Articolo 12 della Legge 23 febbraio 1968, n. 116
Articolo 11Articolo 13
Versione
22 marzo 1968
Art. 12.
Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, primo e terzo comma, e dell'articolo 8, e' punito con l'ammenda fino a lire 40.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Entrata in vigore il 22 marzo 1968