TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16497 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8891/2023 promossa da
, nata in [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco PONTEDURO
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1
del difensore in Roma, Via Gabrio Serbelloni 32-34-36;
- ricorrente - contro
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato
[...]
in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: impugnazione provvedimento diniego del visto per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e diritto della decisione
pagina 1 Con ricorso depositato in data 22.02.2025, la ricorrente
[...]
, cittadina bengalese, ha impugnato il diniego al Parte_1
rilascio del visto per ricongiungimento familiare con il coniuge, regolarmente soggiornate in Italia, emesso dall'Ambasciata d'Italia a
Dhaka in data 28.11.2024, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, l'ordine di rilascio del suddetto visto.
Il diniego è stato emesso in quanto “Non è stato possibile accertare la presenza in Bangladesh di suo marito quando il matrimonio è stato celebrato. Pertanto è stato rilevato un possibile falso ideologico che induce a considerare la documentazione da lei fornita e necessaria ai fini della presentazione della domanda come inaffidabile” (cfr. provvedimento del 28.11.2024).
La ricorrente ha contestato la veridicità di quanto asserito dalla sede consolare e a supporto della sussistenza del legame di coniugio ha depositato copia del certificato di matrimonio, copia dei passaporti
(nei quali emerge il suddetto rapporto) e, in particolare, ha evidenziato che nelle more del procedimento amministrativo è avvenuta la nascita della comune figlia in favore della quale è stata altresì avanzata domanda di ricongiungimento familiare (modulo e ricevuta in atti).
Il Giudice ha fissato udienza per il 17.10.2025, in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data
14.10.2025 rappresentando la volontà dalla Sede competente a procedere ad un riesame in autotutela della domanda di visto,
pagina 2 conseguentemente, chiedendo disporsi il rinvio della trattazione al fine di comunicare l'esito del procedimento di riesame.
Parte ricorrente, con note del 16.10.2025 ha rappresentato e documentato l'avvenuto rilascio del visto di ingresso in favore della figlia, , dunque, ulteriormente evidenziando la Persona_1
sussistenza del proprio diritto al ricongiungimento con il coniuge, ha chiesto accogliersi il ricorso anche tenuto conto della durata del suddetto visto in favore della minore.
*****
L'Ambasciata d'Italia a Dhaka ha rigettato la richiesta del visto in favore della ricorrente deducendo che “Non è stato possibile accertare la presenza in Bangladesh di suo marito quando il matrimonio è stato celebrato. Pertanto è stato rilevato un possibile falso ideologico che induce a considerare la documentazione da lei fornita e necessaria ai fini della presentazione della domanda come inaffidabile”.
Quel che viene contestata è dunque la falsità ideologica dell'atto e, conseguentemente, la sua inaffidabilità a provare quanto da esso attestato, ovvero il rapporto di coniugio.
La motivazione posta a supporto del diniego, così come riprodotta, appare meramente apparente, ovvero non fondata su alcun dato o riscontro oggettivo, peraltro, neanche previamente sottoposto alla richiedente prima dell'emissione di un provvedimento definitorio. Di contro, quanto dedotto e prodotto da parte ricorrente
(documentazione sopra richiamata) ben si ritiene sufficiente a pagina 3 superare la suddetta generica contestazione, ulteriormente superata nelle more del giudizio dall'avvenuto rilascio del visto di ingresso in favore di , figlia della ricorrente e di Persona_1 [...]
(in atti, il coniuge). Si ritiene a tal fine di Persona_2
evidenziare che la documentazione necessaria e sufficiente al rilascio del visto in favore della comune figlia minore è sostanzialmente e in buona parte coincidente con quella necessaria al rilascio del visto in favore dell'odierna ricorrente, madre della stessa.
Posto che null'altra contestazione è stata avanzata al di fuori della falsità ideologica dell'atto, superata per i motivi e alla luce dei fatti e dei documenti richiamati, il ricorso merita accoglimento.
In conclusione, dato atto della sussistenza della documentazione necessaria al rilascio del visto, ritenuta accertata la violazione del diritto soggettivo della ricorrente a ricongiungersi con il proprio marito, valutata la condotta di parte resistente, la quale ha manifestato l'intenzione di procedere con riesame in autotutela, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al CP_1 [...]
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante, il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore della ricorrente, , nata in Parte_1
pagina 4 Bangladesh il 02.06.1997, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
• spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8891/2023 promossa da
, nata in [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco PONTEDURO
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._1
del difensore in Roma, Via Gabrio Serbelloni 32-34-36;
- ricorrente - contro
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato
[...]
in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: impugnazione provvedimento diniego del visto per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e diritto della decisione
pagina 1 Con ricorso depositato in data 22.02.2025, la ricorrente
[...]
, cittadina bengalese, ha impugnato il diniego al Parte_1
rilascio del visto per ricongiungimento familiare con il coniuge, regolarmente soggiornate in Italia, emesso dall'Ambasciata d'Italia a
Dhaka in data 28.11.2024, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, l'ordine di rilascio del suddetto visto.
Il diniego è stato emesso in quanto “Non è stato possibile accertare la presenza in Bangladesh di suo marito quando il matrimonio è stato celebrato. Pertanto è stato rilevato un possibile falso ideologico che induce a considerare la documentazione da lei fornita e necessaria ai fini della presentazione della domanda come inaffidabile” (cfr. provvedimento del 28.11.2024).
La ricorrente ha contestato la veridicità di quanto asserito dalla sede consolare e a supporto della sussistenza del legame di coniugio ha depositato copia del certificato di matrimonio, copia dei passaporti
(nei quali emerge il suddetto rapporto) e, in particolare, ha evidenziato che nelle more del procedimento amministrativo è avvenuta la nascita della comune figlia in favore della quale è stata altresì avanzata domanda di ricongiungimento familiare (modulo e ricevuta in atti).
Il Giudice ha fissato udienza per il 17.10.2025, in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data
14.10.2025 rappresentando la volontà dalla Sede competente a procedere ad un riesame in autotutela della domanda di visto,
pagina 2 conseguentemente, chiedendo disporsi il rinvio della trattazione al fine di comunicare l'esito del procedimento di riesame.
Parte ricorrente, con note del 16.10.2025 ha rappresentato e documentato l'avvenuto rilascio del visto di ingresso in favore della figlia, , dunque, ulteriormente evidenziando la Persona_1
sussistenza del proprio diritto al ricongiungimento con il coniuge, ha chiesto accogliersi il ricorso anche tenuto conto della durata del suddetto visto in favore della minore.
*****
L'Ambasciata d'Italia a Dhaka ha rigettato la richiesta del visto in favore della ricorrente deducendo che “Non è stato possibile accertare la presenza in Bangladesh di suo marito quando il matrimonio è stato celebrato. Pertanto è stato rilevato un possibile falso ideologico che induce a considerare la documentazione da lei fornita e necessaria ai fini della presentazione della domanda come inaffidabile”.
Quel che viene contestata è dunque la falsità ideologica dell'atto e, conseguentemente, la sua inaffidabilità a provare quanto da esso attestato, ovvero il rapporto di coniugio.
La motivazione posta a supporto del diniego, così come riprodotta, appare meramente apparente, ovvero non fondata su alcun dato o riscontro oggettivo, peraltro, neanche previamente sottoposto alla richiedente prima dell'emissione di un provvedimento definitorio. Di contro, quanto dedotto e prodotto da parte ricorrente
(documentazione sopra richiamata) ben si ritiene sufficiente a pagina 3 superare la suddetta generica contestazione, ulteriormente superata nelle more del giudizio dall'avvenuto rilascio del visto di ingresso in favore di , figlia della ricorrente e di Persona_1 [...]
(in atti, il coniuge). Si ritiene a tal fine di Persona_2
evidenziare che la documentazione necessaria e sufficiente al rilascio del visto in favore della comune figlia minore è sostanzialmente e in buona parte coincidente con quella necessaria al rilascio del visto in favore dell'odierna ricorrente, madre della stessa.
Posto che null'altra contestazione è stata avanzata al di fuori della falsità ideologica dell'atto, superata per i motivi e alla luce dei fatti e dei documenti richiamati, il ricorso merita accoglimento.
In conclusione, dato atto della sussistenza della documentazione necessaria al rilascio del visto, ritenuta accertata la violazione del diritto soggettivo della ricorrente a ricongiungersi con il proprio marito, valutata la condotta di parte resistente, la quale ha manifestato l'intenzione di procedere con riesame in autotutela, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al CP_1 [...]
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante, il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore della ricorrente, , nata in Parte_1
pagina 4 Bangladesh il 02.06.1997, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
• spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 5