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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 456/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6905/2022 depositato il 22/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2017/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 26/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201719892 IMU 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO Il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 2017/03/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa che aveva rigettato il ricorso contro l'avviso di accertamento IMU n.
201719892 relativo all'anno d'imposta 2012.
L'appellante deduce:
decadenza per tardiva notifica;
difetto di sottoscrizione;
difetto di motivazione;
illegittimità delle sanzioni.
Resisteva l'Ufficio con prorpie controdeduzioni.
La parte appellante depositava memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Sulla tempestività della notifica
L'avviso è stato consegnato al servizio postale il 15 dicembre 2017, come da documentazione ufficiale prodotta dall'Ente. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006 e del principio di scissione soggettiva
(Corte Cost. n. 477/2002; Cass. n. 580/2024), rileva la data di consegna all'agente notificatore, non quella di ricezione. Pertanto, la notifica è tempestiva.
2. Sul difetto di sottoscrizione
L'avviso reca l'indicazione a stampa del nominativo del dirigente responsabile, conforme all'art. 1, comma
87, L. 549/1995. La determina sindacale n. 123/2017, prodotta in atti, attesta la legittimazione del firmatario.
L'avviso di accertamento impugnato reca l'indicazione a stampa del nominativo del Dott. Nominativo_3, Dirigente del Settore Entrate e Servizi Fiscali, giusta determinazione sindacale n. 123 del 16.06.2017, regolarmente prodotta in atti, attesta l'investitura del funzionario nei poteri di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, rendendo pienamente legittima la sottoscrizione dell'atto impugnato in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che consente la sottoscrizione degli atti tributari mediante indicazione a stampa del nominativo del responsabile quando gli atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
La giurisprudenza (Cass. n. 30046/2018) riconosce la validità della firma meccanografica per atti generati da sistemi automatizzati.
3. Sul difetto di motivazione
L'atto impugnato indica immobili, imponibili, aliquote, importi, sanzioni e riferimenti normativi, consentendo al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi. Non sussiste il vizio denunciato.
4. Sulle sanzioni
Le sanzioni sono state irrogate contestualmente all'accertamento, in conformità all'art. 17 D.Lgs.
472/1997, con adeguata motivazione.
Le doglianze dell'appellante ripropongono questioni già esaminate e correttamente disattese dal primo giudice. le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1; Conferma integralmente la sentenza di primo grado;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 200,00 oltre accessori di legge.
Palermo 18.9.25
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6905/2022 depositato il 22/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2017/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 26/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201719892 IMU 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO Il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 2017/03/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa che aveva rigettato il ricorso contro l'avviso di accertamento IMU n.
201719892 relativo all'anno d'imposta 2012.
L'appellante deduce:
decadenza per tardiva notifica;
difetto di sottoscrizione;
difetto di motivazione;
illegittimità delle sanzioni.
Resisteva l'Ufficio con prorpie controdeduzioni.
La parte appellante depositava memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Sulla tempestività della notifica
L'avviso è stato consegnato al servizio postale il 15 dicembre 2017, come da documentazione ufficiale prodotta dall'Ente. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006 e del principio di scissione soggettiva
(Corte Cost. n. 477/2002; Cass. n. 580/2024), rileva la data di consegna all'agente notificatore, non quella di ricezione. Pertanto, la notifica è tempestiva.
2. Sul difetto di sottoscrizione
L'avviso reca l'indicazione a stampa del nominativo del dirigente responsabile, conforme all'art. 1, comma
87, L. 549/1995. La determina sindacale n. 123/2017, prodotta in atti, attesta la legittimazione del firmatario.
L'avviso di accertamento impugnato reca l'indicazione a stampa del nominativo del Dott. Nominativo_3, Dirigente del Settore Entrate e Servizi Fiscali, giusta determinazione sindacale n. 123 del 16.06.2017, regolarmente prodotta in atti, attesta l'investitura del funzionario nei poteri di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, rendendo pienamente legittima la sottoscrizione dell'atto impugnato in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che consente la sottoscrizione degli atti tributari mediante indicazione a stampa del nominativo del responsabile quando gli atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
La giurisprudenza (Cass. n. 30046/2018) riconosce la validità della firma meccanografica per atti generati da sistemi automatizzati.
3. Sul difetto di motivazione
L'atto impugnato indica immobili, imponibili, aliquote, importi, sanzioni e riferimenti normativi, consentendo al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi. Non sussiste il vizio denunciato.
4. Sulle sanzioni
Le sanzioni sono state irrogate contestualmente all'accertamento, in conformità all'art. 17 D.Lgs.
472/1997, con adeguata motivazione.
Le doglianze dell'appellante ripropongono questioni già esaminate e correttamente disattese dal primo giudice. le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1; Conferma integralmente la sentenza di primo grado;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 200,00 oltre accessori di legge.
Palermo 18.9.25
Il Relatore Il Presidente