Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 1245
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata allegazione della cartella di pagamento

    L'intimazione di pagamento è conforme al modello legale e non necessita dell'allegazione della cartella presupposta, la quale è divenuta definitiva per mancata impugnazione.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'atto presupposto

    La cartella di pagamento è stata notificata a mani della ricorrente in data antecedente e non è stata impugnata, pertanto è divenuta definitiva.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione

    La notifica della cartella ha interrotto i termini di prescrizione. A causa della sospensione dei termini per l'emergenza pandemica (542 giorni), la notifica dell'intimazione risulta tempestiva.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 1245
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1245
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo