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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 805/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GENTILE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2397/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ardore
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010300453 BOLLO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010300453 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato al concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché agli enti impositori Regione Calabria e Comune di Ardore, Ricorrente_1i propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata il 2.4.2025, limitatamente alla parte afferente sette cartelle di pagamento presupposte, e precisamente quelle n. 094 2012 0020776224 000, n. 094 2013 0015388873 000, n. 094
2013 0024726780 000, n. 094 2013 0022350735 000, n. 094 2014 0014383244 000, n. 094 2014 0025712866
000 e n. 094 2016 0018730249 000, relative a TARSU e tassa auto, per un ammontare complessivo di
€ 3.003,26, al netto di sanzioni ed interessi.
Chiede annullarsi l'atto impugnato, deducendo la prescrizione triennale dei crediti per tassa auto, e quella quinquennale dei crediti Tarsu, in mancanza di notifica delle cartelle presupposte all'intimazione e di qualsivoglia atto interruttivo.
Agenzia delle Entrate Riscossione, nelle controdeduzioni depositate, rileva l'inammissibilità del ricorso, deducendo che eventuali vizi avrebbero dovuto essere rilevati con tempestiva impugnazione delle cartelle presupposte, tutte regolarmente notificate, eccependo comunque l'inammissibilità della domanda anche perchè, dopo la notifica delle cartelle, sono stati notificati ulteriori atti interruttivi, analiticamente indicati, la cui mancata impugnazione preclude il rilievo di vizi, che avrebbero dovuto essere fatti valere in quella sede.
Invoca infine la sospensione dei termini di prescrizione nel periodo emergenziale e conclude per il rigetto.
La Regione Calabria, nel costituirsi in giudizio, allega la prova della notifica degli avvisi d'accertamento presupposti e contesta nel resto la domanda.
Il Comune di Ardore rileva che l'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri, e non per vizi già sussistenti all'atto della notifica della cartella o di precedenti intimazioni;
dichiara che il servizio di riscossione era affidato a Equitalia s.p.a. e invoca la responsabilità di Agenzia delle Entrate Riscossione per l'eventuale mancata notifica delle cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha dimostrato la notifica (oltre che di tutte le cartelle presupposte anche) di una precedente intimazione di pagamento, n. 09420229005843464000
(notificata il 22/03/2023), riferita alle medesime cartelle di pagamento presupposte all'intimazione oggi impugnata: precisamente, la notificazione è validamente avvenuta a mezzo posta con la procedura di irreperibilità relativa, mediante deposito dell'atto al comune per temporanea assenza del destinatario e di altre persone idonee a riceverlo, nonché con la spedizione di raccomandata informativa, ricevuta il 22.3.23, così dovendosi ritenere perfezionato il procedimento notificatorio.
Pertanto, con riferimento a tutte le cartelle presupposte, essendo provata la regolare notifica e la mancata impugnazione della suddetta intimazione di pagamento, emessa ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. 602/73, deve escludersi la possibilità di far valere nel presente giudizio qualsiasi vizio, come la prescrizione, che avrebbe potuto essere dedotto con la tempestiva opposizione all'intimazione stessa (cfr., in motivazione, Cass., Sez.
V, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024, secondo la quale “per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato…; si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
(a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo:
Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736)”.
Peraltro, le medesime considerazioni la S.C. ha applicato anche in relazione a cartelle di pagamento per le quali manchi la prova della regolare notificazione, sostenendo che “l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta” (v. sempre la motivazione della citata Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024, che rinvia anche a Cass., Sez. Un., 18 febbraio
2014, n. 3773).
Invero, sebbene tra le decisioni della S.C. in materia fossero in precedenza presenti decisioni di tenore contrastante, deve dirsi che, più di recente, si è consolidato l'orientamento secondo il quale “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. (v. da ultimo Cass. civile, Sez. V,
Sentenza n. 6436 dell'11/03/2025 e n. 20476 del 21/07/2025).
Non resta quindi che dar seguito all'indirizzo giurisprudenziale sopra illustrato: pertanto, dal momento che l'atto impugnato è stato preceduto dalla rituale notifica, nel 2023, dell'intimazione sopra citata, riferita a tutte le cartelle e gli atti presupposti oggetto del presente giudizio, eventuali censure di prescrizione antecedente avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio d'impugnazione di quell'atto e non nella presente sede, che riguarda unicamente motivi che non potevano essere dedotti prima.
Ciò posto, deve aggiungersi che nessuna prescrizione si è verificata neanche dopo la notifica dell'intimazione del 22.3.2023, non essendo decorso, al tempo dell'atto impugnato (2.4.2025), il termine triennale per tassa auto né tantomeno quello quinquennale, applicabile alla TARSU.
La domanda va quindi rigettata.
2. Attesa la soccombenza, la parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti opposte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti opposte.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Giudice Maria Teresa Gentile
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GENTILE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2397/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ardore
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010300453 BOLLO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010300453 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato al concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché agli enti impositori Regione Calabria e Comune di Ardore, Ricorrente_1i propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata il 2.4.2025, limitatamente alla parte afferente sette cartelle di pagamento presupposte, e precisamente quelle n. 094 2012 0020776224 000, n. 094 2013 0015388873 000, n. 094
2013 0024726780 000, n. 094 2013 0022350735 000, n. 094 2014 0014383244 000, n. 094 2014 0025712866
000 e n. 094 2016 0018730249 000, relative a TARSU e tassa auto, per un ammontare complessivo di
€ 3.003,26, al netto di sanzioni ed interessi.
Chiede annullarsi l'atto impugnato, deducendo la prescrizione triennale dei crediti per tassa auto, e quella quinquennale dei crediti Tarsu, in mancanza di notifica delle cartelle presupposte all'intimazione e di qualsivoglia atto interruttivo.
Agenzia delle Entrate Riscossione, nelle controdeduzioni depositate, rileva l'inammissibilità del ricorso, deducendo che eventuali vizi avrebbero dovuto essere rilevati con tempestiva impugnazione delle cartelle presupposte, tutte regolarmente notificate, eccependo comunque l'inammissibilità della domanda anche perchè, dopo la notifica delle cartelle, sono stati notificati ulteriori atti interruttivi, analiticamente indicati, la cui mancata impugnazione preclude il rilievo di vizi, che avrebbero dovuto essere fatti valere in quella sede.
Invoca infine la sospensione dei termini di prescrizione nel periodo emergenziale e conclude per il rigetto.
La Regione Calabria, nel costituirsi in giudizio, allega la prova della notifica degli avvisi d'accertamento presupposti e contesta nel resto la domanda.
Il Comune di Ardore rileva che l'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri, e non per vizi già sussistenti all'atto della notifica della cartella o di precedenti intimazioni;
dichiara che il servizio di riscossione era affidato a Equitalia s.p.a. e invoca la responsabilità di Agenzia delle Entrate Riscossione per l'eventuale mancata notifica delle cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha dimostrato la notifica (oltre che di tutte le cartelle presupposte anche) di una precedente intimazione di pagamento, n. 09420229005843464000
(notificata il 22/03/2023), riferita alle medesime cartelle di pagamento presupposte all'intimazione oggi impugnata: precisamente, la notificazione è validamente avvenuta a mezzo posta con la procedura di irreperibilità relativa, mediante deposito dell'atto al comune per temporanea assenza del destinatario e di altre persone idonee a riceverlo, nonché con la spedizione di raccomandata informativa, ricevuta il 22.3.23, così dovendosi ritenere perfezionato il procedimento notificatorio.
Pertanto, con riferimento a tutte le cartelle presupposte, essendo provata la regolare notifica e la mancata impugnazione della suddetta intimazione di pagamento, emessa ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. 602/73, deve escludersi la possibilità di far valere nel presente giudizio qualsiasi vizio, come la prescrizione, che avrebbe potuto essere dedotto con la tempestiva opposizione all'intimazione stessa (cfr., in motivazione, Cass., Sez.
V, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024, secondo la quale “per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato…; si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
(a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo:
Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736)”.
Peraltro, le medesime considerazioni la S.C. ha applicato anche in relazione a cartelle di pagamento per le quali manchi la prova della regolare notificazione, sostenendo che “l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta” (v. sempre la motivazione della citata Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024, che rinvia anche a Cass., Sez. Un., 18 febbraio
2014, n. 3773).
Invero, sebbene tra le decisioni della S.C. in materia fossero in precedenza presenti decisioni di tenore contrastante, deve dirsi che, più di recente, si è consolidato l'orientamento secondo il quale “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. (v. da ultimo Cass. civile, Sez. V,
Sentenza n. 6436 dell'11/03/2025 e n. 20476 del 21/07/2025).
Non resta quindi che dar seguito all'indirizzo giurisprudenziale sopra illustrato: pertanto, dal momento che l'atto impugnato è stato preceduto dalla rituale notifica, nel 2023, dell'intimazione sopra citata, riferita a tutte le cartelle e gli atti presupposti oggetto del presente giudizio, eventuali censure di prescrizione antecedente avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio d'impugnazione di quell'atto e non nella presente sede, che riguarda unicamente motivi che non potevano essere dedotti prima.
Ciò posto, deve aggiungersi che nessuna prescrizione si è verificata neanche dopo la notifica dell'intimazione del 22.3.2023, non essendo decorso, al tempo dell'atto impugnato (2.4.2025), il termine triennale per tassa auto né tantomeno quello quinquennale, applicabile alla TARSU.
La domanda va quindi rigettata.
2. Attesa la soccombenza, la parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti opposte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 200,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle parti opposte.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Giudice Maria Teresa Gentile