Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 208
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di incompetenza territoriale

    La Corte ritiene infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, poiché l'ufficio di riscossione competente è quello del luogo in cui il contribuente aveva il proprio domicilio fiscale al tempo della nascita dei tributi contestati, rendendo irrilevante il successivo spostamento di residenza.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la prescrizione post cartella non sia maturata poiché il credito è stato tempestivamente interrotto da plurimi atti notificati, inclusi avvisi di intimazione e preavvisi di fermo. Viene inoltre considerata la sospensione dei termini dovuta alla normativa COVID-19 e altre disposizioni di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 208
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 208
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo