Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 914
CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'ingiunzione per inesistenza di validi titoli esecutivi

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità delle notifiche, avendo la So.G.E.T. fornito prova documentale della loro conformità ai principi giurisprudenziali.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, evidenziando che la sequenza degli atti notificati ha interrotto la prescrizione quinquennale e considerando le sospensioni dei termini disposte dai decreti emergenziali.

  • Rigettato
    Inapplicabilità dell'art. 65 D.P.R. 600/1973 ai tributi locali

    La Corte ha ritenuto infondata tale eccezione, richiamando la giurisprudenza di Cassazione che estende l'applicazione della norma anche ai tributi comunali.

  • Rigettato
    Eccezione di incostituzionalità dell'art. 65 D.P.R. 600/1973

    La Corte ha ritenuto l'eccezione manifestamente infondata, giudicando la norma conforme ai principi costituzionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 914
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 914
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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