrambi i genitori. A tale diritto soggettivo del bambino corrisponde la responsabilità del genitore, declinata in termini, prima che di diritti, di doveri di accudimento, cura, educazione e di contributo al suo mantenimento. Come rilevato, dunque, dalla Suprema Corte, sino a che sussista la responsabilità genitoriale, il diritto soggettivo del minore è inderogabile e la sola condizione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno
è rappresentata da una pronuncia giurisdizionale di decadenza della responsabilità genitoriale, all'esito di un procedimento che assicura un adeguato vaglio del suo interesse (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 2358/2005, cit., per cui «ai sensi del testo unico sull'immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero, approvato con il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, allorquando il genitore straniero chieda il permesso di soggiorno per recuperare l'unità familiare con un figlio minore cittadino italiano e residente in Italia, con il quale egli non conviva, la carenza di coabitazione o convivenza con il minore non è, salvo il caso di perdita della potestà genitoriale secondo la legge interna, ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, anche in difetto del titolo per ottenerlo»).
Nel caso di specie, dunque, la carenza di convivenza fra padre e figlio contestata ab initio da parte resistente, qui rimasta contumace, nel provvedimento impugnato e la attuale coabitazione, poi, del nucleo familiare presso il medesimo immobile (immobile ubicato al medesimo indirizzo e al medesimo numero civico della società di cui la madre del minore è amministratore unico e il ricorrente socio unico), non è un presupposto per il richiesto permesso di soggiorno, che in costanza di responsabilità genitoriale andrebbe concesso. Sotto il secondo profilo, quello della irreperibilità dell'intero nucleo familiare, lo stesso può intendersi superato dalle evenienze documentali in atti (relazione servizi sociali, certificati di residenza).
Riguardo al presupposto della pericolosità sociale, va osservato quanto segue.
pagina 9 di 12 Il co. 3 dell'art. 28 TUI, norma generale e programmatica collocata in apertura del titolo IV del D.lgs. 286/1998, dedicato al diritto all'unita familiare e alla tutela dei minori, impone di privilegiare, “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori […] il superiore interesse del fanciullo”. La ratio dell'istituto previsto dall'art. 30, lett d) D.lgs 286/98 si individua nell'esigenza di assicurare una speciale protezione della famiglia in generale e dei figli minori cittadini italiani in particolare, in linea con il dettato dell'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1981, ratificata dalla Legge 27 maggio
1981, n. 386, secondo cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche...delle autorità amministrative... l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente". Tali esigenze sono state considerate così irrinunciabili che parte di giurisprudenza ha affermato che il permesso ex art. 30 lett d) è incondizionato, nel senso che l'eventuale giudizio di pericolosità del genitore non potrà impedire il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso, la cui sola condizione ostativa è rappresentata dalla pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale (cfr. Cass. civ., 4 febbraio 2005, n. 2358). Deve tuttavia rilevarsi che altra parte della giurisprudenza, proprio richiamando la norma d'indirizzo generale di cui all'art. 3 della Convenzione di New York 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (ratificata dalla L. 27 maggio
1991, n. 176, richiamata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 28), osserva che essa “prescrive sì che gli Stati vigilino affinché il minore non sia separato dai genitori, ma fa comunque salva l'ipotesi in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti legittimamente adottati da uno Stato-parte”. Pertanto, "nel caso in cui lo straniero sia colpito da un provvedimento di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non sono di per sé recessive rispetto all'interesse, pur preminente, del fanciullo" (Sez. 1, Sentenza n. 4197 del 19/02/2008, Rv. 602385-01). Pur facendo riferimento, nella sentenza da ultimo citata, al provvedimento di espulsione, la Corte sottolinea che, laddove la separazione tra genitore e figlio derivi da un provvedimento legittimamente adottato dallo
Stato, non è possibile, per il giudicante, far prevalere nel suddetto bilanciamento l'interesse del fanciullo ex se considerato rispetto all'interesse al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza pubblica. Ritenuto da questo giudice che il diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 lett. d) D.lgs 286/98 non sia incondizionato e, cioè, che non sia sufficiente accertare il rapporto di filiazione tra genitore straniero e minore italiano e l'assenza di un provvedimento di revoca della potestà genitoriale. La valutazione della pericolosità sociale dello straniero rappresenta un dato imprescindibile. Basti a tal fine considerare la stessa CEDU, all'art. 8, riconosce il diritto alla vita privata e familiare in modo non assoluto e incondizionato: accertata l'esistenza della vita privata e familiare, il passo successivo è rappresentato dalla verifica se da parte dello Stato vi sia stata un'ingerenza e se essa sia ammissibile ai sensi dell'art. 8 § 2. L'art. 8 § 2, infatti, ammette che il diritto sancito nel § 1 subisca delle limitazioni che “[...] are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others”. La CEDU impone, quindi, un bilanciamento di interessi che dovrà necessariamente effettuarsi caso per caso;
le eccezioni al riconoscimento del diritto devono essere interpretate in modo restrittivo secondo il criterio della necessarietà dell'ingerenza e della sua proporzionalità. La conclusione della necessarietà della valutazione è conforme al dato normativo che deve essere letto sistematicamente e non atomisticamente, considerando le disposizioni di cui agli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 19, comma 2, lett. c) TUI. I primi due articoli, applicabili a permessi di soggiorno di qualsivoglia natura, e il terzo, applicabile al familiare irregolare convivente di cittadino italiano – di cui l'art. 30 lett. d) parrebbe costituire una deroga alla necessità del requisito della convivenza (essendo comunque rilasciabile all'irregolare) – dimostrano l'ineludibile esigenza, in ogni caso, di verifica della pericolosità. Il criterio per la valutazione in concreto della pericolosità sociale e il suo bilanciamento con il diritto all'unità
pagina 10 di 12 familiare, nell'uno (art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs 286/98) e nell'altro caso (art. 30 comma 1 lett. d) DTUI), è, pertanto, del tutto sovrapponibile.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente risulta essere stato condannato (anche con alias) con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia divenuta irrevocabile il 22/05/2012 per il reato di cui all'art. 116 comma 13 (guida di veicolo senza patente) del d.l.vo 30/4/1992 N. 285 commesso il 13/5/2009 in ipotesi contravvenzionale depenalizzata ai sensi del D.L.VO 15 GENNAIO 2016, N. 8; CP_4 con decreto penale del 15/03/2012 del G.i.p. Tribunale di Parma divenuto esecutivo in data 24/01/2013 per il reato di cui all'art. 650 (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) commesso il 18/12/2008 in Parma alla pena dell'ammenda di 100,00 euro: ipotesi contravvenzionale;
con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti- cd patteggiamento allargato (art. 444, 445 cpp) del G.i.p. Tribunale di Reggio Emilia irrevocabile il 23/03/2013 per i reati, in continuazione, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di cui agli artt. 81 cp, Art. 73 comma 1, comma 1 bis D.P.R.
9/10/1990 N. 309 (commesso dal settembre 2009 e fino a dicembre 2011 in alla pena CP_4 della reclusione anni 3 mesi 6, multa 18.000,00 euro;
pena, poi, ridotta a anni 2 mesi 5 giorni 13, multa
18.000,00 euro a seguito di provvedimento di cumulo in data 29.5.2013 con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia (ulteriore riduzione di pena di 45 gg dal
01/11/2012 al 01/05/2013 per liberazione anticipata;
con sentenza del Tribunale di Piacenza irrevocabile il 08/01/2014 per il reato di cui all'art. 13 comma 13D. D.L.vo 25/07/1998 n. 286
(accertato il 1/11/2012 in Piacenza) alla pena della reclusione mesi 5 giorni 10, pena rideterminata in anni 2 di reclusione mesi 10 giorni 23, multa 18.000,00 euro con successivo ulteriore sconto di pena per liberazione anticipata di 150 gg.; con sentenza c.d di patteggiamento del 16/04/2014 emessa dal
Tribunale di Reggio Emilia irrevocabile il 09/11/2014 per il reato (contravvenzionale) di emissione di fumo ed esalazioni ex art. 674 cp commesso il 24/6/2011 in alla pena dell'ammenda di CP_4
120,00 euro;
con sentenza del 14.2.2020 della Corte di Appello di Bologna irrevocabile il 02/09/2020 per i reati continuati di cui agli artt. 572, lesione personale continuata, sequestro di persona e tentata violenza privata, fatti commessi a nell'arco temporale tra il 2016 e il 2019 alla
CP_4 reclusione di anni 4 (pena, poi, ridotta per riconoscimento di 180 gg di liberazione anticipata); con sentenza del 2/05/2022 del giudice di pace di irrevocabile il 23/06/2022 per il reato di
CP_4 violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio entro il termine stabilito di cui all'art. 14 comma 5 D.L.vo 25/07/1998 n. 286 (accertato il 26/9/2016 in alla multa di 10.000,00
CP_4 euro;
in data 21/04/2023 con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del Tribunale di Reggio Emilia irrevocabile il 07/05/2023 per il reato in continuazione di cui all'art. 337 cpc per resistenza a pubblico ufficiale Art. 337 C.P. (commesso il 11/2/2023 in
CP_4
e il 13/12/2022 in alla pena della reclusione di anni 1 e mesi 4 (pena poi ridotta
[...] CP_4 di 90 gg per liberazione anticipata). Si ritiene, pertanto, che non si possa, allo stato, affermare che la pericolosità del ricorrente sia cessata, come invocato dalla difesa nel ricorso, ma che la stessa appaia affievolita e tale da non sopravanzare al momento il diritto alla vita privata e familiare del ricorrente: alla luce dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti così come aggiornati in atti, molti reati appaiono risalenti nel tempo anche se gravi e, per altra parte, e precisamente per i due episodi di resistenza a pubblico ufficiale di più recente commissione, il ricorrente ha già concluso di espiare la sua pena nel marzo del 2024 come documentato in atti. Risulta esservi a carico del ricorrente un unico procedimento ancora sub judice per un fatto risalente al 2019 relativo ad un episodio di lesioni volontarie aggravate, per il quale è in corso di svolgimento l'istruttoria dibattimentale di primo grado. Dalla valutazione congiunta di quanto sopra, pertanto, mentre non si può escludere una generica pericolosità del ricorrente, verosimilmente ancora non pienamente capace di autocontrollo e di adeguarsi alle regole del vivere civile, deve tuttavia prendersi atto che si tratta di reati che, per quanto espressione di una pericolosità per la sicurezza pubblica, non appaiono assurgere al livello di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, secondo i parametri indicati da Cass., ord.,
pagina 11 di 12 sez. VI, 07.10.2011, n. 20719 (dove motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico vengono descritti quelli «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata» (…), che «soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente» con cittadino italiano). In ogni caso, senza negare, lo si ribadisce, la sussistenza di una generica pericolosità in capo al ricorrente, va considerato, altresì, il disposto dell'art. 5, co. 5, d.lgs. 286/1998 che dispone che
“nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto […] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Il bilanciamento tra gli interessi pubblici e l'interesse alla vita privata e familiare dello straniero non può che condurre alla prevalenza di quest'ultimo, considerata la tenera età del bambino e il suo diritto a mantenere una relazione con il padre come da relazione sociale da ultimo acquisita che, unitamente alle ulteriori acquisizioni probatorie in atti, ha comunque dato atto dell'effettività del legame familiare intercorrente tra l'odierno istante e il bambino. Da ultimo, occorre evidenziare, per completezza, gli sforzi che il ricorrente sta compiendo al fine di poter reperire una stabile occupazione lavorativa, allo stato ancora in fase iniziale. Quanto, poi, ai legami con il Paese d'origine, il ricorrente ormai è lontano da diciotto anni con l'effetto che necessariamente essi saranno, in buona parte, affievoliti.
La valutazione congiunta degli elementi sopra esaminati conduce ad affermare la prevalenza dell'interesse alla sua unità familiare rispetto all'esigenza di tutela della sicurezza pubblica.
Ribadendo che i reati astrattamente ostativi rappresentano elementi che possono giustificare il diniego di rinnovo all'esito di una valutazione discrezionale che deve mettere in comparazione l'interesse pubblico con l'interesse all'unità del nucleo familiare, nella fattispecie in esame la preferenza accordata dall'autorità di pubblica sicurezza alle esigenze pubblicistiche rispetto al diritto alla tutela dell'unità familiare (come delineato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatto proprio dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost.) non appare legittima con riferimento ai criteri della proporzionalità e dell'adeguatezza. E', comunque, bene chiarire che l'accertamento in questa sede del diritto all'unità familiare non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto. Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
In considerazione, infine, della contumacia di parte resistente si ritengono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 terdecies cpc, ogni altra istanza o eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, ACCERTA il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, comma sesto D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e, per l'effetto, ANNULLA il provvedimento impugnato;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bologna, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. AZ Belardinelli
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2728/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
EMILIA Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO/I
ER HI
INTERVENUTO
Oggi 18 dicembre 2025 ad ore 9:30 si è aperto il verbale di udienza della causa in epigrafe.
L'udienza odierna è celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal agli operatori della rete giustizia ed accessibile anche da Controparte_3 utenti esterni all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 83 co VII lett f) DL n. 18/2020 –come convertito e successivamente modificato -e delle Linee Guida Vincolanti diramate dal Presidente del Tribunale di
Bologna il 7/5/2020.
La convocazione per la presente udienza è stata effettuata mediante decreto comunicato alle parti dalla cancelleria e contenente l'indicazione del giorno e dell'ora per la connessione da remoto e il link personale per l'accesso alla “stanza virtuale di udienza” del Giudice.
Tanto premesso, si procede alla identificazione dei presenti e alle conseguenti attività processuali.
Dinanzi al dott. AZ Belardinelli, sono comparsi:
Per 'avv. SHAKAJ VALBONA Parte_1
Per nessuno Controparte_4
Per nessuno Controparte_2
Il procuratore delle parti collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la pagina 1 di 12 funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte precisa le conclusioni come da ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso e riportandosi a tutta la documentazione versata in atti. Invitata da questo giudice, dichiara sin d'ora di autorizzare la lettura della sentenza in propria assenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e uscitone provvede come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nell'assenza della parte autorizzata ad abbandonare la stanza virtuale d'udienza.
Il Giudice
dott. AZ Belardinelli
Verbale chiuso ad ore 16:10
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AZ Belardinelli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2728/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SHAKAJ VALBONA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE PIAVE N. 39 42121 REGGIO EMILIApresso il difensore avv. SHAKAJ VALBONA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_4 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto in data 26 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente sig.
, nato il [...] a [...] ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di Parte_1 accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del Questore della Provincia di Reggio Emilia emesso in data 18.01.2024 e notificato in data 23.01.2024, con cui è stata respinta la domanda di rilascio di un foglio di soggiorno per motivi familiari. A fondamento della propria domanda, parte ricorrente ha dedotto di essere stato titolare di permesso di soggiorno per “motivi familiari” sin dal 6.01.2017 e fino al il 19.01.2020 (scadenza del rinnovo) in quanto coniuge di cittadina italiana, sig.ra
, e padre del minore cittadino italiano (nato il [...]); di avere Persona_1 Persona_2 chiesto il rilascio di un foglio di soggiorno per motivi familiari ma di aver ricevuto il provvedimento qui impugnato nel quale, però, l'organo questorile avrebbe errato nella qualificazione giuridica della sua istanza valutabile non già ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs. 286/98 e dell'art. 28 lettera b) D.P.R. 394/99 ma ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. d) del D.lgs. 286/98, secondo cui “Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: (…) d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal
pagina 3 di 12 caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana”. La difesa ha evidenziato, altresì, un non corretto bilanciamento con la valutazione della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari;
vincoli asseritamente non venuti meno per il provvedimento di separazione giudiziale instaurato davanti al Tribunale di Reggio Emilia nell'anno 2019 ed il conseguente affido esclusivo del figlio alla madre, alla luce della permanenza, comunque, in capo al padre, della responsabilità genitoriale e della regolamentazione, disposta nel citato provvedimento, dal medesimo Tribunale dei rapporti del padre con il figlio a mezzo dei competenti Servizi sociali;
né per la reclusione carceraria avvenuta nel 2023 del ricorrente per definitività della sentenza di condanna ex art. 444 cpc per il reato continuato di resistenza a pubblico ufficiale attese, da un lato, le visite avvenute nell'istituto penitenziario dell'ex-coniuge insieme al figlio, nonché, dall'altro, l'avvenuta scarcerazione del predetto a marzo del 2024 e l'attuale coabitazione/convivenza con la madre del minore e i di lei genitori, nonché con il figlio stesso.
Nel provvedimento impugnato il Questore della Provincia di Reggio Emilia ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi ai sensi dell'art. 19 comma 2, lett. c) D.lgs 286/98; ritenendo la stessa improponibile per difetto di uno dei requisiti normativamente richiesti dalla citata disposizione e, precisamente, per mancata convivenza tra il ricorrente e i propri congiunti ed irreperibilità dell'intero nucleo familiare nel dichiarato luogo di residenza. Parte resistente ha, altresì, evidenziato la circostanza dell'avvenuta trasmissione della domanda da parte del ricorrente tramite l'ufficio a ciò preposto presso la Casa Circondariale di Reggio-Emilia dove lo stesso risultava stare scontando la pena detentiva a seguito dell'arresto avvenuto l'11.2.23 per i reati di cui agli artt. 336 co. 1 cpc e 339 co. 1 nn. 1 e 3 (violenza/ minaccia aggravata a pubblico ufficiale). Ritenuta l'insussistenza dei presupposti per provvedere inaudita altera parte questo giudice (delegato alla trattazione e alla definizione del presente procedimento: v. atto di delega del 4.3.24 in atti) ha provveduto a fissare udienza. All'udienza del 7 maggio 2024 questo giudice ha provveduto ad ascoltare il ricorrente, il quale ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: io sono originario del Kosovo, dove sono nato il [...] e sono entrato per la prima volta in Italia nel 2004, non avevo nessun parente qui in Italia. Sono arrivato a
Roma da Trieste, ho seguito la rotta balcanica per giungere qui. Nel mio paese la situazione era pericolosa, mio padre era morto in guerra, e allora sono venuto qui in Italia da amici per cercare lavoro. Quando sono partito dal Kosovo mio fratello maggiore viveva già in Svezia ma prima di andare da lui volevo provare da solo a trovare una mia sistemazione. Ero clandestino, non avevo documenti, ho presentato domanda di asilo politico a Roma che mi è stato concesso ma poi revocato nel 2007 perché ero andato in Romania per un mese a trovare la mia fidanzata che avevo conosciuto qui in Italia, e al rientro in aeroporto qui a Bologna sono stato fermato dalle autorità e mandato nuovamente in Romania perché avevo un visto per rimanere lì ancora valido. Dopo qualche giorno sono rientrato in Italia non più in aereo ma a piedi attraverso la solita rotta che ti ho indicato prima e sono andato a Reggio-Emilia dove lavoravo come muratore nei cantieri ma senza contratto e poi andavo a Milano a lavorare come modello, venivo pagato per ogni sfilata che facevo ma sempre in nero. Al tempo vivevo in casa ospitato da amici e così senza avere un titolo di soggiorno sono riuscito
a mantenermi comunque fino a quando nel 2010 sono stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente. Ricordo che la Polizia di Reggio-Emilia è venuta a casa a fare una perquisizione domiciliare e hanno trovato la droga e sono stato arrestato. Sono rimasto in carcere per un anno e due mesi, poi sono uscito nel 2012 e per sei mesi sono andato in Svizzera dove vivevano miei zii e cugini e ho lavorato come carpentiere. Poi sono tornato in Italia perché ero fidanzato con una ragazza di
Napoli che viveva però a Reggio-Emilia. Ci siamo incontrati in un albergo a Piacenza, ma forse perché avevamo consegnato i nostri documenti d'identità alla reception, poco dopo sono sopraggiunti i poliziotti di Piacenza e mi hanno arrestato per altri fatti sempre di droga (cocaina) collegati al primo episodio del 2010 di cui ho detto prima. Così sono rimasto in carcere per altri due anni e 4 mesi. Il
pagina 4 di 12 primo procedimento penale l'ho concluso con un patteggiamento e l'altro pure e dopo aver messo in continuazione i reati ho patteggiato in totale per 3 anni e sei mesi. Quindi, poi, sono uscito, era il
2015, sono tornato a Reggio-Emilia e per un po' di tempo ho frequentato nuovamente la fidanzata di
Napoli, poi ci siamo lasciati e al contempo avevo iniziato a lavorare in un pub di proprietà della convivente di un mio amico siciliano. All'interno del pub, io mi occupavo un po' di tutto e così ho proseguito per tre anni. Durante i quali ho conosciuto mia IE . Ci siamo sposati Persona_1 nel Comune di Reggio-Emilia il 15 gennaio 2017. Ci siamo conosciuti nel pub, lei era una cliente, mi è piaciuta e da lì è nata la nostra relazione. Il 28 maggio 2017 è nato nostro figlio Abbiamo Per_2 preso una casa in affitto dove abbiamo vissuto fino al 2019. Io e abbiamo iniziato ad un certo Per_1 punto a non andare più d'accordo. La colpa, devo essere sincero, è stata mia: in quel periodo è morta mia madre, era rimasta paralizzata a seguito di tre ictus e il suo copro piano piano ha ceduto;
mia sorella è scomparsa sempre nel 2018, non ho più sue notizie;
una notte è uscita di casa in Kosovo senza avvisare nessuno dei miei cinque fratelli e non è più rientrata. Lei si era separata dal marito e nel mio paese i figli vengono affidati al padre e non alla madre che può però andare a far loro visita. Al tempo mia sorella andava a casa dell'ex-marito per vedere la figlia che aveva cinque anni. Abbiamo provato a cercarla, a seguire il solito percorso che lei faceva da un'abitazione all'altra ma non siamo riusciti a trovarla. Dopo tutti questi fatti io ero completamente devastato, non lavoravo più nel pub dalla morte di mia madre avvenuta nel 2018 e sono tornato a drogarmi. I soldi per acquistare la cocaina li prendevo da un po' di risparmi che avevo a volte i miei amici me li davano. Così in casa non ero più di alcun aiuto, mia IE si arrabbiava e aveva ragione, ma litigavamo continuamente e così mia IE a Capodanno del 2018-2019 abbandona la casa e ritorna a vivere con nostro figlio a casa dei miei suoceri che abitavano a meno di un chilometro di distanza. Io non mi rassegnavo però al fatto che lei se ne fosse andata via insieme a nostro figlio e così mi recavo praticamente ogni giorno davanti alla casa dei miei ex-suoceri per vedere ma non me lo consentiva e così litigavamo Per_2 Per_1 sempre. Lei mi ha denunciato per questi fatti, credo di avere diverse denunce sporte da lei nei miei confronti e poi anche da un gruppo di persone con i quali ho litigato perché si sono intromessi in un'occasione perché urlavo
contro
Lei ha proseguito e ha chiesto ed ottenuto a luglio del 2019 Per_1 la separazione giudiziale. Io poi ad aprile del 2019 sono stato nuovamente tratto in arresto per le denunce di maltrattamenti fatte da e ho chiesto ed ottenuto il giudizio abbreviato e sono stato Per_1 condannato dopo sei mesi dal Tribunale di Reggio-Emilia a quattro anni dopo la riduzione di un terzo da sei anni. Ho impugnato la sentenza ma la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la condanna, credo fosse il 2021. Io comunque per tutto il tempo di questo processo sono rimasto in carcere, prima in quello di Reggio-Emilia, e poi a maggio del 2021 in quello di Parma. Non abbiamo presentato ricorso per Cassazione ADR: durante la detenzione è venuta a trovarmi, quasi qualche mese Per_1 dopo l'arresto nel 2019. Mi ha portato mio figlio in carcere, c'erano anche gli assistenti sociali e una psicologa esterna. si sentiva in colpa, volva farmi vedere il bambino ma anche riappacificarsi Per_1 con me. Lei sapeva che io mi ero comportato male con lei perché assumevo la cocaina ma non le ho fatto mai del male. ADR: io sono uscito del carcere di Parma ad ottobre del 2022 e sono tornato a
Reggio-Emilia e ho preso una stanza in affitto a casa di alcuni amici. Ho iniziato nuovamente a lavorare ma questa volta in una salone di parrucchiere grazie ad un mio amico e a sua madre. Devo precisare che nel 2021 era morto uno dei miei fratelli, si era suicidato e così continuavo ad essere un po' depresso. Uscivo comunque con gli amici e una sera stavo ritornando a casa, mi sono trovato circondato da una pattuglia della Polizia ed io mi sono innervosito, ho iniziato ad agitarmi quando gli agenti si sono avvicinati e così da lì mi hanno portato in carcere con l'accusa di resistenza e lesioni. Ho patteggiato la pena ad un anno e 4 mesi, avendo, poi già scontato 13 mesi e avendo ottenuto qualche sconto di pena per la liberazione anticipata, sono uscito dal carcere il 12 marzo 2024 e sono stato nuovamente accolto da e dai suoi genitori. Ora vivo con loro, siamo di nuovo una famiglia Per_1
e io e una coppia a tutti gli effetti. ADR: io con il passaporto posso andare dove voglio ora ma Per_1 io voglio restare con e nostro figlio. Io e lei ne abbiamo parlato tanto, siamo tornati insieme da Per_1
pagina 5 di 12 tanto prima che io uscissi dal carcere. ADR: io sono cambiato, mi presento una volta settimana al
SERd di Reggio-Emilia perché porto il campione di urine, io e ci amiamo. Sto lavorando in nero Per_1 ora e lei ha un contratto a termine fino a settembre 2024 come operaia in una fabbrica. Abbiamo il progetto di trovarci una casa tutta nostra appena la situazione economica di entrambi si stabilizza. Io
e dopo un primo periodo in cui si mostrava nervoso con me, si è calmato e abbiamo un buon Per_2 rapporto ora. ADR: dopo Pasqua di quest'anno io e siamo stati convocati dai Servizi Sociali di Per_1
Reggio-Emilia presso la scuola di che sta concludendo la prima elementare. Le maestre Per_2 volevano conoscere il padre di perché io fino a quel momento ero stato in carcere. ADR: io Per_2 lavoro come carpentiere in nero presso la ditta di un mio conoscente che ho ricontattato dopo che sono uscito dal carcere. Gli ho detto che avevo bisogno di lavorare e così di fatto mi ha assunto, però senza contratto. ADR: so che ha chiesto via mail all'assistente sociale di Reggio-Emilia un nuovo Per_1 appuntamento che dovrebbe essere per il 15 maggio alle ore 8:30. Non so se lei riuscirà ad andarci perché non sa ancora il turno della prossima settimana, nel caso non potesse lei ci andrò io. In verità, gli assistenti ci avevano convocato un'altra volta ma sempre per motivi di lavoro né io né siamo Per_1 riusciti ad andarci”. Acquisita ulteriore documentazione anche d'ufficio (certificato del casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti, relazione degli assistenti sociali di Reggio-Emilia), il giudice si riservava la decisione e in data 4 settembre 2024, a scioglimento della stessa, sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Instaurato il contradditorio nel merito, il non si è costituito in giudizio, Controparte_2 nonostante la regolarità delle comunicazioni/notificazioni, e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Alla successiva udienza del 22 ottobre 2024 sempre dinanzi a questo giudice è stata assunta la testimonianza della IE del ricorrente, sig.ra , la quale ha testualmente dichiarato: Persona_1
“ADR: mi obbligo a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. ADR: io e
abbiamo ripreso oramai da diverso tempo il nostro rapporto sentimentale anche se Pt_1 formalmente risultiamo in regime di separazione legale dal 2019. Appena sistemiamo la nostra situazione alloggiativa vorremmo formalmente richiedere la riconciliazione. Sono andata a fare i colloqui in carcere con lui durante la sua ultima detenzione carceraria, a volte da sola, a volte insieme
a nostro figlio che ora ha sette anni. Quando, poi, è uscito dal cercare a marzo di Per_2 Pt_1 quest'anno abbiamo praticamente da subito ripreso anche la convivenza presso la casa dei miei genitori che nel frattempo mi avevano ripreso con loro. ADR: l'indirizzo che è sulla mia carta d'identità è, in realtà, un indirizzo di fantasia che il Comune dà alle persone irreperibili. L'ultimo indirizzo di via Dante Zanichelli dove la Questura aveva tentato di notificare a il decreto di Pt_1 rigetto corrispondeva all'abitazione che avevamo precedentemente e fino alla separazione avvenuta nel 2019. ADR: io attualmente non lavoro, ho concluso il 20.9.24 di lavorare come operaia presso la ditta PROCTER a Gattatico, è una ditta per la quale confezionavo il prodotto VIAKAL. Ho lavorato lì per due anni, ma poi mi è stato detto che avevo ottenuto la proroga massima del contratto a termine e che comunque avrei dovuto stare a casa per un mese e che poi mi avrebbero riassunto. Io intanto ho presentato domanda per poter ottenere la disoccupazione. Ora io e vogliamo avviare una ditta Pt_1 nostra di assistenza e di pronto intervento H24 nel settore idraulico. ha ottenuto il permesso a Pt_1 seguito della sospensiva e ha aperto la partita IVA. A dicembre prossimo dovremmo anche andare ad abitare in un appartamento situato proprio sopra quello dei miei genitori, abbiamo già dato la caparra di due mesi. Il canone d'affitto sarà di 650,00 euro al mese, escluse le spese condominiali. Ho dei risparmi da parte e comunque la ditta mi riassumerà, ne sono sicura. ADR: gli assistenti sociali sono venuti a casa dei miei genitori e hanno trascorso con me, ed tutto il pomeriggio, mi Pt_1 Per_2 hanno detto che ci saremmo sentiti nuovamente ma fino ad ora non sono stata da loro contattata. Nostro figlio, inizialmente, è stato visitato da uno psicologo dell'ASL di Reggio-Emilia in passato, durante il primo anno di scuola elementare, le sue maestre mi avevano detto che era un bambino un po' iperattivo, quest'anno, che frequenta la seconda elementare, con le stesse maestre ci siamo già
pagina 6 di 12 incontrati due volte e mi hanno detto che è molto cambiato, è diventato più autonomo nella
Per_2 scrittura e nella lettura e mi hanno anche consigliato di fargli praticare con assiduità lo sport. Lo abbiamo iscritto, pertanto, a rugby due volte a settimana e poi, sempre su suggerimento degli assistenti sociali, abbiamo iscritto ad un corso di assistenza alla studio presso un centro sociale nella
Per_2 giornata del venerdì e dove riceve, appunto, il sostegno di volontari. ADR: quando io e ci siamo Pt_1 separati il Tribunale aveva affidato in via esclusiva a me, anche per le questioni penali che
Per_2 ancora coinvolgevano mio marito. Nessun provvedimento né di sospensione né di decadenza dalla responsabilità genitoriale è stato mai adottato nei suoi confronti. Ricordo ancora che all'inizio della penultima, credo, detenzione, nel 2019, dopo la nostra separazione, gli assistenti sociali hanno portato personalmente a far visita a suo padre per due o tre volte;
successivamente ho provveduto io
Per_2
a questo incombente ed è così che io e ci siamo nuovamente riavvicinati. Preciso che in realtà Pt_1 non abbiamo mai smesso di volerci bene ma l'uso in passato di sostanze stupefacenti da parte di
e i suoi problemi con la giustizia avevano reso il clima in casa impossibile e io non riuscivo più Pt_1
a trovare un modo per comunicare con lui senza litigarci. ADR: confermo che, al momento, non abbiamo un appuntamento o una data di convocazione con gli assistenti sociali. La dott.ssa Per_3
è lei che da ultimo ci sta seguendo, ma devo dire che nel corso di questi anni gli incontri sono
[...] stati pochi anche tramite precedenti assistenti sociali di cui non ricordo i nomi proprio perché, ripeto, non abbiamo avuto incontri programmati. Avevo chiesto loro la possibilità di far prendere ad Per_2 qualche seduta di logopedia sempre tramite servizi pubblico ma non siamo stati ancora chiamati.
ADR: ora, da quando è venuto a vivere stabilmente in casa i rapporti tra lui e nostro figlio sono Pt_1 significativamente migliorati;
cerca spessissimo il padre, ogni sabato vanno insieme dal Per_2 barbiere. Quando, poi, è fuori per lavoro lo chiama al telefono per sapere quando Pt_1 Per_2 torna. Posso dire che il clima a casa è sereno. ADR: anche se la casa dei miei genitori è molto grande e andiamo tutti d'accordo, io e abbiamo deciso di trovare un alloggio per conto nostro pur Pt_1 continuando a mantenere lo stretto rapporto con i miei genitori come le ho riferito poc'anzi”. La causa è stata istruita anche con ulteriori produzioni documentali in successive udienze e, poi, differita ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 6 marzo 2025 e, poi, per mancata comparizione delle parti, rinviata, per i medesimi incombenti, all'udienza del 31 marzo 2025; udienza, quest'ultima, in cui questo giudice ha provveduto a rimettere la causa sul ruolo al fine di far richiedere –ed in effetti versato in atti - d'ufficio alla Procura della Repubblica di Bologna il certificato dei carichi pendenti aggiornato del ricorrente, con fissazione di nuova udienza al 12 maggio 2025 e, per richiesta integrazione documentale della difesa, al 25.9.2025; udienza, quest'ultima, nella quale questo giudice, ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma, rimetteva nuovamente la causa sul ruolo al fine di poter acquisire i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del ricorrente;
certificati che venivano acquisiti ex art.. 213 cpc per l'udienza dell'11.12.2025 alla quale però nessuna delle parti compariva, con conseguente successivo differimento all'odierna udienza.
***
Ciò posto, il ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto all'unità familiare in quanto padre di minore cittadino italiano. Essendo intervenuta la separazione giudiziale dei genitori nel 2019, alla luce della produzione documentale sul punto come tutta versata, anche da ultimo, in atti e alla luce della assunzione testimoniale della madre del minore, la norma di riferimento, nella quale va ricompresa la fattispecie in esame, è rappresentata dall'art. 30 comma 1 lett. d) D.lgs 286/98 (e non più anche dall'art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs cit.), come pure reiterato nelle note scritte difensive e in sede d'udienza dalla difesa stessa del ricorrente.
Tale disposizione normativa stabilisce, infatti, che «fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato […] al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione
pagina 7 di 12 che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale secondo la legge italiana».
Al riguardo è pacifico che il ricorrente sia padre di un cittadino italiano, nato in [...] il 28 maggio
2017 (dunque ha oggi otto anni), ed è altresì pacifico che il figlio minore sia attualmente insieme alla madre, quale genitore collocatario del medesimo, presso un immobile ubicato nello stesso stabile dei nonni materni, nonché sede della società edile di cui la madre è rappresentante legale e il padre socio e che a carico del ricorrente vi siano diversi pregiudizi penali come da certificato del casellario giudiziale acquisito anche da ultimo e versato in atti.
Nel provvedimento impugnato, giova ribadire, il Questore della Provincia di Reggio Emilia ha rigettato la richiesta del ricorrente alla luce della mancata convivenza tra i coniugi, della irreperibilità dell'intero nucleo familiare, evidenziando, nel contempo, lo stato detentivo del ricorrente e alcuni suoi pregiudizi penali, dei quali si dirà nel prosieguo.
Sotto il primo profilo, chiarita la norma di riferimento applicabile al caso de quo, si pone la questione se la convivenza configuri o meno un presupposto per il riconoscimento del permesso de quo e in che termini sia richiesta una valutazione, in sede di concessione, revoca o diniego del suo rinnovo, della pericolosità sociale del genitore. Entrambi gli aspetti richiedono un qualche approfondimento sotto il profilo degli specifici presupposti formali del permesso, segnalati nella disposizione dell'art. 30, primo comma lettera d), cit., e, quindi, una valutazione della loro sussistenza nel caso concreto oggetto di causa.
Condizione positiva per il rilascio del permesso de quo è la sussistenza di un rapporto di genitorialità tra lo straniero e la prole minore di nazionalità italiana e residente in Italia. La norma, a differenza di quanto previsto in altre disposizioni del Testo unico in materia di tutela dell'unità familiare, non indica espressamente fra i presupposti per la concessione del permesso la sussistenza di un rapporto di convivenza. Persuade al riguardo l'indirizzo, confermato anche dalla Suprema Corte, per cui la sussistenza di tale presupposto non può desumersi neppure da una lettura logico sistematica delle disposizioni del TUI. L'art. 28 TUI, norma generale e programmatica collocata in apertura del titolo IV dedicato al «diritto all'unita familiare e tutela dei minori», riconosce ai familiari stranieri di cittadini italiani titolari di permesso di soggiorno «il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare», imponendo di privilegiare «in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori […] il superiore interesse del fanciullo», in linea con il dettato dell'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1981, ratificata dalla Legge 27 maggio 1981, n. 386, secondo cui «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche... delle autorità amministrative... l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».
Le disposizioni del detto titolo IV debbono essere interpretate, dunque, sotto il faro e ponendo al centro il superiore interesse del minore. Anche l'istituto previsto dall'art. 30, lett d) TUI deve essere letto alla luce dell'esigenza avvertita dal legislatore di assicurare una speciale protezione ai e alle minori con cittadinanza italiana, che sicuramente ne integra la ratio. Come osservato dalla Corte di Cassazione,
«emerge chiara l'esigenza di tutela del superiore interesse del minore nella circostanza che solo nella lett. d ora citata è consentito il rilascio di permesso di soggiorno anche indipendentemente dalla circostanza che lo straniero sia regolarmente soggiornante e prescindendo da ogni altro valido titolo di soggiorno» (Corte di cassazione Sez. 1-, sentenza del 4 febbraio 2005, n. 2358).
La speciale disposizione è diretta, dunque, ad assicurare una piena protezione della relazione genitoriale e, in particolar modo, del diritto soggettivo dei bambini e delle bambine italiani al mantenimento del rapporto con la propria madre o con il proprio padre, prescindendo del tutto da una valutazione, in sede amministrativa o in questa sede giurisdizionale, dell'effettività dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Tale giudizio sulla responsabilità genitoriale esercitata nei confronti di un cittadino o di una cittadina italiani minorenni è demandato esclusivamente all'Autorità giudiziaria, che può svolgere le opportune valutazioni e assumere la relativa decisione solo in sede di decadenza dalla pagina 8 di 12 detta responsabilità, in un procedimento demandato a un giudice specializzato e che assicura, fra l'altro, il pieno rispetto del diritto del minore di essere ascoltato. Come rilevato dalla S.C. «il diritto non solo "a mantenere", ma anche a "riacquistare l'unità familiare"
(art. 28) è non solo del genitore, ma anche del minore e presuppone proprio una famiglia non unita nè composta da membri conviventi: esso, in favore del minore cittadino italiano il cui interesse superiore deve essere tutelato con priorità, impedisce il rifiuto del permesso al genitore straniero, salvo il caso che abbia perduto la potestà genitoriale» (Corte di Cassazione sentenza n. 2358/2005 cit.). Per tale ragione, coerentemente, la disposizione de qua definisce dunque i presupposti della fattispecie legale con riferimento alla sola persistenza della responsabilità genitoriale, senza richiamare il requisito della convivenza e senza che tale requisito possa introdursi per via ermeneutica. Come osservato dalla S.C., detta esegesi appare confermata, oltre che dalla lettera della norma, anche dal rilievo, di natura sistematica, che «l'aggiunta del comma 1 bis dell'art. 30 del T.U., che regola il permesso nel caso dello straniero coniugato con cittadino italiano, prevedendo che lo stesso sì a rilasciato solo se al matrimonio è seguita la convivenza, di cui alla L. 9 ottobre 2002 n. 222, conferma che la coabitazione
è necessaria per legge solo per lo straniero che contragga matrimonio con cittadino italiano e non per il genitore che vuole ricongiungersi al figlio minore» (Corte di cassazione, sentenza n. 2358/2005, cit.). Fuori dall'ipotesi della decadenza dalla responsabilità genitoriale, è escluso che l'autorità amministrativa prima, e il giudice del ricorso poi, possano spingersi a valutare l'interesse del minore, verificando in che termini sia esercitata la detta responsabilità, se vi sia convivenza o meno, se permangano o meno rilevanti rapporti fra, nella specie, la bambina italiana e i suoi genitori. La disposizione, in funzione di una rafforzata tutela dei diritti soggettivi dei e delle minori con cittadinanza italiana, prevede invero una protezione piena e inderogabile della relazione genitoriale e filiale, sul presupposto che persino in carenza di convivenza o di effettive e costanti rapporti il bambino o la bambina sono titolari di un diritto soggettivo inderogabile, anche in termini di chances di ricostruzione di una relazione allo stato claudicante o incerta con uno/a dei propri genitori. Anche nell'ipotesi in cui tale relazione si sia interrotta o si sia sfaldata, il sistema tende a predisporre ogni intervento funzionale alla ricostruzione del rapporto, sul presupposto che il migliore interesse dei minori risieda sempre nel mantenimento della bigenitorialità e di un proficuo rapporto con entrambi i genitori. A tale diritto soggettivo del bambino corrisponde la responsabilità del genitore, declinata in termini, prima che di diritti, di doveri di accudimento, cura, educazione e di contributo al suo mantenimento. Come rilevato, dunque, dalla Suprema Corte, sino a che sussista la responsabilità genitoriale, il diritto soggettivo del minore è inderogabile e la sola condizione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno
è rappresentata da una pronuncia giurisdizionale di decadenza della responsabilità genitoriale, all'esito di un procedimento che assicura un adeguato vaglio del suo interesse (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 2358/2005, cit., per cui «ai sensi del testo unico sull'immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero, approvato con il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, allorquando il genitore straniero chieda il permesso di soggiorno per recuperare l'unità familiare con un figlio minore cittadino italiano e residente in Italia, con il quale egli non conviva, la carenza di coabitazione o convivenza con il minore non è, salvo il caso di perdita della potestà genitoriale secondo la legge interna, ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, anche in difetto del titolo per ottenerlo»).
Nel caso di specie, dunque, la carenza di convivenza fra padre e figlio contestata ab initio da parte resistente, qui rimasta contumace, nel provvedimento impugnato e la attuale coabitazione, poi, del nucleo familiare presso il medesimo immobile (immobile ubicato al medesimo indirizzo e al medesimo numero civico della società di cui la madre del minore è amministratore unico e il ricorrente socio unico), non è un presupposto per il richiesto permesso di soggiorno, che in costanza di responsabilità genitoriale andrebbe concesso. Sotto il secondo profilo, quello della irreperibilità dell'intero nucleo familiare, lo stesso può intendersi superato dalle evenienze documentali in atti (relazione servizi sociali, certificati di residenza).
Riguardo al presupposto della pericolosità sociale, va osservato quanto segue.
pagina 9 di 12 Il co. 3 dell'art. 28 TUI, norma generale e programmatica collocata in apertura del titolo IV del D.lgs. 286/1998, dedicato al diritto all'unita familiare e alla tutela dei minori, impone di privilegiare, “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori […] il superiore interesse del fanciullo”. La ratio dell'istituto previsto dall'art. 30, lett d) D.lgs 286/98 si individua nell'esigenza di assicurare una speciale protezione della famiglia in generale e dei figli minori cittadini italiani in particolare, in linea con il dettato dell'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1981, ratificata dalla Legge 27 maggio
1981, n. 386, secondo cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche...delle autorità amministrative... l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente". Tali esigenze sono state considerate così irrinunciabili che parte di giurisprudenza ha affermato che il permesso ex art. 30 lett d) è incondizionato, nel senso che l'eventuale giudizio di pericolosità del genitore non potrà impedire il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso, la cui sola condizione ostativa è rappresentata dalla pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale (cfr. Cass. civ., 4 febbraio 2005, n. 2358). Deve tuttavia rilevarsi che altra parte della giurisprudenza, proprio richiamando la norma d'indirizzo generale di cui all'art. 3 della Convenzione di New York 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (ratificata dalla L. 27 maggio
1991, n. 176, richiamata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 28), osserva che essa “prescrive sì che gli Stati vigilino affinché il minore non sia separato dai genitori, ma fa comunque salva l'ipotesi in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti legittimamente adottati da uno Stato-parte”. Pertanto, "nel caso in cui lo straniero sia colpito da un provvedimento di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non sono di per sé recessive rispetto all'interesse, pur preminente, del fanciullo" (Sez. 1, Sentenza n. 4197 del 19/02/2008, Rv. 602385-01). Pur facendo riferimento, nella sentenza da ultimo citata, al provvedimento di espulsione, la Corte sottolinea che, laddove la separazione tra genitore e figlio derivi da un provvedimento legittimamente adottato dallo
Stato, non è possibile, per il giudicante, far prevalere nel suddetto bilanciamento l'interesse del fanciullo ex se considerato rispetto all'interesse al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza pubblica. Ritenuto da questo giudice che il diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 lett. d) D.lgs 286/98 non sia incondizionato e, cioè, che non sia sufficiente accertare il rapporto di filiazione tra genitore straniero e minore italiano e l'assenza di un provvedimento di revoca della potestà genitoriale. La valutazione della pericolosità sociale dello straniero rappresenta un dato imprescindibile. Basti a tal fine considerare la stessa CEDU, all'art. 8, riconosce il diritto alla vita privata e familiare in modo non assoluto e incondizionato: accertata l'esistenza della vita privata e familiare, il passo successivo è rappresentato dalla verifica se da parte dello Stato vi sia stata un'ingerenza e se essa sia ammissibile ai sensi dell'art. 8 § 2. L'art. 8 § 2, infatti, ammette che il diritto sancito nel § 1 subisca delle limitazioni che “[...] are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others”. La CEDU impone, quindi, un bilanciamento di interessi che dovrà necessariamente effettuarsi caso per caso;
le eccezioni al riconoscimento del diritto devono essere interpretate in modo restrittivo secondo il criterio della necessarietà dell'ingerenza e della sua proporzionalità. La conclusione della necessarietà della valutazione è conforme al dato normativo che deve essere letto sistematicamente e non atomisticamente, considerando le disposizioni di cui agli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 19, comma 2, lett. c) TUI. I primi due articoli, applicabili a permessi di soggiorno di qualsivoglia natura, e il terzo, applicabile al familiare irregolare convivente di cittadino italiano – di cui l'art. 30 lett. d) parrebbe costituire una deroga alla necessità del requisito della convivenza (essendo comunque rilasciabile all'irregolare) – dimostrano l'ineludibile esigenza, in ogni caso, di verifica della pericolosità. Il criterio per la valutazione in concreto della pericolosità sociale e il suo bilanciamento con il diritto all'unità
pagina 10 di 12 familiare, nell'uno (art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs 286/98) e nell'altro caso (art. 30 comma 1 lett. d) DTUI), è, pertanto, del tutto sovrapponibile.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente risulta essere stato condannato (anche con alias) con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia divenuta irrevocabile il 22/05/2012 per il reato di cui all'art. 116 comma 13 (guida di veicolo senza patente) del d.l.vo 30/4/1992 N. 285 commesso il 13/5/2009 in ipotesi contravvenzionale depenalizzata ai sensi del D.L.VO 15 GENNAIO 2016, N. 8; CP_4 con decreto penale del 15/03/2012 del G.i.p. Tribunale di Parma divenuto esecutivo in data 24/01/2013 per il reato di cui all'art. 650 (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) commesso il 18/12/2008 in Parma alla pena dell'ammenda di 100,00 euro: ipotesi contravvenzionale;
con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti- cd patteggiamento allargato (art. 444, 445 cpp) del G.i.p. Tribunale di Reggio Emilia irrevocabile il 23/03/2013 per i reati, in continuazione, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di cui agli artt. 81 cp, Art. 73 comma 1, comma 1 bis D.P.R.
9/10/1990 N. 309 (commesso dal settembre 2009 e fino a dicembre 2011 in alla pena CP_4 della reclusione anni 3 mesi 6, multa 18.000,00 euro;
pena, poi, ridotta a anni 2 mesi 5 giorni 13, multa
18.000,00 euro a seguito di provvedimento di cumulo in data 29.5.2013 con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia (ulteriore riduzione di pena di 45 gg dal
01/11/2012 al 01/05/2013 per liberazione anticipata;
con sentenza del Tribunale di Piacenza irrevocabile il 08/01/2014 per il reato di cui all'art. 13 comma 13D. D.L.vo 25/07/1998 n. 286
(accertato il 1/11/2012 in Piacenza) alla pena della reclusione mesi 5 giorni 10, pena rideterminata in anni 2 di reclusione mesi 10 giorni 23, multa 18.000,00 euro con successivo ulteriore sconto di pena per liberazione anticipata di 150 gg.; con sentenza c.d di patteggiamento del 16/04/2014 emessa dal
Tribunale di Reggio Emilia irrevocabile il 09/11/2014 per il reato (contravvenzionale) di emissione di fumo ed esalazioni ex art. 674 cp commesso il 24/6/2011 in alla pena dell'ammenda di CP_4
120,00 euro;
con sentenza del 14.2.2020 della Corte di Appello di Bologna irrevocabile il 02/09/2020 per i reati continuati di cui agli artt. 572, lesione personale continuata, sequestro di persona e tentata violenza privata, fatti commessi a nell'arco temporale tra il 2016 e il 2019 alla
CP_4 reclusione di anni 4 (pena, poi, ridotta per riconoscimento di 180 gg di liberazione anticipata); con sentenza del 2/05/2022 del giudice di pace di irrevocabile il 23/06/2022 per il reato di
CP_4 violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio entro il termine stabilito di cui all'art. 14 comma 5 D.L.vo 25/07/1998 n. 286 (accertato il 26/9/2016 in alla multa di 10.000,00
CP_4 euro;
in data 21/04/2023 con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del Tribunale di Reggio Emilia irrevocabile il 07/05/2023 per il reato in continuazione di cui all'art. 337 cpc per resistenza a pubblico ufficiale Art. 337 C.P. (commesso il 11/2/2023 in
CP_4
e il 13/12/2022 in alla pena della reclusione di anni 1 e mesi 4 (pena poi ridotta
[...] CP_4 di 90 gg per liberazione anticipata). Si ritiene, pertanto, che non si possa, allo stato, affermare che la pericolosità del ricorrente sia cessata, come invocato dalla difesa nel ricorso, ma che la stessa appaia affievolita e tale da non sopravanzare al momento il diritto alla vita privata e familiare del ricorrente: alla luce dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti così come aggiornati in atti, molti reati appaiono risalenti nel tempo anche se gravi e, per altra parte, e precisamente per i due episodi di resistenza a pubblico ufficiale di più recente commissione, il ricorrente ha già concluso di espiare la sua pena nel marzo del 2024 come documentato in atti. Risulta esservi a carico del ricorrente un unico procedimento ancora sub judice per un fatto risalente al 2019 relativo ad un episodio di lesioni volontarie aggravate, per il quale è in corso di svolgimento l'istruttoria dibattimentale di primo grado. Dalla valutazione congiunta di quanto sopra, pertanto, mentre non si può escludere una generica pericolosità del ricorrente, verosimilmente ancora non pienamente capace di autocontrollo e di adeguarsi alle regole del vivere civile, deve tuttavia prendersi atto che si tratta di reati che, per quanto espressione di una pericolosità per la sicurezza pubblica, non appaiono assurgere al livello di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, secondo i parametri indicati da Cass., ord.,
pagina 11 di 12 sez. VI, 07.10.2011, n. 20719 (dove motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico vengono descritti quelli «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata» (…), che «soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente» con cittadino italiano). In ogni caso, senza negare, lo si ribadisce, la sussistenza di una generica pericolosità in capo al ricorrente, va considerato, altresì, il disposto dell'art. 5, co. 5, d.lgs. 286/1998 che dispone che
“nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto […] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Il bilanciamento tra gli interessi pubblici e l'interesse alla vita privata e familiare dello straniero non può che condurre alla prevalenza di quest'ultimo, considerata la tenera età del bambino e il suo diritto a mantenere una relazione con il padre come da relazione sociale da ultimo acquisita che, unitamente alle ulteriori acquisizioni probatorie in atti, ha comunque dato atto dell'effettività del legame familiare intercorrente tra l'odierno istante e il bambino. Da ultimo, occorre evidenziare, per completezza, gli sforzi che il ricorrente sta compiendo al fine di poter reperire una stabile occupazione lavorativa, allo stato ancora in fase iniziale. Quanto, poi, ai legami con il Paese d'origine, il ricorrente ormai è lontano da diciotto anni con l'effetto che necessariamente essi saranno, in buona parte, affievoliti.
La valutazione congiunta degli elementi sopra esaminati conduce ad affermare la prevalenza dell'interesse alla sua unità familiare rispetto all'esigenza di tutela della sicurezza pubblica.
Ribadendo che i reati astrattamente ostativi rappresentano elementi che possono giustificare il diniego di rinnovo all'esito di una valutazione discrezionale che deve mettere in comparazione l'interesse pubblico con l'interesse all'unità del nucleo familiare, nella fattispecie in esame la preferenza accordata dall'autorità di pubblica sicurezza alle esigenze pubblicistiche rispetto al diritto alla tutela dell'unità familiare (come delineato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatto proprio dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost.) non appare legittima con riferimento ai criteri della proporzionalità e dell'adeguatezza. E', comunque, bene chiarire che l'accertamento in questa sede del diritto all'unità familiare non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto. Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
In considerazione, infine, della contumacia di parte resistente si ritengono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 terdecies cpc, ogni altra istanza o eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, ACCERTA il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, comma sesto D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e, per l'effetto, ANNULLA il provvedimento impugnato;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bologna, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. AZ Belardinelli
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