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Sentenza breve 4 marzo 2026
Sentenza breve 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 04/03/2026, n. 4068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4068 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01666/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 04/03/2026
N. 04068 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01666/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1666 del 2026, proposto da
AR DE ME SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Marilena
Cicchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
A.G. Impresa Edile S.r.l.s di RU TO, non costituita in giudizio; N. 01666/2026 REG.RIC.
per l'annullamento
1. Del decreto emesso dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l'Immigrazione, del 9.10.2025, con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro e rigettata la domanda di autorizzazione all'ingresso in favore del ricorrente;
2. di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma
e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. IO NE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Considerato che:
- AR DE ME SS ha impugnato il decreto emesso dalla Prefettura di
Roma, Sportello Unico per l'Immigrazione, del 9.10.2025, con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro e rigettata la domanda di autorizzazione all'ingresso in favore del ricorrente;
- la revoca del nulla osta al lavoro subordinato è dipesa da plurimi motivi e, tra questi, dalla mancata produzione dell'asseverazione di cui all'art. 44 D.L. n. 73/2022, secondo il modello previsto dalla circolare dell'Ispettorato del Lavoro n. 3/2022
(disposizione che attribuisce alle parti l'onere di dover attestare la capacità economica con l'asseverazione redatta da un professionista terzo, rimettendo all'amministrazione competente i successivi controlli, ciò al fine evidente di agevolare la procedura, in N. 01666/2026 REG.RIC.
linea con l'esigenza, attualmente specificata dall'art. 1 l. n. 241/1990, di efficacia dell'attività dell'amministrazione);
- tale asseverazione non è stata prodotta neppure in giudizio, con la conseguenza che, in merito al requisito economico, nulla viene dimostrato per poter superare quanto dedotto dall'amministrazione resistente;
- anche in merito al requisito relativo all'idoneità alloggiativa nulla è stato prodotto; o meglio, non è sufficiente al riguardo la cessione di fabbricato allegata al ricorso;
- pertanto, il provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma risulta immune da censure; in effetti, come chiarito dalla giurisprudenza, la revoca del nulla osta non è limitata al riscontro delle sole situazioni impeditive indicate negli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998 - reati c.d. ostativi, uso di documenti contraffatti ed ulteriori ipotesi previste per il lavoro stagionale - ma si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa per l'ingresso del lavoratore straniero in Italia, quali, come nel caso di specie, la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro (cfr. di recente TAR Liguria, sez. I, n. 350/2024, nonché TAR Lazio-Roma, sez. I ter, ord. n.
1641/2025); la revoca in questione, infatti, costituisce un atto ascrivibile alla fattispecie della decadenza oppure c.d. revoca sanzionatoria, essendo espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti necessari a monte per l'ottenimento del provvedimento ampliativo; del resto, qualora si accordasse incondizionatamente la possibilità di permanere in Italia ad un cittadino extracomunitario entrato senza i presupposti, grazie ad una procedura che posticipa le verifiche, il sistema dei flussi programmati d'ingresso verrebbe scavalcato e, viepiù, si presterebbe a facili elusioni;
- altresì, nella vicenda in oggetto l'amministrazione non poteva neppure rilasciare un permesso per attesa occupazione, perché, in assenza di elementi contrari, deve ritenersi che nella specie vi fosse un'originaria mancanza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro; d'altra parte, laddove si ritenesse che in caso di insufficienza originaria del reddito del datore di lavoro fosse possibile e, anzi, doveroso il rilascio N. 01666/2026 REG.RIC.
di permesso di lavoro per attesa occupazione, si priverebbe di ogni rilevanza la previsione di un reddito minimo quale requisito per il datore di lavoro e, inoltre, ciò, come già indicato al capoverso precedente, si presterebbe a condotte fraudolente volte ad aggirare le norme applicabili in materia;
- infine, quanto all'asserita estraneità di responsabilità del ricorrente dai fatti, o meglio alla sua buona fede rispetto a quanto verificatosi, c'è da constatare che lo stesso è giunto in Italia il 23.12.2023, ma risulta aver contattato il datore di lavoro che ne aveva consentito l'ingresso esclusivamente in data 23.8.2025 (cfr. pec allegata al ricorso, effettuata tramite il proprio legale), dunque a distanza di oltre un anno e mezzo;
Ritenuto, per le ragioni sopra descritte, di dover rigettare il ricorso, poiché alcuna violazione del D. Lgs. n. 286/1998 vi è stata né risulta imputabile alla Prefettura un eccesso di potere; inoltre, quanto alla dedotta violazione dell'art. 7 D. Lgs. n.
241/1990, trova nella specie applicazione l'art. 21 octies comma 2 l. 241/1990;
Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01666/2026 REG.RIC.
EL IO, Presidente
IO NE, Referendario, Estensore
Silvia IM, Referendario
L'ESTENSORE
IO NE
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
EL IO
Pubblicato il 04/03/2026
N. 04068 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01666/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1666 del 2026, proposto da
AR DE ME SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Marilena
Cicchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
A.G. Impresa Edile S.r.l.s di RU TO, non costituita in giudizio; N. 01666/2026 REG.RIC.
per l'annullamento
1. Del decreto emesso dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l'Immigrazione, del 9.10.2025, con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro e rigettata la domanda di autorizzazione all'ingresso in favore del ricorrente;
2. di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma
e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. IO NE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
MOTIVAZIONI
Considerato che:
- AR DE ME SS ha impugnato il decreto emesso dalla Prefettura di
Roma, Sportello Unico per l'Immigrazione, del 9.10.2025, con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro e rigettata la domanda di autorizzazione all'ingresso in favore del ricorrente;
- la revoca del nulla osta al lavoro subordinato è dipesa da plurimi motivi e, tra questi, dalla mancata produzione dell'asseverazione di cui all'art. 44 D.L. n. 73/2022, secondo il modello previsto dalla circolare dell'Ispettorato del Lavoro n. 3/2022
(disposizione che attribuisce alle parti l'onere di dover attestare la capacità economica con l'asseverazione redatta da un professionista terzo, rimettendo all'amministrazione competente i successivi controlli, ciò al fine evidente di agevolare la procedura, in N. 01666/2026 REG.RIC.
linea con l'esigenza, attualmente specificata dall'art. 1 l. n. 241/1990, di efficacia dell'attività dell'amministrazione);
- tale asseverazione non è stata prodotta neppure in giudizio, con la conseguenza che, in merito al requisito economico, nulla viene dimostrato per poter superare quanto dedotto dall'amministrazione resistente;
- anche in merito al requisito relativo all'idoneità alloggiativa nulla è stato prodotto; o meglio, non è sufficiente al riguardo la cessione di fabbricato allegata al ricorso;
- pertanto, il provvedimento emesso dalla Prefettura di Roma risulta immune da censure; in effetti, come chiarito dalla giurisprudenza, la revoca del nulla osta non è limitata al riscontro delle sole situazioni impeditive indicate negli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998 - reati c.d. ostativi, uso di documenti contraffatti ed ulteriori ipotesi previste per il lavoro stagionale - ma si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa per l'ingresso del lavoratore straniero in Italia, quali, come nel caso di specie, la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro (cfr. di recente TAR Liguria, sez. I, n. 350/2024, nonché TAR Lazio-Roma, sez. I ter, ord. n.
1641/2025); la revoca in questione, infatti, costituisce un atto ascrivibile alla fattispecie della decadenza oppure c.d. revoca sanzionatoria, essendo espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti necessari a monte per l'ottenimento del provvedimento ampliativo; del resto, qualora si accordasse incondizionatamente la possibilità di permanere in Italia ad un cittadino extracomunitario entrato senza i presupposti, grazie ad una procedura che posticipa le verifiche, il sistema dei flussi programmati d'ingresso verrebbe scavalcato e, viepiù, si presterebbe a facili elusioni;
- altresì, nella vicenda in oggetto l'amministrazione non poteva neppure rilasciare un permesso per attesa occupazione, perché, in assenza di elementi contrari, deve ritenersi che nella specie vi fosse un'originaria mancanza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro; d'altra parte, laddove si ritenesse che in caso di insufficienza originaria del reddito del datore di lavoro fosse possibile e, anzi, doveroso il rilascio N. 01666/2026 REG.RIC.
di permesso di lavoro per attesa occupazione, si priverebbe di ogni rilevanza la previsione di un reddito minimo quale requisito per il datore di lavoro e, inoltre, ciò, come già indicato al capoverso precedente, si presterebbe a condotte fraudolente volte ad aggirare le norme applicabili in materia;
- infine, quanto all'asserita estraneità di responsabilità del ricorrente dai fatti, o meglio alla sua buona fede rispetto a quanto verificatosi, c'è da constatare che lo stesso è giunto in Italia il 23.12.2023, ma risulta aver contattato il datore di lavoro che ne aveva consentito l'ingresso esclusivamente in data 23.8.2025 (cfr. pec allegata al ricorso, effettuata tramite il proprio legale), dunque a distanza di oltre un anno e mezzo;
Ritenuto, per le ragioni sopra descritte, di dover rigettare il ricorso, poiché alcuna violazione del D. Lgs. n. 286/1998 vi è stata né risulta imputabile alla Prefettura un eccesso di potere; inoltre, quanto alla dedotta violazione dell'art. 7 D. Lgs. n.
241/1990, trova nella specie applicazione l'art. 21 octies comma 2 l. 241/1990;
Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01666/2026 REG.RIC.
EL IO, Presidente
IO NE, Referendario, Estensore
Silvia IM, Referendario
L'ESTENSORE
IO NE
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
EL IO