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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 208/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 869/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014430663000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014430663000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7026/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10.01.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420249014430663000 del 08/10/2024, nonché ogni altro atto antecedente, presupposto e/o consequenziale, notificata in data 12.11.2024 relativa ad un asserito credito pari ad Euro
836,86, riconducibile al mancato pagamento di due cartelle.
Eccepiva l'incompetenza territoriale dovendo la competenza territoriale degli uffici giudiziari essere individuata dall'art. 31 del DPR n. 600/1973, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente che, dal
2018, sono stati spostati a Oleggio (NO), tant'è che l'atto oggi impugnato è stato notificato presso il predetto indirizzo anagrafico.
In via subordinata eccepiva la prescrizione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ADER ed evidenziava che le cartelle poste alla base della intimazione di pagamento notificata sono state tutte notificate e che sono stati altresì notificati plurimi atti interruttivi della prescrizione.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale l'Ufficio del Riscossore competente è quello del luogo in cui il contribuente aveva il proprio domicilio fiscale (residenza per le persone fisiche) al tempo della nascita dei tributi contestati, che nel caso considerato, è l'anno 2011 per una cartella e 2014 per l'altra (cfr. estratto di ruolo allegato).
Sosteneva il mancato decorso della prescrizione
Si costituiva la Regione Calabria e rilevava che la competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
Rilevava che l'eccezione di prescrizione è stata genericamente sollevata e allegava gli originari atti notificati nel 2021 2019 2018 2016 2014 e 2012.
Evidenziava l'avvenuta notifica di atti interruttivi come dimostrato da ADER e precisamente.
Contestava l'avvenuto decorso della prescrizione anche in considerazione delle sospensioni disposte dalla normativa COVID 19.
All'odierna udienza la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di incompetenza per territorio, siccome sollevata da ADER.
Essa è infondata atteso che l'Ufficio di Riscossione competente è quello del luogo in cui il contribuente aveva il proprio domicilio fiscale (residenza per le persone fisiche) al tempo della nascita dei tributi contestati, che nel caso considerato, è l'anno 2011 per una cartella e 2014 per l'altra.
Pertanto, è irrilevante la circostanza che nel 2018 la contribuente si sia spostata a Oleggio e che l'atto impugnato sia stato ivi notificato.
L'Ente di Riscossione ha, invero, fornito la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle e precisamente la
Cartella 09420160016864383000, è stata notificata il 19/10/2016 con spedizione racc. inf. + deposito atto nella casa comunale + cartolina di ritorno racc. 689335897979 attestante la consegna del plico raccomandato nelle mani del contribuente e Cartella 09420180013861560000, notificata il giorno 01.10.2018 a mani del destinatario.
La mancata impugnazione delle cartelle ha determinato la definitività del tributo dalle stesse portato senza possibilità di far valere in questa sede intempestive eccezioni di prescrizione del credito.
Per altro anche la prescrizione post cartella non è neppure maturata essendo stata interrotta, con riferimento alla prima cartella, dalla notifica il 14/05/2019, dell'Avviso di Intimazione 09420199003996055000 con consegna diretta nelle mani del destinatario, dalla notifica il 16/12/2019 del Preavviso di Fermo
09480201900014243000 con relata di notifica irreperibile relativo + avviso deposito atto casa comunale + invio racc. informativa + cartolina di ritorno tornata indietro per compiuta giacenza, dalla notifica in data
04/03/2020,dell'Avviso di Intimazione 09420209004389062000 con consegna diretta nelle mani del destinatario;
dalla notifica il 21/02/2023 dell'Avviso di intimazione 09420239000858344000 e dalla notifica in data 12.11.2024 dell'avviso di intimazione impugnato con consegna diretta nelle mani del destinatario, con riferimento alla seconda cartella dalla notifica in data 16/12/2019 del preavviso di fermo
09480201900014243000 con relata di notifica irreperibile relativo + avviso deposito atto casa comunale + invio racc. informativa + cartolina di ritorno tornata indietro per compiuta giacenza), dalla notifica il 04/03/2020 dell'avviso di intimazione 09420209004389062000 con consegna diretta nelle mani del destinatario), dalla notifica il 21/02/2023 dell'avviso di intimazione 09420239000858344000 con consegna diretta nelle mani del destinatario) e dalla notifica dell'atto oggi impugnato in data 12/11/2024.
Ne consegue che tempestiva deve ritenersi la notifica dell'intimazione impugnata anche senza tener conto della sospensione prevista dalla normativa emergenziale COVID 19 ex art. art. 68 comma 1 D.L. 18/21 ( cd.
Cura Italia) ma anche da quella biennale di cui all'art. 4 comma 4 bis (lett. a e b) del D.L. 41/21( cd. Decreto
Sostegni) e del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs 159/2015.
In particolare, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito quanto segue (si legga in particolare il comma 4 bis):comma 1 “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti 13 territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (si tratta di alcuni comuni della Lombardia e del Veneto), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020”.
Si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: 15 a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Infine anche l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.”
Non resta che rigettare il ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle parti resistenti, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate e della Regione Calabria, che si liquidano in complessivi €400,00 oltre oneri di legge.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 869/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014430663000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249014430663000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7026/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10.01.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420249014430663000 del 08/10/2024, nonché ogni altro atto antecedente, presupposto e/o consequenziale, notificata in data 12.11.2024 relativa ad un asserito credito pari ad Euro
836,86, riconducibile al mancato pagamento di due cartelle.
Eccepiva l'incompetenza territoriale dovendo la competenza territoriale degli uffici giudiziari essere individuata dall'art. 31 del DPR n. 600/1973, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente che, dal
2018, sono stati spostati a Oleggio (NO), tant'è che l'atto oggi impugnato è stato notificato presso il predetto indirizzo anagrafico.
In via subordinata eccepiva la prescrizione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ADER ed evidenziava che le cartelle poste alla base della intimazione di pagamento notificata sono state tutte notificate e che sono stati altresì notificati plurimi atti interruttivi della prescrizione.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale l'Ufficio del Riscossore competente è quello del luogo in cui il contribuente aveva il proprio domicilio fiscale (residenza per le persone fisiche) al tempo della nascita dei tributi contestati, che nel caso considerato, è l'anno 2011 per una cartella e 2014 per l'altra (cfr. estratto di ruolo allegato).
Sosteneva il mancato decorso della prescrizione
Si costituiva la Regione Calabria e rilevava che la competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
Rilevava che l'eccezione di prescrizione è stata genericamente sollevata e allegava gli originari atti notificati nel 2021 2019 2018 2016 2014 e 2012.
Evidenziava l'avvenuta notifica di atti interruttivi come dimostrato da ADER e precisamente.
Contestava l'avvenuto decorso della prescrizione anche in considerazione delle sospensioni disposte dalla normativa COVID 19.
All'odierna udienza la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di incompetenza per territorio, siccome sollevata da ADER.
Essa è infondata atteso che l'Ufficio di Riscossione competente è quello del luogo in cui il contribuente aveva il proprio domicilio fiscale (residenza per le persone fisiche) al tempo della nascita dei tributi contestati, che nel caso considerato, è l'anno 2011 per una cartella e 2014 per l'altra.
Pertanto, è irrilevante la circostanza che nel 2018 la contribuente si sia spostata a Oleggio e che l'atto impugnato sia stato ivi notificato.
L'Ente di Riscossione ha, invero, fornito la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle e precisamente la
Cartella 09420160016864383000, è stata notificata il 19/10/2016 con spedizione racc. inf. + deposito atto nella casa comunale + cartolina di ritorno racc. 689335897979 attestante la consegna del plico raccomandato nelle mani del contribuente e Cartella 09420180013861560000, notificata il giorno 01.10.2018 a mani del destinatario.
La mancata impugnazione delle cartelle ha determinato la definitività del tributo dalle stesse portato senza possibilità di far valere in questa sede intempestive eccezioni di prescrizione del credito.
Per altro anche la prescrizione post cartella non è neppure maturata essendo stata interrotta, con riferimento alla prima cartella, dalla notifica il 14/05/2019, dell'Avviso di Intimazione 09420199003996055000 con consegna diretta nelle mani del destinatario, dalla notifica il 16/12/2019 del Preavviso di Fermo
09480201900014243000 con relata di notifica irreperibile relativo + avviso deposito atto casa comunale + invio racc. informativa + cartolina di ritorno tornata indietro per compiuta giacenza, dalla notifica in data
04/03/2020,dell'Avviso di Intimazione 09420209004389062000 con consegna diretta nelle mani del destinatario;
dalla notifica il 21/02/2023 dell'Avviso di intimazione 09420239000858344000 e dalla notifica in data 12.11.2024 dell'avviso di intimazione impugnato con consegna diretta nelle mani del destinatario, con riferimento alla seconda cartella dalla notifica in data 16/12/2019 del preavviso di fermo
09480201900014243000 con relata di notifica irreperibile relativo + avviso deposito atto casa comunale + invio racc. informativa + cartolina di ritorno tornata indietro per compiuta giacenza), dalla notifica il 04/03/2020 dell'avviso di intimazione 09420209004389062000 con consegna diretta nelle mani del destinatario), dalla notifica il 21/02/2023 dell'avviso di intimazione 09420239000858344000 con consegna diretta nelle mani del destinatario) e dalla notifica dell'atto oggi impugnato in data 12/11/2024.
Ne consegue che tempestiva deve ritenersi la notifica dell'intimazione impugnata anche senza tener conto della sospensione prevista dalla normativa emergenziale COVID 19 ex art. art. 68 comma 1 D.L. 18/21 ( cd.
Cura Italia) ma anche da quella biennale di cui all'art. 4 comma 4 bis (lett. a e b) del D.L. 41/21( cd. Decreto
Sostegni) e del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs 159/2015.
In particolare, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito quanto segue (si legga in particolare il comma 4 bis):comma 1 “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti 13 territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (si tratta di alcuni comuni della Lombardia e del Veneto), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020”.
Si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: 15 a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Infine anche l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.”
Non resta che rigettare il ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle parti resistenti, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate e della Regione Calabria, che si liquidano in complessivi €400,00 oltre oneri di legge.