Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 05/01/2026, n. 58
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Errata indicazione importi dovuti per TARI sulla base della superficie catastale

    Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento all'eccezione riguardante l'importo calcolato in base alla superficie catastale e non alla superficie risultante dalla perizia giurata agli atti laddove la tariffa TARI va calcolata in base alla superficie calpestabile e, quando questa non sia quantificata con misurazioni puntuali, i comuni possono fare riferimento alla superficie catastale applicando una riduzione del 20% come suggerito dal ricorrente.

  • Accolto
    Errata applicazione della tariffa per superficie adibita ad esposizione

    Parimenti fondata è l'eccezione afferente alla circostanza che per la superficie di mq. 60 è stata richiesta la tariffa per il commercio laddove questa era destinata ad esposizione come si evince agevolmente dall'autorizzazione amministrativa laddove la superficie destinata alla vendita è pari a mq. 135 sicchè sulla superficie totale di mq. 177 la residua parte di mq. 60 è da presumersi ad esposizione.

  • Rigettato
    Normativa applicabile ai non residenti

    Quanto alla normativa di cui all'art. 11 del regolamento, questa è applicabile ai soli non residenti tra cui non rientra la ricorrente Ricorrente_1.

  • Rigettato
    Titolarità dell'immobile pro quota

    Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla titolarità dell'immobile pro quota non emergendo dagli atti che, a prescindere dal titolo di proprietà, vi siano altri utilizzatori dell'immobile gravato.

  • Rigettato
    Categoria dell'attività commerciale

    e, ancora, non risulta dagli atti allegati che la categoria delle attività commerciali effettivamente esercitate sia assoggettata a tariffa diversa da quella in concreto applicata.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica dell'avviso di pagamento a mezzo PEC

    Per quanto attiene alle censure riguardanti le modalità di notifica queste sono del tutto infondate essendo avvenuta la notifica dell'atto impugnato in modo regolare in modo da consentire alla ricorrente di esercitare in modo completo il proprio diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 05/01/2026, n. 58
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 58
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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