Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2001, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
E A 6 N I 8 5 9 O R I 1 . / Z N A 4 ee 62118 A / T R 6 U B 2 T . . B S I I L R . L G R P . A E REPUBBLICA ITALIANA T D . R B L NOME EL POPOL00 772/0 1 E A A D T A D I I 1 S R E 3 N 1 T E E S T A C U REMMA CASSAZIONE N . I E Oggetto N A S A TRIBUT I E M IRPEC ILOR SEZIONE TRIBUTARIA INTERESSI DEBUCIBILITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19250/98 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE 21945/98 Consigliere Dott. Enrico ALTIERI - Cron. 1562 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Consigliere Ud. 22/09/00 Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE CORTE SUPREMA DI CARRAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO OCPIE Richiesta copia studio SEN TENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro # 2.2 GEN. 2001 CANCELLIERE pro temppore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI : PORTOGHESI, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CANCELLERIA ricorrente
contro
FALL MODERNI UFF SRL;
- intimato e sul 2° ricorso n° 21945/98 proposto da: FALL MODERNI UFF SRL, in persona del curatore 2000 fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G 1497 MERCALLI 80, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 62118 EMMANUELE, che lo difende, giusta delega in calce;
controricorrente e ricorrente incidentale -- nonchè
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE;
intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di ROMA, N.176/97, depositata il 19/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore del Generale Dott. Francesco MELE (in sostituzione per il ricorso Dott. Umberto APICE) che ha concluso: l'accoglimento del primo motivo ed il principale rigetto del secondo motivo;
il rigetto per il ricorso incidentale;
2 1. FATTO. MOTIVI DEL RICORSO E DEL CONTRORICORSO 1.1.Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, ricorre contro il Fallimento la Moderni Uffici srl per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha respinto gli appelli di entrambi le parti.
1.2. In fatto, l'Ufficio finanziario, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla guardia di finanza in data 26 luglio 1978, ha notificato alla Moderni Uffici srl, avviso di accertamento, con il quale ha recuperato a tassazione, per l'anno 1978: a) interessi attivi non contabilizzati su finanziamenti a società controllate;
b) interessi attivi su utilizzo di disponibilità finanziarie;
c) interessi passivi non di competenza. Su ricorso del fallimento, la Commissione Tributaria di primo grado di Roma ha annullato i recuperi di cui ai punti a) e b). La Commissione Regionale, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, ha confermato la decisione di primo grado.
1.3. A sostegno del ricorso il Ministero deduce i a) b) seguenti motivi violazione dell'art. 43 DPR 597/73, in quanto erroneamente i giudici di merito hanno escluso che gli interessi attivi sui finanziamenti possano essere computati in misura superiore al tasso legale. Viene eccepita, inoltre, l'ultrapetizione, in quanto i giudici di merito, pur in assenza contestazione da parte della societàdi interessata, hanno evidenziato che non c'è prova che il prestito abbia avuto la durata di un intero anno;
insufficiente motivazione e violazione degli artt.41,43 e 44 DPR 597/73, in quanto, a fronte di specifici rilievi, relativi all'appostamento in bilancio di disponibilità finanziarie, conseguenti un finanziamento ottenuto dall'ICCRI, dalle quali si evinceva che il finanziamento stesso non era stato utilizzato per la dell'oggetto sociale, i realizzazione giudici di merito si sono limitati ad affermare che la tesi dell'ufficio sarebbe stata insostenibile perché basata su una doppia presunzione. 2 1.4. Il fallimento della srl Moderni Uffici resiste con controricorso con il quale eccepisce che non è stata acquisita la prova che il denaro ottenuto con il finanziamento ICCRI sia stato dato in prestito a terzi e, comunque, non può presumersi un tasso di interesse superiore a quello legale. Propone, inoltre, ricorso incidentale per insufficiente motivazione sul punto relativo al recupero a tassazione degli interessi passivi non di competenza. Deduce che l'iscrizione tra i costi del 1978 di interessi di competenza del 1977 è dovuta a ragioni di tecnica contabile. Per cui, "allorquando l'Ufficio ha provveduto a riprendere a tassazione gli interessi passivi non di competenza avrebbe dovuto, in modo analogo, effettuare una corrispondente variazione in diminuzione dei redditi della Società".
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso principale appare fondato merita accoglimento. Va respinto, invece, il ricorso incidentale.
2.2. Con il primo motivo, il Ministero lamenta la violazione dell'art. 43 DPR 597/73. La censura appare fondata. I giudici di appello affermano che "per i capitali dati a mutuo, allorché gli interessi non risultano convenuti, il citato art. 43 presume il diritto agli interessi da computarsi al saggio legale e che quindi, nella fattispecie, deve ritenersi illegittima la pretesa dell'ufficio di poter computare gli interessi ad un tasso notevolmente più elevato". L'affermazione appare errata in punto di diritto. Infatti, l'art. 43 DPR 597/73, poneva una presunzione relativa di onerosità "minima" dei mutui, nella misura del tasso legale, ma consentiva "la prova contraria, anche se dal titolo gli interessi non risultano convenuti ° risultano convenuti in misura inferiore". Quindi, all'Ufficio, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, non era preclusa la possibilità di recuperare a tassazione una somma maggiore di quella risultante dal calcolo degli interessi legali, salvo poi ad offrire la prova del proprio assunto in punto di fatto. Quanto alla eccezione di ultrapetizione, l'affermazione relativa alla mancanza di prova che il prestito sia durato un intero anno è un mero obiter dictum, visto che non se ne traggono le necessarie conseguenze, come la riduzione degli interessi, pur confermati nella misura del tasso legale, in ragione dell'eventuale minore durata del prestito.
2.3. Anche la seconda censura appare fondata. Infatti, la motivazione della sentenza impugnata appare carente, laddove, a fronte di precise contestazioni relative alla impostazione contabile della società fallita, i giudici di merito le ignorano totalmente, limitandosi ad affermare, la tesi dell'Ufficio ègenericamente, che “insostenibile perché essa costituisce il risultato inammissibile di una doppia presunzione". In realtà, la tesi dell'ufficio è che dalla contabilità non risulta la utilizzazione per fini societari del denaro ottenuto con i finanziamenti. L'onere della prova, naturalmente, gravava sulla società, quanto meno per poter beneficiare della deduzione degli interessi passivi. E' pur vero che, come eccepisce la parte resistente, non è stata acquisita la prova diretta dell'uso fatto del denaro, ma è anche vero che non è pensabile che una società, costituita per realizzare e dividere utili, si gravi di oneri finanziari senza alcuna ragione. Vale a dire, che i giudici di merito anche questi aspettiavrebbero dovuto valutare contabili, giuridici e di buon senso, alla stregua di tutte le risultanze processuali, prima di 5 respingere la tesi dell'Ufficio. Quindi si impone la cassazione con rinvio della decisione impugnata, perché i giudici di merito procedano ad una nuova valutazione degli elementi di fatto, tenendo conto delle osservazioni di cui sopra.
2.4. Il ricorso incidentale appare, invece, privo di fondamento. il fallimento della società Sostanzialmente, contabilizzazione di interessi assume che la passivi non di competenza serviva a bilanciare una corrispondente posta attiva e si duole del fatto che il recupero sia avvenuto senza tenere conto di circostanza, che avrebbe dovuto indurretale l'ufficio ad annullare la posta attiva assieme a quella passiva. Quindi, la parte privata ammette la violazione del criterio della competenza, condizione sufficiente per legittimare il recupero da parte dell'ufficio.
2.5. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata, con riferimento ai motivi di censura proposti con il ricorso principale, con rinvio al giudice a quo, che dovrà decidere la controversia tenendo conto del principio di diritto enunciato al paragrafo 2.2. e delle indicazioni relative alla valutazione degli elementi processuali e alla motivazione specificate nel paragrafo 2.3. Al giudice del rinvio è delegata la decisione sulle spese.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa at Adatvi la sentenza impugnata in relazione a di accolte e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Così deciso in Roma il 22 settembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Antonio Merone)theller (dr. Vincenzo Carbone) IL CANCELLIERE C1 OC ST DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 19 GEN 2001. IL CANCELLIERE C1 NN ST E N 6 8 O 9 I 5 1 Z . / A 4 N / R jej - 6 A T I 2 B S . I R . R . G L A P E L . T A R D U . L B B A
P.Q.M.
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