Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/1998, n. 5889
CASS
Sentenza 27 marzo 1998

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Massime1

In tema di personalità della responsabilità penale, in riferimento agli artt. 27 Cost. e 40 cod.pen. l'amministratore o il legale rappresentante di un ente non può essere automaticamente ritenuto responsabile, a causa della carica ricoperta, di tutte le infrazioni penali verificatesi nella gestione dell'ente. A maggior ragione quando trattasi di ente pubblico, richiedendosi in tal caso che l'attività funzionale sia stata preventivamente suddivisa in settori, rami o servizi, e che a ciascuno di essi siano in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione completa degli affari di quel servizio.

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  • 1Infortunio sul lavoro: condotta omissiva del datore e risarcimento dei danniAccesso limitato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/1998, n. 5889
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5889
Data del deposito : 27 marzo 1998

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