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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1245/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente
URSO IA PIA, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4440/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259010858892000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259010858892000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259010858892000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259010858892000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Premesso il ricorso con il quale la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n 293 2025 9010858892/000, notificata in data 27.04.2025, relativamente alla sottesa cartella di pagamento,
n. 29320140038063225/000.
Letti i motivi di impugnazione (illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione della cartella, per omessa notifica dell'atto presupposto, intervenuta prescrizione).
Lette le controdeduzioni di ADER.
Ritenuto che all'odierna udienza la causa è stata spedita in decisione, osserva quanto segue.
Il ricorso è infondato.
nvero, dalla documentazione prodotta da ADER risulta che la cartella è stata notificata a mani della ricorrente
(in data 17.12.2014) e non è stata oggetto d'impugnazione.
Ne discende che nessuna censura può essere mossa oggi avverso un atto divenuto definitivo.
Infondata è l'eccezione relativa alla mancata allegazione della cartella in quanto l'intimazione è conforme al modello legale e non necessita di tale allegazione (si veda, fra le tante: Cass. civ., Sez. V, Ordinanza n.
21065 del 4 luglio 2022).
Infine, va respinto anche il motivo di impugnazione afferente l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione in quanto, tenuto conto della notifica della cartella (che ha interrotto i termini), nonchè della legislazione per fronteggiare l'emergenza pandemica, alla scadenza del naturale termine di prescrizione della cartella devono essere aggiunti 542 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo 2020 → 31 agosto
2021; con la conseguenza che la notifica dell'atto oggi impugnato è tempestiva.
Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00 oltre al rimborso forfettario. Catania, 15 gennaio 2026 IL
PRESIDENTE Dott. Salvatore Barberi
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente
URSO IA PIA, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4440/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259010858892000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259010858892000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259010858892000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259010858892000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Premesso il ricorso con il quale la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n 293 2025 9010858892/000, notificata in data 27.04.2025, relativamente alla sottesa cartella di pagamento,
n. 29320140038063225/000.
Letti i motivi di impugnazione (illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione della cartella, per omessa notifica dell'atto presupposto, intervenuta prescrizione).
Lette le controdeduzioni di ADER.
Ritenuto che all'odierna udienza la causa è stata spedita in decisione, osserva quanto segue.
Il ricorso è infondato.
nvero, dalla documentazione prodotta da ADER risulta che la cartella è stata notificata a mani della ricorrente
(in data 17.12.2014) e non è stata oggetto d'impugnazione.
Ne discende che nessuna censura può essere mossa oggi avverso un atto divenuto definitivo.
Infondata è l'eccezione relativa alla mancata allegazione della cartella in quanto l'intimazione è conforme al modello legale e non necessita di tale allegazione (si veda, fra le tante: Cass. civ., Sez. V, Ordinanza n.
21065 del 4 luglio 2022).
Infine, va respinto anche il motivo di impugnazione afferente l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione in quanto, tenuto conto della notifica della cartella (che ha interrotto i termini), nonchè della legislazione per fronteggiare l'emergenza pandemica, alla scadenza del naturale termine di prescrizione della cartella devono essere aggiunti 542 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo 2020 → 31 agosto
2021; con la conseguenza che la notifica dell'atto oggi impugnato è tempestiva.
Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00 oltre al rimborso forfettario. Catania, 15 gennaio 2026 IL
PRESIDENTE Dott. Salvatore Barberi