Sentenza 11 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di guida senza il documento di circolazione, i comportamenti considerati rispettivamente dagli artt. 216 e 217 del codice della strada sono diversi tra loro, avendo il primo quale presupposto il mero ritiro del documento laddove nel secondo caso al ritiro si aggiunge un formale provvedimento di sospensione per un periodo determinato; in relazione a tale differenza si giustifica il differente trattamento sanzionatorio che solo nel secondo caso prevede la sospensione della patente di guida.
Commentario • 1
- 1. Cybersecurity e reati informatici: due ipotesi a confrontoAvv. Alessia Di Prisco · https://www.iusinitinere.it/
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/10/1999, n. 3067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3067 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VIOLA GIUSEPPE Presidente del 11.10.1999
1.Dott. COLARUSSO VINCENZO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MAZZA FABIO " N.3067
3.Dott. SAVINO VITO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. BIANCHI LUISA " N.05411/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso G.I.P. PRETURA di SASSARInei confronti di:
SISTU TOMASO N. IL 27.03.1938
avverso sentenza del 01.10.1998 G.I.P. PRETURA di SASSARI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA lette/sentite le conclusioni del P.G.
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Gip presso la Pretura di Sassari applicava, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata dalle parti per il reato di cui all'art. 216, ult. comma, cod. strada. Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale deducendo violazione di legge in quanto il Pretore ha omesso di applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. L'art. 216 del Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, contenente il Nuovo codice della strada, prevede, al comma sesto, che chi, durante il periodo in cui è stata ritirato il documento di circolazione, guida quel veicolo è punito con l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da 200.000 a 800.000. La disposizione non prevede altra sanzione, ne' la sospensione della patente di guida è prevista da altra norma. Solo per il diverso reato di cui all'art. 217 (nell'ipotesi che qui interessa di guida durante il periodo di sospensione della carta di circolazione) l'ultimo comma dello stesso art. 217 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. È evidente che i due comportamenti presi in esame rispettivamente dagli artt. 216 e 217 sono diversi tra loro, avendo il primo quale presupposto il mero ritiro del documento, laddove nel secondo caso al ritiro si aggiunge un formale provvedimento di sospensione per un periodo determinato. In relazione a tale differenza si giustifica il differente trattamento sanzionatorio, che solo nel secondo caso prevede la sospensione della patente di guida.
Poiché nella fattispecie in esame a TU MA è stato contestato il reato di cui all'art. 216, correttamente non è stata applicata alcuna sanzione accessoria.
P.Q.M.
La Corte:
- rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 11 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 1999