Sentenza 10 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio,il disposto di cui all'art.4,comma 4,della legge 30 luglio 1990 n.217,secondo cui la sostituzione non autorizzata del difensore "comporta la cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio",non si riferisce all'eventualità che il detto difensore eserciti la facoltà, riconosciuta in via generale dall'art.102 c.p.p.,di designare un sostituto in caso di proprio impedimento,ma soltanto alla diversa eventualità che si dia luogo a sostituzione intesa come mutamento definitivo del difensore medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/1998, n. 6198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6198 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giulio CARLUCCI Presidente del 10/12/98
1. Dott. Giovanni MACRÌ Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI " N.6198
3. " Anna MABELLINI " REGISTRO GENERALE
4. " Umberto AN " N.15454/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OL DA, n. a Imola il 26/6/54 avverso l'ordinanza emessa il 3/3/98 dal Tribunale, di sorveglianza di Bologna
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. Osserva:
Con ordinanza in data 27/6/96 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto l'istanza con cui OL DA aveva chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento pendente avanti il Tribunale medesimo in seguito a una sua richiesta di differimento dall'esecuzione della pena a norma dell'art.684 C.P.P. Il Tribunale ha ritenuto ostativo il fatto che il difensore nominato dal OL, avv. Desi, aveva incaricato un sostituto processuale di intervenire in sua vece nell'udienza del 13/6/96 senza previamente chiedere l'autorizzazione prescritta dall'art.4 comma 4 legge 217/1990. Proposto reclamo dall'interessato, con ordinanza in data 3/3/96 lo stesso Tribunale di sorveglianza di Bologna - designato quale giudice competente in sede di risoluzione di conflitto da parte di questa Corte - ha ribadito la precedente pronuncia.
Il OL ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce erronea applicazione degli artt. 4 e 9 legge citata. La censura è fondata.
La disposizione di cui all'art.4 comma 4 legge 217/1990 risponde invero alla esigenza di impedire che la persona ammessa al gratuito patrocinio assuma, dopo avere provveduto alla nomina del difensore a norma dell'art.9 della stessa legge, decisioni inutilmente onerose per lo Stato, il che si può verificare solo in caso di sostituzione intesa come mutamento del difensore medesimo e non già in caso di esercizio da parte di quest'ultimo della facoltà riconosciutagli in via generale dall'art.102 C.P.P. Nell'ipotesi di sostituzione ex art.102 C.P.P. infatti il rapporto con il sostituto è temporaneo e tutto interno all'incarico fiduciario conferito al difensore nominato, che resta titolare del ministero difensivo (cfr. in tema di difensore di ufficio la sentenza delle Sezioni unite 11/11/94, Nicoletti) e non può pretendere per tale ragione alcuna maggiorazione di compenso.
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo esame dell'istanza del ricorrente che tenga conto dell'enunciato principio di diritto.
P. Q. M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di sorveglianza di Bologna per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999