Sentenza 2 luglio 2009
Massime • 1
La circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 10, cod. pen. non è configurabile se il fatto è commesso in danno di un agente assicurativo, poiché la legge n. 990 del 1969 non ha modificato la natura giuridica delle compagnie di assicurazione, che resta eminentemente commerciale, anche se ad uno dei rami in cui tale attività si esplica (assicurazione della responsabilità civile connessa alla circolazione dei veicoli a motore) è collegato un interesse di carattere generale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2009, n. 39301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39301 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 02/07/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 3284
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 9020/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER LO, nato il [...] a [...];
Avverso la sentenza 23.10.2008 della Corte di Appello di Bari;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE CRESCIENZO Ugo;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale il quale ha chiesto il la rideterminazione della pena, esclusa la aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 10 e il rigetto nel resto. MOTIVI DELLA DECISIONE
ER OR, per il tramite del proprio difensore ricorre per Cassazione avverso la sentenza 23.10.2008 con la quale la Corte di Appello di Bari, confermando la decisione del Tribunale di RA 27.3.2007 lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione e 600,00 Euro di multa siccome ritenuto responsabile dei reati di cui agli art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 485 c.p., art. 489 c.p., art. 640 c.p., art. 61 c.p., n. 10 (fatti commessi in data 12.9.2001 - 30.11.2001).
La difesa del ricorrente richiede l'annullamento della sentenza impugnata rilevando: 1) la insussistenza della aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 10; 2) la violazione dell'art. 336 c.p.p..; 3) la erronea indicazione della data della pronuncia della sentenza di primo grado.
Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.
All'imputato è accusato di avere stipulato con la "Duomo assicurazioni e Riassicurazioni spa", la polizza di assicurazione per la responsabilità civile conseguente alla circolazione degli autoveicoli, n. 152.31.606039 sulla base di una falsa attestazione di rischio, relativa al veicolo tg. AB674NW. All'imputato è stata altresì è stata contestata la aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 10, per avere commesso il fatto nei confronti di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio. Nella specie il rapporto giuridico intercorso fra l'imputato e la compagnia di assicurazione (parte offesa nel presente procedimento) si inquadra nell'ambito dell' attività di diritto privato da quest'ultima svolta, con la conseguenza che i suoi dipendenti e/o collaboratori non rivestono, nell'ambito della stipulazione dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Infatti, come già affermato in precedenti decisioni v. Cass., sez. 5^, 14.6.1995 Lari ove è negata la qualifica di pubblico ufficiale all'agente di assicurazione "la L.24 dicembre 1969, n. 990, non ha modificato la natura giuridica delle compagnie di assicurazione, che resta eminentemente commerciale, anche se ad uno dei rami in cui tale attività si esplicita (assicurazione della responsabilità civile connessa alla circolazione dei veicoli a motore) è collegato un interesse di carattere generale". Di qui deriva che in fatto la azione dell'imputato non si è rivolta nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio. Pertanto la contestazione della aggravante in parola costituisce ipotesi di violazione di legge di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e la sentenza sul punto deve essere annullata. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta che i rati contestati sono perseguibili a querela di parte e che la stessa è stata proposta da soggetto munito di procura concretamente inidonea, risultando rilasciata dalla società di assicurazioni, in epoca antecedente alla commissione dei reati. Il motivo dedotto è infondato.
Infatti l'art. 37 disp. att. c.p.p. consiste che la procura speciale per la proposizione di una querela, possa essere legittimamente rilasciata dall'amministratore delegato di una società, in via preventiva per la eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce v. in tal senso Cass. sez. 5^ 6.7.2007 in Ced Cass. Rv 237594. Con un ultimo motivo il ricorrente deduce che nel dispositivo della sentenza è stato fatto riferimento ad una sentenza di condanna emessa dal tribunale di RA (sezione di Molfetta) in data 23.7.2007, essendo invece annullata quella pronunciata in data 27.3.2007. Nel caso di specie si verte in un evidente errore materiale, come tale emendabile, non costituendo, tale irregolarità contenuta nel dispositivo, motivo di nullità della decisione, come sostenuto dalla difesa.
L'accoglimento del primo motivo di gravame comporta, ferme restando le statuizioni civili, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto i reati ascritti al prevenuto sono ormai estinti per sopravvenuta prescrizione.
Il dispositivo della sentenza impugnata deve essere altresì corretto nel senso che là ove è scritto "in data 23.7, 2007" debba leggersi "27.3.2007", mandandosi la cancelleria per le conseguenti annotazioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione, ferme le statuizioni civili. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che là ove è scritto "in data 23.7.2007" debba leggersi "27.3.2007".
Manda alla cancelleria per le conseguenti annotazioni. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2009. Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2009