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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 05/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTILI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3591/2025 depositato il 12/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Indirizzo 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11893 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5321/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro il comune di Marcianise avente ad oggetto l'avviso di pagamento n. 11893 emesso nei suoi confronti del suddetto comune ai fini della riscossione della Tari 2025, ricevuto a mezzo p.e.c. in data 20 maggio 2025 con cui veniva richiesto il pagamento della somma di euro 1890,00 per l'anno 2025 per i due immobili siti alla Indirizzo_1 aventi, rispettivamente, una superficie di mq. 388 e di mq. 177.
Eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento per errata indicazione degli importi dovuti per la TARI sulla base della superficie catastale rilevando che il catasto non ha funzione probatoria ma solo di pubblicità, per cui l'estratto catastale non ha alcun valore probatorio dal momento che esso origina da denunce catastali provenienti da privati.
Rilevava che il cespite foglio 5 particella 57 sub 5 aveva una superficie catastale di mq 365,00 (come risulta da perizia giurata allegata) a cui andava detratto il 20% , quindi , aveva una superficie calpestabile di mq
292,00 e non di mq 388 come erroneamente indicato nell'avviso di pagamento impugnato .
Quanto al cespite di cui al foglio 5, particella 57 sub 4 di mq 177, solo per mq 117 ad esso andava applicata la tariffa per uso non domestico, mentre per mq 60 adibiti ad esposizione, si applicava la diversa tariffa ovvero la tariffa fissa e variabile prevista per le esposizioni . Nel caso di specie trattandosi di un locale di mq 60 destinato ad esposizione di pavimenti, rivestimenti ed igienici sanitari ( come da Autorizzazione
Amministrativa all'esercizio del Commercio di vendita al pubblico di merci al minuto dell'8.09.84 rilasciata dal Comune di Marcianise e come da iscrizione C.C.I.A.A.) la somma dovuta doveva essere pari alla tariffa fissa e variabile prevista per le esposizioni e non all'importo richiesto per cui anche sotto tale profilo tale avviso impugnato era illegittimo e come tale va annullato .
L'avviso di pagamento impugnato era nullo anche sotto altro profilo in quanto la ricorrente deteneva la proprietà soltanto per 3/9 del cespite foglio 5 particella 57 sub 4 e ciò per effetto della denuncia di successione a causa di morte del congiunto Nominativo_1 del 25 novembre 2010, protocollo CE0674993, in atti dal 30 dicembre 2011, registrazione UU, sede di Caserta, volume 9990 n. 1834 del 22 novembre 2011, per cui a partire dalla data del 26 novembre 2010, la superficie tassabile del cespite di proprietà della ricorrente per 3/9 era pari a mq 59 e non a mq 177 come erroneamente riportato nell'avviso di pagamento impugnato.
In senso analogo, era da ritenersi totalmente errato il dettaglio degli importi dovuti per la Tari anno 2025 anche per quanto concerne il cespite di cui al foglio 5, particella 57 sub 5, di cui la ricorrente deteneva la proprietà soltanto per 3/9 per effetto della successione a causa di morte del congiunto Nominativo_1 di tal che la superficie tassabile del cespite di proprietà della ricorrente di 3/9 era pari a mq 97,33 (3/9 di mq 292) e non a mq 388 come erroneamente riportato nell'avviso di pagamento impugnato.
Evidenziava che l'art. 11 del Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) prevede che nel caso di nucleo familiare che si compone di 2 occupanti , come nel caso di specie, la superficie imponibile varia da mq 36 a mq 70, per cui la superficie imponibile massima per l'abitazione doveva essere al massimo di mq 70 tenuto conto che il nucleo familiare della ricorrente è composto da due persone ( vedasi certificato di famiglia ) .
Perciò anche sotto tale profilo l'avviso di pagamento impugnato era erroneo e andava annullato con rideterminazione del giusto importo dovuto per l'abitazione . Era errata altresì la categoria in cui l'immobile era stato inserito essendo un negozio di ferramenta con esposizione di pavimenti, rivestimenti ed igienici sanitari e non di abbigliamento, calzature, libri, come riportato nell'impugnato avviso di pagamento . Eccepiva l'inesistenza della notifica dell'avviso di pagamento eseguita a mezzo PEC per mancanza della relata e di ulteriori elementi essenziali a garanzia dell'effettivo ricevimento da parte del destinatario .
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese a favore dell'antistatario.
Il comune di Marcianise si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso con plurime argomentazioni che vengono qui integralmente richiamate .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento all'eccezione riguardante l'importo calcolato in base alla superficie catastale e non alla superficie risultante dalla perizia giurata agli atti laddove la tariffa TARI va calcolata in base alla superficie calpestabile e, quando questa non sia quantificata con misurazioni puntuali
, i comuni possono fare riferimento alla superficie catastale applicando una riduzione del 20% come suggerito dal ricorrente .
Parimenti fondata è l'eccezione afferente alla circostanza che per la superficie di mq. 60 è stata richiesta la tariffa per il commercio laddove questa era destinata ad esposizione come si evince agevolmente dall'autorizzazione amministrativa laddove la superficie destinata alla vendita è pari a mq. 135 sicchè sulla superficie totale di mq. 177 la residua parte di mq. 60 è da presumersi ad esposizione .
Il ricorso deve ritenersi infondato per quanto attiene alle ulteriori eccezioni .
Quanto alla normativa di cui all'art. 11 del regolamento , questa è applicabile ai soli non residenti tra cui non rientra la ricorrente Ricorrente_1.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla titolarità dell'immobile pro quota non emergendo dagli atti che,
a prescindere dal titolo di proprietà, vi siano altri utilizzatori dell'immobile gravato;
e, ancora, non risulta dagli atti allegati che la categoria delle attività commerciali effettivamente esercitate sia assoggettata a tariffa diversa da quella in concreto applicata .
Per quanto attiene alle censure riguardanti le modalità di notifica queste sono del tutto infondate essendo avvenuta la notifica dell'atto impugnato in modo regolare in modo da consentire alla ricorrente di esercitare in modo completo il proprio diritto di difesa.
Pertanto il ricorso va accolto nei limiti sopra illustrati.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese .
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato nei limiti di cui in motivazione. compensa le spese di giudizio
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTILI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3591/2025 depositato il 12/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Indirizzo 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 11893 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5321/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro il comune di Marcianise avente ad oggetto l'avviso di pagamento n. 11893 emesso nei suoi confronti del suddetto comune ai fini della riscossione della Tari 2025, ricevuto a mezzo p.e.c. in data 20 maggio 2025 con cui veniva richiesto il pagamento della somma di euro 1890,00 per l'anno 2025 per i due immobili siti alla Indirizzo_1 aventi, rispettivamente, una superficie di mq. 388 e di mq. 177.
Eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento per errata indicazione degli importi dovuti per la TARI sulla base della superficie catastale rilevando che il catasto non ha funzione probatoria ma solo di pubblicità, per cui l'estratto catastale non ha alcun valore probatorio dal momento che esso origina da denunce catastali provenienti da privati.
Rilevava che il cespite foglio 5 particella 57 sub 5 aveva una superficie catastale di mq 365,00 (come risulta da perizia giurata allegata) a cui andava detratto il 20% , quindi , aveva una superficie calpestabile di mq
292,00 e non di mq 388 come erroneamente indicato nell'avviso di pagamento impugnato .
Quanto al cespite di cui al foglio 5, particella 57 sub 4 di mq 177, solo per mq 117 ad esso andava applicata la tariffa per uso non domestico, mentre per mq 60 adibiti ad esposizione, si applicava la diversa tariffa ovvero la tariffa fissa e variabile prevista per le esposizioni . Nel caso di specie trattandosi di un locale di mq 60 destinato ad esposizione di pavimenti, rivestimenti ed igienici sanitari ( come da Autorizzazione
Amministrativa all'esercizio del Commercio di vendita al pubblico di merci al minuto dell'8.09.84 rilasciata dal Comune di Marcianise e come da iscrizione C.C.I.A.A.) la somma dovuta doveva essere pari alla tariffa fissa e variabile prevista per le esposizioni e non all'importo richiesto per cui anche sotto tale profilo tale avviso impugnato era illegittimo e come tale va annullato .
L'avviso di pagamento impugnato era nullo anche sotto altro profilo in quanto la ricorrente deteneva la proprietà soltanto per 3/9 del cespite foglio 5 particella 57 sub 4 e ciò per effetto della denuncia di successione a causa di morte del congiunto Nominativo_1 del 25 novembre 2010, protocollo CE0674993, in atti dal 30 dicembre 2011, registrazione UU, sede di Caserta, volume 9990 n. 1834 del 22 novembre 2011, per cui a partire dalla data del 26 novembre 2010, la superficie tassabile del cespite di proprietà della ricorrente per 3/9 era pari a mq 59 e non a mq 177 come erroneamente riportato nell'avviso di pagamento impugnato.
In senso analogo, era da ritenersi totalmente errato il dettaglio degli importi dovuti per la Tari anno 2025 anche per quanto concerne il cespite di cui al foglio 5, particella 57 sub 5, di cui la ricorrente deteneva la proprietà soltanto per 3/9 per effetto della successione a causa di morte del congiunto Nominativo_1 di tal che la superficie tassabile del cespite di proprietà della ricorrente di 3/9 era pari a mq 97,33 (3/9 di mq 292) e non a mq 388 come erroneamente riportato nell'avviso di pagamento impugnato.
Evidenziava che l'art. 11 del Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) prevede che nel caso di nucleo familiare che si compone di 2 occupanti , come nel caso di specie, la superficie imponibile varia da mq 36 a mq 70, per cui la superficie imponibile massima per l'abitazione doveva essere al massimo di mq 70 tenuto conto che il nucleo familiare della ricorrente è composto da due persone ( vedasi certificato di famiglia ) .
Perciò anche sotto tale profilo l'avviso di pagamento impugnato era erroneo e andava annullato con rideterminazione del giusto importo dovuto per l'abitazione . Era errata altresì la categoria in cui l'immobile era stato inserito essendo un negozio di ferramenta con esposizione di pavimenti, rivestimenti ed igienici sanitari e non di abbigliamento, calzature, libri, come riportato nell'impugnato avviso di pagamento . Eccepiva l'inesistenza della notifica dell'avviso di pagamento eseguita a mezzo PEC per mancanza della relata e di ulteriori elementi essenziali a garanzia dell'effettivo ricevimento da parte del destinatario .
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese a favore dell'antistatario.
Il comune di Marcianise si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso con plurime argomentazioni che vengono qui integralmente richiamate .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento all'eccezione riguardante l'importo calcolato in base alla superficie catastale e non alla superficie risultante dalla perizia giurata agli atti laddove la tariffa TARI va calcolata in base alla superficie calpestabile e, quando questa non sia quantificata con misurazioni puntuali
, i comuni possono fare riferimento alla superficie catastale applicando una riduzione del 20% come suggerito dal ricorrente .
Parimenti fondata è l'eccezione afferente alla circostanza che per la superficie di mq. 60 è stata richiesta la tariffa per il commercio laddove questa era destinata ad esposizione come si evince agevolmente dall'autorizzazione amministrativa laddove la superficie destinata alla vendita è pari a mq. 135 sicchè sulla superficie totale di mq. 177 la residua parte di mq. 60 è da presumersi ad esposizione .
Il ricorso deve ritenersi infondato per quanto attiene alle ulteriori eccezioni .
Quanto alla normativa di cui all'art. 11 del regolamento , questa è applicabile ai soli non residenti tra cui non rientra la ricorrente Ricorrente_1.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla titolarità dell'immobile pro quota non emergendo dagli atti che,
a prescindere dal titolo di proprietà, vi siano altri utilizzatori dell'immobile gravato;
e, ancora, non risulta dagli atti allegati che la categoria delle attività commerciali effettivamente esercitate sia assoggettata a tariffa diversa da quella in concreto applicata .
Per quanto attiene alle censure riguardanti le modalità di notifica queste sono del tutto infondate essendo avvenuta la notifica dell'atto impugnato in modo regolare in modo da consentire alla ricorrente di esercitare in modo completo il proprio diritto di difesa.
Pertanto il ricorso va accolto nei limiti sopra illustrati.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese .
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato nei limiti di cui in motivazione. compensa le spese di giudizio