CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/07/2025 del TRIBUNALE di PARMA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/terrete le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 818 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 14/11/2025 Letta la requisitoria del dott. Fulvio Baldi, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Parma in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca di quattro delle cinque sentenze di condanna esecutive emesse nei confronti di RC CC, per ne bis in idem ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen., riconoscendo, invece, in sede esecutiva la continuazione tra quattro sentenze. 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, CC. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 669 e 649 cod. proc. pen. ad opera dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui ritiene trattarsi di fatti autonomi. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione, per non avere il Tribunale di Parma valutato la continuazione con riguardo ad una quinta sentenza, la n. 802/2017 del Tribunale di Parma in 7/09/2017, irrevocabile il 25/09/2022, neppure menzionata. Il difensore insiste alla luce di detti motivi per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, argomentando logicamente l'ordinanza impugnata sul fatto che ciascuna richiesta di ammissione al gratuito patrocinio mediante falsa attestazione dello stesso contenuto integra un diverso fatto storico, non ricorrendo, pertanto, l'ipotesi di più condanne per il medesimo fatto storico. 1.2. Fondato è, invece, il secondo motivo, in quanto effettivamente nell'individuare le sentenze di cui alla richiesta di continuazione l'ordinanza non menziona la n. 802/2017 di cui al punto 3 della richiesta difensiva (allegata al ricorso per l'autosufficienza) e nell'effettuare il calcolo sulla pena base opera cinque aumenti di pena in continuazione mentre i reati da unificare sembrerebbero di più, considerato anche quello di cui alla sentenza ignorata. 2. Si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena ed il rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Parma in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013, dovendosi rigettare il ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Parma in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.
lette/terrete le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 818 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 14/11/2025 Letta la requisitoria del dott. Fulvio Baldi, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Parma in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca di quattro delle cinque sentenze di condanna esecutive emesse nei confronti di RC CC, per ne bis in idem ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen., riconoscendo, invece, in sede esecutiva la continuazione tra quattro sentenze. 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, CC. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 669 e 649 cod. proc. pen. ad opera dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui ritiene trattarsi di fatti autonomi. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione, per non avere il Tribunale di Parma valutato la continuazione con riguardo ad una quinta sentenza, la n. 802/2017 del Tribunale di Parma in 7/09/2017, irrevocabile il 25/09/2022, neppure menzionata. Il difensore insiste alla luce di detti motivi per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, argomentando logicamente l'ordinanza impugnata sul fatto che ciascuna richiesta di ammissione al gratuito patrocinio mediante falsa attestazione dello stesso contenuto integra un diverso fatto storico, non ricorrendo, pertanto, l'ipotesi di più condanne per il medesimo fatto storico. 1.2. Fondato è, invece, il secondo motivo, in quanto effettivamente nell'individuare le sentenze di cui alla richiesta di continuazione l'ordinanza non menziona la n. 802/2017 di cui al punto 3 della richiesta difensiva (allegata al ricorso per l'autosufficienza) e nell'effettuare il calcolo sulla pena base opera cinque aumenti di pena in continuazione mentre i reati da unificare sembrerebbero di più, considerato anche quello di cui alla sentenza ignorata. 2. Si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena ed il rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Parma in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013, dovendosi rigettare il ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Parma in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.