Sentenza 9 dicembre 2009
Massime • 1
Integra il reato di maltrattamenti la ripetuta sottoposizione di una persona (nella specie di giovane età) a pratiche esoteriche "sataniche".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2009, n. 8284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8284 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 09/12/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2190
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 23911/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) C.C. nato il (OMISSIS);
2) C.E. nato il (OMISSIS);
3) S.D. nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30.4.2009 della Corte di Appello di Milano;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto il rigetto del ricorso di C.C. e S.D. e l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata nei confronti di C.E.;
sentito il difensore, avv. Brambilla Roberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza in data 30.4.2009 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Como del 4.10.2007, con la quale C.C. era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., nn. 5 e 11, art. 609 bis c.p., comma 1, artt. 56 e 609 bis c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più tempi, costretto con violenza la figlia C.A. a subire atti sessuali (rapporto completo, palpeggiamenti, tentativi di avere un rapporto orale)- capo a, del reato di cui alla L. n. 58 del 1975, art. 3, nn. 3 e 8 e L. n.58 del 1975, art. 4, n. 1 per avere indotto e sfruttato la prostituzione della figlia C.A. (capo b), nonché, in concorso con la moglie S.D., del reato di cui agli artt.110 e 572 c.p. per avere maltrattato la figlia C.A.,
sottoponendola a continue vessazioni (capo d) ed infine C. E. del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p. per avere costretto la sorella C.A. a subire atti sessuali consistiti in toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime anche con oggetti (bottiglie e ortaggi) e, previo riconoscimento a tutti delle circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti all'aggravante contestata al C.C., riconosciuta al solo C.E. anche l'attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., condannava C.C. alla pena di anni 9 e mesi 6 di reclusione, S.D. alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, C.E. alla pena di anni 1 e mesi
6 di reclusione.
La Corte ricordava la vicenda processuale, originata da una denuncia presentata in data 26.1.2006, presso la stazione Carabinieri di Erba, da C.C.A., con la quale la predetta assumeva di avere,subito, da quando aveva 19 anni, ripetute violenze sessuali dal padre e che, a partire dal compimento dei 21/22 anni, era stata costretta dal genitore a prostituirsi in casa con delle persone, per lo più anziane, dalle quali riceveva un compenso. Nello stesso periodo anche il fratello E. aveva approfittato di lei, palpeggiandola e sfregandola sulle parti intime. Denunciava ancora che i genitori le davano da mangiare gli avanzi dei cibi, la minacciavano, la coinvolgevano in riti satanici. Tale situazione si era protratta fino al (OMISSIS), quando aveva avuto una crisi di nervi, durante la quale aveva manifestato il proposito di suicidarsi, venendo ricoverata, a seguito dell'intervento del medico di famiglia, Dott.ssa G.A., presso l'istituto di igiene mentale di Cantù e poi presso l'Ospedale psichiatrico di (OMISSIS); quindi era stata trasferita alla Comunità di (OMISSIS), dove era rimasta.
Disattendendo tutti i motivi di gravame proposti dagli imputati, riteneva la Corte territoriale che fosse pienamente condivisibile il giudizio, formulato dal Tribunale, di piena attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa per la costanza e coerenza del racconto e per l'assenza di motivi di malanimo verso i familiari (peraltro neppure ipotizzati dagli imputati). La capacità a testimoniare della C.C. emergeva dalla perizia dibattimentale svolta dal Dott. B..
Secondo la Corte le dichiarazioni della parte offesa avevano trovato numerose conferme esterne nelle dichiarazioni del medico curante, Dott. G., della vicina di casa Ci., della sorella
An.Ma. e del sacerdote P.C., ai quali in epoca non sospetta la giovane aveva confidato gli abusi cui veniva sottoposta. Anche in ordine al reato di induzione e sfruttamento della prostituzione le dichiarazioni della parte offesa avevano trovato una importante conferma esterna nelle testimonianze di A.A. G. e Co.Ac. i quali avevano riconosciuto di aver avuto con la predetta incontri sessuali all'interno dell'abitazione della stessa. Tali conferme servivano a rafforzare il giudizio di attendibilità anche in ordine alla più grave imputazione di violenza sessuale.
In ordine al reato di maltrattamenti riteneva la Corte che ad integrare il reato medesimo concorressero (esclusa la somministrazione di avanzi di cibo) l'assoggettamento ai riti satanici (confermati dal rinvenimento di "reperti" e dalle stesse ammissioni degli imputati), le prolungate violenze sessuali del padre e le molestie sessuali del fratello. Relativamente al reato ascritto a C.E. le dichiarazioni della parte offesa trovavano conferma nella testimonianza del sacerdote P., con il quale la giovane si era confidata;
ne' poteva parlarsi certamente di scherzi, essendo palese l'aggressione alla sfera sessuale, non accettata dalla vittima. 2) Propone ricorse per cassazione il difensore degli imputati.
Con il primo motivo denuncia l'erronea interpretazione della legge e l'illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della parte offesa e comunque la omessa motivazione in ordine alle specifiche doglianze esposte nei motivi di gravame (in punto di attendibilità, di individuazione del tempus commissi delicti, ed in ordine ai delitti tentati di cui al capo a). Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della parte offesa, evidenzia che la idoneità a testimoniare risulta esclusa dalla psicologa V. e dal consulente di parte prof. Ba.. Le
argomentazioni cui fa ricorso la Corte per confutare le conclusioni dei predetti e ritenere la capacità a testimoniare e la genuinità della deposizione presuppongono che i fatti si siano verificati senza soluzione di continuità dal (OMISSIS). Sul punto però, nonostante i rilievi difensivi, non è stata svolta alcuna analisi;
nè vantazioni critiche sono state svolte in ordine alla possibile incidenza della malattia bipolare con riferimento alla collocazione temporale dei fatti (la parte offesa ha dichiarato in dibattimento di aver subito i fatti contestati dai 19 anni fino ai 27 e cioè dal (OMISSIS)). Non è condivisibile, poi, il giudizio di attendibilità della parte offesa, sia perché le sue dichiarazioni non sono affatto costanti e reiterate (la stessa Corte riconosce che le accuse vengono ridimensionate), sia perché i presunti riscontri sono riconducibili alla stessa fonte. La Corte non tiene conto che gli indicatori esterni non sono univoci e che gli abusi sessuali compiuti sono incompatibili con le condizioni fisiche del padre. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo b). Soltanto due testi hanno ammesso di aver compiuto atti sessuali, negando però di aver pagato. Nessuna motivazione vi è in ordine in riferimento alla contestata induzione alla prostituzione e risulta evidente la forzatura in relazione allo sfruttamento;
in ogni caso mancano elementi univoci per ritenere che la condotta si sia protratta ininterrottamente dal (OMISSIS), e manca la prova in ordine alla sussistenza dell'aggravante contestata (uso di minacce e violenza). Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 572 c.p.. Dalle stesse dichiarazioni della parte offesa non emerge l'abitualità della condotta (parla di singoli episodi di riti esoterici e comunque non commessi con l'intenzione di ledere l'integrità morale e fisica). Per C.C., esclusi i riti satanici cui non ha mai partecipato e non risultando contestata alcuna altra condotta, il reato dovrebbe fondarsi solo sugli abusi sessuali, con conseguente assorbimento dello stesso in quello più grave di cui al capo a). Con il quarto motivo eccepisce la improcedibilità dell'azione penale in ordine al reato di cui al capo d), ascritto a C.
E., per tardività della querela, non trovando applicazione l'art. 609 septies c.p., comma 4, n.
4. Con il quinto motivo deduce la omessa motivazione in ordine alla specifiche doglianze contenute nei motivi di appello ed in particolare in ordine alla incompetenza del giudice in favore del Tribunale per i minorenni per i fatti commessi dal C.
E. in età minorile (fino cioè al (OMISSIS)).
Con il sesto motivo denuncia la violazione di legge con riferimento alla errata qualificazione giuridica del delitto contestato ex art.609 bis c.p., comma 2, n.
1. Tale norma prevede una ipotesi autonoma di reato e non una circostanza aggravante, per cui sulla pena base individuata per il reato più grave di cui al capo a) si sarebbe dovuto apportare la riduzione per le generiche.
Denuncia, infine, la omessa motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della pena avanzata per S. e C.E..
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3) I ricorsi di C.C. e S.D. sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
3.1) Va ricordato che, secondo la giurisprudenza, ormai consolidata di questa Corte, anche alla luce della nuova formulazione dell'art.606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, "il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 6, 15 marzo 2006, ric. Casula). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e vantazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 6, 15 marzo 2006, ric. Casula). Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione" (cfr. Cass. sez. 1 n. 42369/2006). 3.1.1) Tanto premesso, i giudici di merito (è pacifico che, in caso di "doppia conforme" le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello si saldino in un unico complesso argomentativo) hanno effettuato una disamina completa delle risultanze processuali e sono pervenuti alla affermazione della penale responsabilità degli imputati sulla base di una corretta ed argomentata valutazione delle acquisizioni probatorie.
3.1.1.1) È assolutamente pacifico che le dichiarazioni della persona offesa dal reato possano essere assunte quali fonti del convincimento senza necessità di riscontri esterni. Il giudice, tuttavia, non può sottrarsi ad un esame dell'attendibilità del dichiarante, che deve essere particolarmente rigoroso quando siano carenti dati oggettivi emergenti dagli atti, che confortino l'assunto accusatorio. È quindi necessario, stante l'interesse che ha la parte offesa verso l'esito del giudizio, vagliare le sue dichiarazioni con ogni cautela, compiendo un esame particolarmente rigoroso anche attraverso una conferma di altri elementi probatori.
I giudici di merito si sono attenuti a tali consolidati principi, esaminando le dichiarazioni della parte offesa, C.C. A., in modo rigoroso ed approfondito, anche alla luce dei rilievi difensivi, pervenendo, con motivazione precisa, adeguata ed immune dai vizi logici, ad un giudizio di piena attendibilità della stessa. Innanzitutto hanno ritenuto che essa fosse capace di rendere testimonianza, valutando criticamente e correttamente la perizia del Dott. B. e disattendendo invece le conclusioni del consulente della difesa.
Il perito aveva evidenziato, invero, come il ritardo mentale lieve cui si associa un disturbo bipolare non determinasse una alterazione delle capacità cognitive (anche il giudizio formulato dalla psicologa Dott.ssa V., che aveva coadiuvato il Dott. B., non era nel senso inteso dall'appellante, come diffusamente argomentato a pag. 16 e 17). Nè a diverse conclusioni poteva portare la relazione del consulente della difesa, dal momento che la patologia psichica di cui era affetta la p.o. aveva, comunque, trovato nel trattamento psicologico un buon compenso e che essa, proprio in ragione della sua natura bipolare, comportava l'alternarsi di momenti di normalità con altri di scompenso, per cui il racconto di una condotta illecita protrattasi per anni non poteva essere ricondotto all'interno di quella patologia.
Quanto alla attendibilità, già il Tribunale aveva ricordato che la parte offesa era pervenuta alla denuncia, dopo anni di sudditanza e paura e non certo come strumento di vendetta o di calunnia, e che il racconto della stessa era stato sempre coerente e logico e che non erano emerse mai contraddizioni tali da mettere in discussione la veridicità delle sue rivelazioni. Il disvelamento degli abusi subiti era, peraltro, avvenuto in circostanze diverse ed a persone diverse, ma sempre in modo coerente. E la progressività e gradualità dello svelamento costituivano un indubbio elemento della intrinseca attendibilità della persona offesa.
Le dichiarazioni della parte offesa, inoltre, trovavano una indiscutibile conferma esterna in riscontri sia cognitivi, che comportamentali-emotivi che fisici (indicatori di un abuso effettivamente subito). Ulteriore conferma si ricavava dalle dichiarazioni delle persone con cui, in epoca non sospetta, la ragazza si era confidata e da alcuni degli uomini con cui era stata indotta ad avere rapporti.
La Corte territoriale, nel rinviare alla assolutamente condivisibile motivazione dei primi giudici, evidenziava ulteriormente che le dichiarazioni della C. possedevano uno dei principali requisiti per pervenire ad un giudizio di piena attendibilità e cioè la costanza e la coerenza interna. A ciò bisognava aggiungere l'assenza di malanimo nei confronti del padre e degli altri familiari (piuttosto era emerso, in senso diametralmente opposto ad un desiderio di vendetta o di astio, che essa, appena le si era presentata l'occasione, aveva cercato di ridimensionare le accuse). Quanto alle conferme esterne la Corte, dopo aver ricordato che esse non possono mai consistere in dati probatori di per sè idonei a sorreggere l'ipotesi accusatoria, evidenziava che i soggetti, cui aveva fatto riferimento la ragazza, avevano confermato di avere ricevuto confidenze in ordine agli abusi sessuali (pag.18-19 sent.). Sicché concludeva la Corte di merito che "a ben quattro persone, in rapporti affatto diversi con la dichiarante..., C.C. ebbe a riferire le stesse circostanze, anche nel dettaglio delle per così dire modalità operative...".
Infine le conferme esterne di alcuni dei soggetti con cui la parte offesa era stata indotta a prostituirsi, proprio perché provenienti da fonti "autonome", rafforzavano indiscutilmente la complessiva attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa. Con il primo motivo di ricorso vengono riproposte doglianze su cui i giudici di merito si sono ampiamente soffermati e che hanno disatteso, con motivazione articolata ed immune da palesi illogicità, oppure, attraverso la dedotta denuncia di illogicità e contraddittorietà della motivazione, si prospetta sostanzialmente una interpretazione diversa delle risultanze o infine si lamenta l'omessa motivazione su aspetti secondari della vicenda che non sono idonei a scardinare il complesso e robusto apparato argomentativo in ordine alla ritenuta piena attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa. 3.2) Anche in ordine al reato di cui al capo b), richiamate le medesime considerazioni in punto di attendibilità della C. C., i giudici di merito ricordavano che tutte le persone, con cui la donna era stata indotta a prostituirsi, frequentavano casa C. (come ammesso dagli stessi imputati ed in particolare da C.E.) e ciò già costituiva un primo elemento di convalida esterno.
Inoltre due di tali soggetti, cioè A.A.G. e C.
A., avevano ammesso sostanzialmente di aver avuto dei "contatti sessuali" con la C.C., nell'abitazione di costei. Altri soggetti indicati non erano stati escussi perché nel frattempo deceduti.
Riteneva, quindi, la Corte che dichiarazioni della parte offesa in ordine al reato d cui al capo b) risultassero pienamente confermate dall'esterno, essendo assolutamente insostenibile l'ipotesi alternativa di rapporti cercati e voluti liberamente dalla C. C. (trattandosi di meri conoscenti, tutti peraltro di età assai avanzata e, quindi, con ogni verosimiglianza, di non grande "appeal per una giovane quale era allora la parte offesa").
Le dichiarazioni della ragazza, già complessivamente attendibili per i motivi sopra evidenziati, sono state correttamente ritenute credibili anche in ordine all'ipotizzato sfruttamento della prostituzione, avendo la Corte territoriale evidenziato (senza alcuna forzatura) che anche tali accuse hanno trovato conferma esterna nelle dichiarazioni del Co., il quale aveva riconosciuto che vi era stato un "pagamento" sia pure indiretto della prestazione sessuale. Infine la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la contestata aggravante della minaccia, ricordando che la C.C., dopo qualche tergiversazione (a testimonianza dell'assenza di acrimonia nei confronti del padre) anche in dibattimento aveva dichiarato che la sua volontà era coartata ("ci dovevo stare per forza"). 3.3) In ordine al reato di cui all'art. 572 c.p., la Corte territoriale ha ritenuto che esso fosse integrato dall'assoggettamento della parte offesa ai "riti satanici" e dalle prolungate violenze sessuali cui veniva sottoposta. Sotto il primo aspetto (già di per sè dirimente) ha evidenziato, con valutazione in fatto argomentata ed immune da vizi, e con corretta applicazione del dettato normativo, da un lato, che tali riti satanici erano pacificamente tenuti in casa C., in quanto ammessi dagli stessi imputati e confermati dai testi, in particolare dal sacerdote P. (il che costituiva ulteriore conferma alla piena attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa) e, dall'altro, che "sottoporre una giovane, se non una giovanissima, tra l'altro in minorate condizioni mentali, a pratiche esoteriche non prive di connotati brutali...non può che integrare quelle penose condizioni di vita che danno luogo all'ipotesi contestata". Secondo la Corte tutti i componenti la famiglia C.
partecipavano a tali riti satanici, coinvolgendola (vengono richiamate le dichiarazioni della parte offesa: "sia il padre come la madre ed il fratello l'avessero sempre minacciata in innumerevoli modi, nelle poche occasioni in cui tentavo di reagire a ciò che subivo...Si trattava di minacce fisiche e verbali (minacciavano di picchiarmi, mi dicevano che se mi ribellavo sarei finita al cimitero)".
In ogni caso se anche si volesse limitare la condotta a carico del C.C. ai ripetuti inenarrabili abusi sessuali cui sottoponeva la figlia per anni, non per questo potrebbe essere escluso il reato di cui all'art. 572 c.p.. A parie il fatto che, in ordine al concorso del reato di maltrattamenti con il reato di violenza sessuale, nei motivi di appello non erano stati dedotti rilievi di sorta, la giurisprudenza di questa Corte è prevalentemente orientata nel ritenere la configurabilità del concorso formale allorché l'atto sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima (come nel caso di specie), leda anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale.
Per distinguere il concorso formale dal concorso apparente di norme non si può tener conto, invero, del "medesimo fatto", essendo il concorso formale configurabile a norma dell'art. 81 c.p. proprio quando con una sola azione si violano più disposizioni di legge. Il criterio discretivo più idoneo risulta quindi quello secondo cui si deve tener conto non del medesimo fatto, ma della medesima obiettività giuridica, ossia dell'identità di beni tutelati dalla norma (cfr. Cass. sez. 3 n. 22850/07 Recupero;
Cass. sez. 3, 5.12.2003-Menna). Tale giurisprudenza si muove in conformità al principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, secondo cui la locuzione "stessa materia" di cui all'art. 15 c.p. deve essere interpretata non come identità della condotta ma come identità di obiettività giuridica ossia identità di bene tutelato. Essendo diversi i beni giuridici tutelati (l'art. 572 c.p. tutela l'integrità fisica o psichica in ambito familiare, mentre l'art. 609 bis c.p. la libertà di autodeterminazione in materia sessuale) è,
quindi, configurabile il concorso.
3.4) Il ricorso di C.E. è parzialmente (nei limiti di cui si dirà) fondato. Quanto alla condizione di procedibilità, ritiene il Collegio che trovi applicazione il disposto di cui all'art. 609 septies c.p., comma 4, n.
4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte infatti "in materia di delitti di violenza sessuale, la procedibilità d'ufficio determinata dalla ipotesi di connessione prevista dall'art. 609 septies c.p., comma 4 si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 c.p.p.), ma anche quando v'è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile d'ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 c.p.p." (cfr. Cass. pen. sez. 3 sent. n. 2876 del 2.12.2006; conf. Cass. sez. 4 n. 2371 del 25.10.2000). E nel caso di specie dalle dichiarazioni rese dalla C. emergeva palesemente che gli atti di abuso sessuale, commessi dal padre e dal fratello, si inserivano in una più ampia condotta di vessazioni di ogni genere cui veniva sottoposta nell'ambito del contesto familiare. Quanto all'attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa si è già ampiamente richiamato, la motivazione ineccepibile dei giudici di merito. La Corte territoriale, per quanto riguarda più specificamente il C.E., ha evidenziato che l'affidabilità della accuse rivolte al prevenuto trova specificamente conferma nelle dichiarazioni del sacerdote P. (peraltro, con i motivi di appello non si contestava tanto la materialità dei fatti, quanto la sussistenza dell'elemento psicologico del reato) ed ha, ineccepibilmente, ritenuto che anche sotto il profilo soggettivo il reato fosse configurabile (la molestia sessuale non viene, meno, infatti, per il solo fatto che l'agente trovi la sua soddisfazione anche nella mera umiliazione della vittima;
ne' poteva parlarsi di gioco che è tale solo se accettato dalla vittima). A parie il fatto che appariva assolutamente arduo invocare connotati "giocosi" nel contesto di maltrattamenti e di violenza delineati.
Per gli episodi commessi, secondo la stessa contestazione, quando il C.E. era ancora minorenne, competente era il
Tribunale per i minorenni (secondo il capo di imputazione la condotta ascritta al prevenuto risulta commessa dall'anno
(OMISSIS), per cui, essendo il prevenuto nato il (OMISSIS), egli era minorenne fino a tutto il (OMISSIS)).
Secondo la giurisprudenza, anche più recente di questa Corte, "Il reato continuato, composto da alcuni episodi commessi nel periodo in cui l'imputato era minorenne, e da altri commessi successivamente al raggiungimento della maggiore età, va scisso ai fini della individuazione del giudice competente, in modo da attribuire la competenza a giudicare i primi episodi al tribunale per i minorenni e la competenza a giudicare gli altri episodi al tribunale ordinario" (cfr. Cass. pen. sez. 2 n. 8352 del 13.2.2009; conf. Cass. n. 18033 del 2004 Rv.229051). Per tali episodi, scissa la continuazione per i motivi sopra indicati, il termine di prescrizione risulta, però, ampiamente maturato.
La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente ai fatti commessi fino al (OMISSIS) per essere gli stessi estinti per prescrizione e va, conseguentemente, eliminata, senza necessità di rinvio ex art. 620 c.p.p., lett. l), la pena di un mese di reclusione (tenuto conto dei calcoli effettuati dai giudici di merito). 3.4) Il sesto motivo di ricorso è inammissibile.
Con i motivi di appello, ci si era limitati a richiedere,senza lacuna indicazione delle ragioni di fatto e di diritto su era fondata la richiesta (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)) per C.C. l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante, partendo da una pena base ritenuta nel minimo edittale ed escludendo la continuazione, per S.D. e C.E., ritenute sussistenti le attenuanti generiche nella massima estensione ed escludendo la continuazione, la pena nel minimo edittale.
Pur non avendo la Corte territoriale alcun obbligo di motivare in presenza di siffatto inammissibile motivo di gravame, ha esposto le ragioni per cui al C.C. le già concesse circostanze attenuanti generiche non potessero essere ritenute prevalenti e che per tutti non andasse esclusa la continuazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di C.E.
limitatamente ai fatti commessi fino al (OMISSIS) essendo i relativi reati estinti per prescrizione ed elimina la pena di un mese di reclusione per essi inflitta. Rigetta nel resto il ricorso di C.E., nonché i ricorsi di C.C. e S.
D. e condanna questi ultimi due ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010