Art. 4.
Nel caso che all'atto della stipulazione della nuova convenzione di cui all'articolo 2 sia gia' scaduto il termine previsto nella convenzione originaria per l'inizio della devoluzione allo Stato del supero del gettito dei diritti di pedaggio, la disciplina di cui all' articolo 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , e successive modificazioni ed integrazioni, trovera' applicazione in base al nuovo piano finanziario, ferma restando la data originariamente prevista per l'inizio della devoluzione.
Nel caso che all'atto della stipulazione della nuova convenzione di cui all'articolo 2 sia gia' scaduto il termine previsto nella convenzione originaria per l'inizio della devoluzione allo Stato del supero del gettito dei diritti di pedaggio, la disciplina di cui all' articolo 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , e successive modificazioni ed integrazioni, trovera' applicazione in base al nuovo piano finanziario, ferma restando la data originariamente prevista per l'inizio della devoluzione.