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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 553/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI VI, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7383/2019 depositato il 27/11/2019
proposto da
Ag.entrate - IS - Siracusa - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Siracusa - Indirizzo_3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_4
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Siracusa - Indirizzo_5
elettivamente domiciliato presso Email_5 Inps Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_6
elettivamente domiciliato presso Email_6
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1258/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 29/03/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820040011456434 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100034407007 REGISTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820050013474820 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820050013474820 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820050013474820 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820050013474820 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820050013474820 IRAP 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IS SI PA (oggi Agenzia delle entrate riscossione) ha proposto appello contro la Resistente_1
srl nonché nei confronti dell'Agenzia delle entrate di Siracusa, dell'Agenzia delle entrate di Palermo, del Comune di Siracusa e della Camera di Commercio di Siracusa (accorpata alla Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa), chiedendo la riforma parziale della sentenza n. 1258/05/2019, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, Sez. V (cfr. sentenza impugnata in atti).
Il Giudice di prime cure ha parzialmente accolto il ricorso ritenendo che l'Agente della IS, per alcune cartelle impugnate, non avesse adempiuto all'onere della prova dell' avvenuta spedizione della c.
d. “raccomandata informativa” (artt. 139 e 140 c.p.c.), mentre per le altre la “raccomandata informativa” era stata spedita a mezzo di poste private (cfr. sentenza di I grado in atti).
Si sono costituite la Società contribuente, la quale ha ribadito l'illegittimità dei provvedimenti originariamente impugnati concludendo per il rigetto;
nonché l'Agenzia delle entrate di Siracusa la quale ha contro dedotto
(per quanto di propria competenza) concludendo per l'accoglimento dell'appello (cfr. controdeduzioni in atti). La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
IS SI PA (oggi Agenzia delle entrate riscossione) ha notificato alla Società appellante le sotto elencate quattordici cartelle:
n. 29820100030813058;
n. 29820090007557217;
n. 29820020032715561;
n. 29820060013286169;
n. 29820060018921363;
n. 29820070005784587;
n. 29820080005358386;
n. 29820090020345525,
n. 29820100009765138;
n. 29820040011456434;
n. 29820100034407007;
n. 29820070023133438;
n. 29820060020627715 e n. 29820050013474820 per un importo complessivo di euro 193.382,50 (cfr. provvedimenti: Agenzia delle
Entrate di Siracusa, Agenzia delle Entrate di Palermo, Comune di Siracusa, Camera di Commercio di
Siracusa, e Inps di Siracusa).
La Società, con il proprio ricorso ha dedotto di esserne venuta a conoscenza grazie agli estratti di ruolo rilasciati in data 1 luglio 2011 (cfr. ricorso introduttivo).
2.- Il Giudice di prima istanza ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alla pretese Inps, ed ha dichiarato il ricorso “inammissibile” in relazione alle seguenti cartelle di pagamento:
n. 29820100030813058;
n.29820090007557217;
n.29820020032715561;
n.29820060013286169; n. 29820060018921363;
n.29820070005784587;
n.29820080005358386;
n.29820090020345525 e n. 29820100009765138, ritenendo il difetto di prova (da parte dell'Agente della IS) della loro rituale notifica.
Ha, invece, accolto parzialmente il ricorso con riguardo alle restanti cartelle di pagamento:
n.29820040011456434;
n.29820100034407007;
n.29820070023133438;
n.29820060020627715 e n. 29820050013474820 ritenendo l'irregolarità delle rispettive notifiche, il difetto di prova dell'avvenuto invio della c.d. “raccomandata informativa” (artt. 139 e 140 c.p.c.) nonché la spedizione a mezzo poste private (cfr. sentenza di I grado in atti).
Nelle more del giudizio le Cartelle di pagamento n. 29820070023133438 e n. 29820060020627715 sono state “annullate” per adesione alla c.d. “Definizione agevolata ex D.L. n. 119/2018”.
3.- Premesso quanto precede l'appello è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
4.- Il primo Giudice ha accolto il ricorso introduttivo limitatamente alle seguenti cartelle:
n. 29820040011456434;
n. 29820100034407007;
n. 29820070023133438;
n. 29820060020627715 e n. 29820050013474820 ritenendone (come già detto) l'irritualità/illegittimità delle notifiche (cfr. sentenza di
I grado in atti).
5.- Deve ritenersi che il primo Giudice ha errato nel ritenere che l'Agente della IS non avesse provato la “rituale” notifica anche delle seguenti Cartelle di pagamento:
n.29820040011456434;
n.29820100034407007 e n. 29820050013474820.
Come già detto le cartelle di pagamento n. 29820070023133438 e n. 29820060020627715 sono state
“annullate” per adesione alla c.d. “Definizione agevolata ex D.L. n. 119/2018.
Ed infatti, con riguardo alle seguenti cartelle di pagamento si evince la loro rituale notifica:
-la cartella di pagamento n. 29820050013474820 è stata notificata (in data 26. 10.2005) a soggetto definitosi “domiciliatario” (cfr. documentazione in atti);
- la cartella n. 29820040011456434 (cfr. relata del 06-09-2004) è stata notificata, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r;
-la cartella n. 29820100034407007 è stata notificata ex art. 140 cp (cfr. relata di notifica del 19.07.2011, avviso di deposito atti nella Casa Comunale, distinta di accettazione e avviso di ricevimento raccomandata a/r n. 610120560638 dell'01.09.2011 - in atti).
6.- La cartella n. 29820100034407007 (cfr. prospetto di notifica avviso di ricevimento raccomandata a/r n. 610120560638 dell'01.09.2011) è stata notificata il 02.09.2011 da società di poste private ( Società_1 s.r.l.) mediante invio di raccomandata a/r (art. 26, c. 1, D.P.R. n. 602/73).
A decorrere dal 2011 gli operatori postali privati possono effettuare invii di posta raccomandata, al pari di
Poste Italiane, ad eccezione delle cosiddette “buste verdi”, ossia le notifiche di atti giudiziari e le notifiche delle sanzioni amministrative del Codice della Strada (Cassazione, sentenza n. 7156/2016 del 12.04.2016).
7.- La Giurisprudenza di legittimità (Sentenza n. 17396 del 23 luglio 2010) ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria non è obbligata dallo Statuto del contribuente a comunicare sempre l'esito della liquidazione, ma solo quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quanto indicato in dichiarazione.
Secondo la citata giurisprudenza l'art. 36 - bis non prevede alcun obbligo di comunicare "in ogni caso"
l'esito della liquidazione, ma esclusivamente quando dai controlli automatici eseguiti emerga un risultato non conforme a quello indicato nella dichiarazione.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato va accolto;
va riformata la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto parzialmente il ricorso per l'irregolare notifica delle cartelle di pagamento n.
29820040011456434, n. 29820100034407007, n. 29820070023133438, n. 29820060020627715 e n.
29820050013474820.
La riforma parziale della sentenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accogliere l' appello.
Riforma parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il ricorso per le cartelle di pagamento n. 29820040011456434; n. 29820100034407007, n. 29820070023133438, n.
29820060020627715 e n. 29820050013474820.
Conferma per il resto.
Spese compensate.
Siracusa, 19 gennaio 2026 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO AR AV UC
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI VI, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7383/2019 depositato il 27/11/2019
proposto da
Ag.entrate - IS - Siracusa - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Siracusa - Indirizzo_3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_4
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Siracusa - Indirizzo_5
elettivamente domiciliato presso Email_5 Inps Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_6
elettivamente domiciliato presso Email_6
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1258/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 29/03/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820040011456434 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820100034407007 REGISTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820050013474820 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820050013474820 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820050013474820 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820050013474820 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820050013474820 IRAP 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IS SI PA (oggi Agenzia delle entrate riscossione) ha proposto appello contro la Resistente_1
srl nonché nei confronti dell'Agenzia delle entrate di Siracusa, dell'Agenzia delle entrate di Palermo, del Comune di Siracusa e della Camera di Commercio di Siracusa (accorpata alla Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa), chiedendo la riforma parziale della sentenza n. 1258/05/2019, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, Sez. V (cfr. sentenza impugnata in atti).
Il Giudice di prime cure ha parzialmente accolto il ricorso ritenendo che l'Agente della IS, per alcune cartelle impugnate, non avesse adempiuto all'onere della prova dell' avvenuta spedizione della c.
d. “raccomandata informativa” (artt. 139 e 140 c.p.c.), mentre per le altre la “raccomandata informativa” era stata spedita a mezzo di poste private (cfr. sentenza di I grado in atti).
Si sono costituite la Società contribuente, la quale ha ribadito l'illegittimità dei provvedimenti originariamente impugnati concludendo per il rigetto;
nonché l'Agenzia delle entrate di Siracusa la quale ha contro dedotto
(per quanto di propria competenza) concludendo per l'accoglimento dell'appello (cfr. controdeduzioni in atti). La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
IS SI PA (oggi Agenzia delle entrate riscossione) ha notificato alla Società appellante le sotto elencate quattordici cartelle:
n. 29820100030813058;
n. 29820090007557217;
n. 29820020032715561;
n. 29820060013286169;
n. 29820060018921363;
n. 29820070005784587;
n. 29820080005358386;
n. 29820090020345525,
n. 29820100009765138;
n. 29820040011456434;
n. 29820100034407007;
n. 29820070023133438;
n. 29820060020627715 e n. 29820050013474820 per un importo complessivo di euro 193.382,50 (cfr. provvedimenti: Agenzia delle
Entrate di Siracusa, Agenzia delle Entrate di Palermo, Comune di Siracusa, Camera di Commercio di
Siracusa, e Inps di Siracusa).
La Società, con il proprio ricorso ha dedotto di esserne venuta a conoscenza grazie agli estratti di ruolo rilasciati in data 1 luglio 2011 (cfr. ricorso introduttivo).
2.- Il Giudice di prima istanza ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alla pretese Inps, ed ha dichiarato il ricorso “inammissibile” in relazione alle seguenti cartelle di pagamento:
n. 29820100030813058;
n.29820090007557217;
n.29820020032715561;
n.29820060013286169; n. 29820060018921363;
n.29820070005784587;
n.29820080005358386;
n.29820090020345525 e n. 29820100009765138, ritenendo il difetto di prova (da parte dell'Agente della IS) della loro rituale notifica.
Ha, invece, accolto parzialmente il ricorso con riguardo alle restanti cartelle di pagamento:
n.29820040011456434;
n.29820100034407007;
n.29820070023133438;
n.29820060020627715 e n. 29820050013474820 ritenendo l'irregolarità delle rispettive notifiche, il difetto di prova dell'avvenuto invio della c.d. “raccomandata informativa” (artt. 139 e 140 c.p.c.) nonché la spedizione a mezzo poste private (cfr. sentenza di I grado in atti).
Nelle more del giudizio le Cartelle di pagamento n. 29820070023133438 e n. 29820060020627715 sono state “annullate” per adesione alla c.d. “Definizione agevolata ex D.L. n. 119/2018”.
3.- Premesso quanto precede l'appello è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
4.- Il primo Giudice ha accolto il ricorso introduttivo limitatamente alle seguenti cartelle:
n. 29820040011456434;
n. 29820100034407007;
n. 29820070023133438;
n. 29820060020627715 e n. 29820050013474820 ritenendone (come già detto) l'irritualità/illegittimità delle notifiche (cfr. sentenza di
I grado in atti).
5.- Deve ritenersi che il primo Giudice ha errato nel ritenere che l'Agente della IS non avesse provato la “rituale” notifica anche delle seguenti Cartelle di pagamento:
n.29820040011456434;
n.29820100034407007 e n. 29820050013474820.
Come già detto le cartelle di pagamento n. 29820070023133438 e n. 29820060020627715 sono state
“annullate” per adesione alla c.d. “Definizione agevolata ex D.L. n. 119/2018.
Ed infatti, con riguardo alle seguenti cartelle di pagamento si evince la loro rituale notifica:
-la cartella di pagamento n. 29820050013474820 è stata notificata (in data 26. 10.2005) a soggetto definitosi “domiciliatario” (cfr. documentazione in atti);
- la cartella n. 29820040011456434 (cfr. relata del 06-09-2004) è stata notificata, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r;
-la cartella n. 29820100034407007 è stata notificata ex art. 140 cp (cfr. relata di notifica del 19.07.2011, avviso di deposito atti nella Casa Comunale, distinta di accettazione e avviso di ricevimento raccomandata a/r n. 610120560638 dell'01.09.2011 - in atti).
6.- La cartella n. 29820100034407007 (cfr. prospetto di notifica avviso di ricevimento raccomandata a/r n. 610120560638 dell'01.09.2011) è stata notificata il 02.09.2011 da società di poste private ( Società_1 s.r.l.) mediante invio di raccomandata a/r (art. 26, c. 1, D.P.R. n. 602/73).
A decorrere dal 2011 gli operatori postali privati possono effettuare invii di posta raccomandata, al pari di
Poste Italiane, ad eccezione delle cosiddette “buste verdi”, ossia le notifiche di atti giudiziari e le notifiche delle sanzioni amministrative del Codice della Strada (Cassazione, sentenza n. 7156/2016 del 12.04.2016).
7.- La Giurisprudenza di legittimità (Sentenza n. 17396 del 23 luglio 2010) ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria non è obbligata dallo Statuto del contribuente a comunicare sempre l'esito della liquidazione, ma solo quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quanto indicato in dichiarazione.
Secondo la citata giurisprudenza l'art. 36 - bis non prevede alcun obbligo di comunicare "in ogni caso"
l'esito della liquidazione, ma esclusivamente quando dai controlli automatici eseguiti emerga un risultato non conforme a quello indicato nella dichiarazione.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato va accolto;
va riformata la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto parzialmente il ricorso per l'irregolare notifica delle cartelle di pagamento n.
29820040011456434, n. 29820100034407007, n. 29820070023133438, n. 29820060020627715 e n.
29820050013474820.
La riforma parziale della sentenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accogliere l' appello.
Riforma parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il ricorso per le cartelle di pagamento n. 29820040011456434; n. 29820100034407007, n. 29820070023133438, n.
29820060020627715 e n. 29820050013474820.
Conferma per il resto.
Spese compensate.
Siracusa, 19 gennaio 2026 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO AR AV UC