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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 914/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO ZO, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2123/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ercolano - Sede 80056 Ercolano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12104/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 25 e pubblicata il 30/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0014811 I.C.I. 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7105/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: OG E COMUNE: ILLUSTRANO LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice di primo grado, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 0014810 del 08/01/2024, notificatagli dalla SO.G.E.T. S.p.A. il 24/01/2024 per conto del Comune di Ercolano, relativa ad ICI anni d'imposta 2006 e 2007, per l'importo complessivo di € 2.620,85, nella qualità di erede della sig.ra Nominativo_1, deceduta il 10/09/2012. Il contribuente eccepiva la nullità dell'ingiunzione per inesistenza di validi titoli esecutivi e la prescrizione del credito. Il Comune di Ercolano e la SO.G.E.T. S.p.
A. si costituivano in giudizio deducendo la regolarità delle notifiche e la non maturazione della prescrizione, avendo gli atti interruttivi (ingiunzione 2015, preavvisi di fermo 2020 e 2022) conservato efficacia ex art. 65
D.P.R. 600/1973.
La CGT di I grado di Napoli, con sentenza n. 12104/2024, rigettava il ricorso, ritenendo validamente notificati gli atti presupposti e non maturata la prescrizione quinquennale.
Avverso detta decisione propone appello il sig. Ricorrente_1, deducendo sia l'errata valutazione della documentazione prodotta, nonché la nullità delle notifiche per inesistenza o irregolarità delle stesse, che avrebbero fatto maturare la prescrizione del credito, anche in relazione alla lamentata inapplicabilità dell'art. 65 D.P.R. 600/1973 ai tributi locali;
L'Appellante, incidentalmente, eccepisce una questione di incostituzionalità dell'art. 65 D.P.R. 600/1973.
Si costituivano in appello il Comune di Ercolano e la SO.G.E.T. S.p.A., chiedendo il rigetto del gravame, rilevando la piena correttezza della sentenza impugnata e la regolarità delle notifiche ai sensi della normativa vigente e della giurisprudenza di legittimità.
Nell'udienza del 19 novembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'eccezione di incostituzionalità sollevata dall'Appellante è manifestamente infondata, essendo la norma conforme ai principi di ragionevolezza, uguaglianza e buon andamento ex artt. 3, 24, 97
e 111 Cost.
Nel merito, il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello da non accogliere in quanto infondato.
In relazione al primo motivo di appello, dagli atti di causa risulta che gli avvisi di accertamento ICI 2006 (n. 06A-2085) e 2007 (n. 07A-1039) furono notificati alla contribuente Nominativo_1 il 01.12.2011. Tali atti, non impugnati, sono divenuti definitivi. Successivamente, a seguito del decesso della contribuente, la SO.
G.E.T. notificava agli eredi, in data 23.10.2015, l'ingiunzione n. 366653, nonché i preavvisi di fermo n. 25608 del 13.10.2020 e n. 171277 del 25.05.2022. La notificazione è avvenuta collettivamente ed impersonalmente agli eredi presso l'ultimo domicilio del de cuius, nel pieno rispetto dell'art. 65, comma 4, D.P.R. 600/1973, non avendo gli stessi provveduto alla comunicazione del proprio domicilio fiscale nei termini di legge. La giurisprudenza consolidata (Cass. n. 15437/2019; n. 5622/2015; n. 16021/2015) ritiene tale modalità pienamente legittima anche per i tributi locali, con interpretazione estensiva fondata sulla ratio unitaria della norma, destinata ad assicurare la continuità dell'obbligazione tributaria del de cuius in capo agli eredi.
L'eccezione dell'appellante circa l'asserita inesistenza o irregolarità delle notifiche è, dunque, infondata, avendo la SO.G.E.T. fornito ampia prova documentale delle stesse, conformemente ai principi della Suprema
Corte, che ammettono la notifica diretta tramite servizio postale senza necessità di relata, purché sia prodotto l'avviso di ricevimento.
Anche l'eccepita prescrizione del credito risulta infondata, in quanto l l'imposta comunale sugli immobili (ICI)
è soggetta a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. Nel caso di specie, la sequenza degli atti notificati (ingiunzione 2015, preavvisi di fermo 2020 e 2022, ingiunzione 2024) ha efficacemente interrotto la prescrizione, mai decorsa per più di cinque anni consecutivi. Deve inoltre tenersi conto delle sospensioni dei termini di prescrizione e decadenza disposte dai D.L. nn. 18/2020, 34/2020 e 41/2021 (“Cura Italia”,
“Rilancio” e “Sostegni”), che hanno determinato lo slittamento di 24 mesi dei termini in favore degli agenti della riscossione, come riconosciuto dalla recente ordinanza Cass. n. 960/2025. Ne consegue l'assoluta infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Anche la eccepita inapplicabilità dell'art. 65 D.P.R. 600/1973 ai tributi locali risulta infondata. Contrariamente
a quanto sostenuto dall'appellante, la Corte di Cassazione (sentt. n. 15437/2019, n. 1116/2018, n. 228/2014) ha affermato che la disciplina dell'art. 65 D.P.R. 600/1973 si estende anche ai tributi comunali, atteso che la disposizione, di carattere generale, regola la successione nel debito tributario e le modalità di notifica agli eredi, senza limitazioni ai soli tributi erariali.
Da ultimo, il Collegio evidenzia che la sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto, con motivazione congrua e immune da vizi logici, ritenendo la regolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento e degli atti successivi, la legittima applicazione dell'art. 65 D.P.R. 600/1973, nonché la non maturazione della prescrizione quinquennale.
Le doglianze dell'appellante si risolvono in una mera riproposizione delle tesi già disattese in primo grado, prive di elementi nuovi idonei a mutare il convincimento del Collegio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado, che si liquidano in € 510,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle due parti appellate, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO ZO, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2123/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ercolano - Sede 80056 Ercolano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12104/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 25 e pubblicata il 30/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0014811 I.C.I. 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7105/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: OG E COMUNE: ILLUSTRANO LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice di primo grado, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 0014810 del 08/01/2024, notificatagli dalla SO.G.E.T. S.p.A. il 24/01/2024 per conto del Comune di Ercolano, relativa ad ICI anni d'imposta 2006 e 2007, per l'importo complessivo di € 2.620,85, nella qualità di erede della sig.ra Nominativo_1, deceduta il 10/09/2012. Il contribuente eccepiva la nullità dell'ingiunzione per inesistenza di validi titoli esecutivi e la prescrizione del credito. Il Comune di Ercolano e la SO.G.E.T. S.p.
A. si costituivano in giudizio deducendo la regolarità delle notifiche e la non maturazione della prescrizione, avendo gli atti interruttivi (ingiunzione 2015, preavvisi di fermo 2020 e 2022) conservato efficacia ex art. 65
D.P.R. 600/1973.
La CGT di I grado di Napoli, con sentenza n. 12104/2024, rigettava il ricorso, ritenendo validamente notificati gli atti presupposti e non maturata la prescrizione quinquennale.
Avverso detta decisione propone appello il sig. Ricorrente_1, deducendo sia l'errata valutazione della documentazione prodotta, nonché la nullità delle notifiche per inesistenza o irregolarità delle stesse, che avrebbero fatto maturare la prescrizione del credito, anche in relazione alla lamentata inapplicabilità dell'art. 65 D.P.R. 600/1973 ai tributi locali;
L'Appellante, incidentalmente, eccepisce una questione di incostituzionalità dell'art. 65 D.P.R. 600/1973.
Si costituivano in appello il Comune di Ercolano e la SO.G.E.T. S.p.A., chiedendo il rigetto del gravame, rilevando la piena correttezza della sentenza impugnata e la regolarità delle notifiche ai sensi della normativa vigente e della giurisprudenza di legittimità.
Nell'udienza del 19 novembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'eccezione di incostituzionalità sollevata dall'Appellante è manifestamente infondata, essendo la norma conforme ai principi di ragionevolezza, uguaglianza e buon andamento ex artt. 3, 24, 97
e 111 Cost.
Nel merito, il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello da non accogliere in quanto infondato.
In relazione al primo motivo di appello, dagli atti di causa risulta che gli avvisi di accertamento ICI 2006 (n. 06A-2085) e 2007 (n. 07A-1039) furono notificati alla contribuente Nominativo_1 il 01.12.2011. Tali atti, non impugnati, sono divenuti definitivi. Successivamente, a seguito del decesso della contribuente, la SO.
G.E.T. notificava agli eredi, in data 23.10.2015, l'ingiunzione n. 366653, nonché i preavvisi di fermo n. 25608 del 13.10.2020 e n. 171277 del 25.05.2022. La notificazione è avvenuta collettivamente ed impersonalmente agli eredi presso l'ultimo domicilio del de cuius, nel pieno rispetto dell'art. 65, comma 4, D.P.R. 600/1973, non avendo gli stessi provveduto alla comunicazione del proprio domicilio fiscale nei termini di legge. La giurisprudenza consolidata (Cass. n. 15437/2019; n. 5622/2015; n. 16021/2015) ritiene tale modalità pienamente legittima anche per i tributi locali, con interpretazione estensiva fondata sulla ratio unitaria della norma, destinata ad assicurare la continuità dell'obbligazione tributaria del de cuius in capo agli eredi.
L'eccezione dell'appellante circa l'asserita inesistenza o irregolarità delle notifiche è, dunque, infondata, avendo la SO.G.E.T. fornito ampia prova documentale delle stesse, conformemente ai principi della Suprema
Corte, che ammettono la notifica diretta tramite servizio postale senza necessità di relata, purché sia prodotto l'avviso di ricevimento.
Anche l'eccepita prescrizione del credito risulta infondata, in quanto l l'imposta comunale sugli immobili (ICI)
è soggetta a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. Nel caso di specie, la sequenza degli atti notificati (ingiunzione 2015, preavvisi di fermo 2020 e 2022, ingiunzione 2024) ha efficacemente interrotto la prescrizione, mai decorsa per più di cinque anni consecutivi. Deve inoltre tenersi conto delle sospensioni dei termini di prescrizione e decadenza disposte dai D.L. nn. 18/2020, 34/2020 e 41/2021 (“Cura Italia”,
“Rilancio” e “Sostegni”), che hanno determinato lo slittamento di 24 mesi dei termini in favore degli agenti della riscossione, come riconosciuto dalla recente ordinanza Cass. n. 960/2025. Ne consegue l'assoluta infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Anche la eccepita inapplicabilità dell'art. 65 D.P.R. 600/1973 ai tributi locali risulta infondata. Contrariamente
a quanto sostenuto dall'appellante, la Corte di Cassazione (sentt. n. 15437/2019, n. 1116/2018, n. 228/2014) ha affermato che la disciplina dell'art. 65 D.P.R. 600/1973 si estende anche ai tributi comunali, atteso che la disposizione, di carattere generale, regola la successione nel debito tributario e le modalità di notifica agli eredi, senza limitazioni ai soli tributi erariali.
Da ultimo, il Collegio evidenzia che la sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto, con motivazione congrua e immune da vizi logici, ritenendo la regolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento e degli atti successivi, la legittima applicazione dell'art. 65 D.P.R. 600/1973, nonché la non maturazione della prescrizione quinquennale.
Le doglianze dell'appellante si risolvono in una mera riproposizione delle tesi già disattese in primo grado, prive di elementi nuovi idonei a mutare il convincimento del Collegio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado, che si liquidano in € 510,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle due parti appellate, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari