Art. 12.
Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, primo e terzo comma, e dell'articolo 8, e' punito con l'ammenda fino a lire 40.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, primo e terzo comma, e dell'articolo 8, e' punito con l'ammenda fino a lire 40.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.