CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 16/02/2026, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 669/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
DAMBRUOSO STEFANO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4021/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220022765015503 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220022765015502 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4645/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Con atto pervenuto presso codesta Corte, i ricorrenti indicati in epigrafe proposero ricorso avverso la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione n. 15503 finale, chiedendone l'annullamento.
Successivamente, nelle more del procedimento, la stessa Agenzia ha annullato la notifica della cartella ed ogni suo effetto conseguente.
A fronte di quanto sopra, si chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, con particolare riferimento alla richiesta di estinzione del processo, nonchè accertata la regolarità del procedimento, estingue il giudizio per cessata materia del contendere, compensando fra le parti le spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Milano, 15 dicembre 2025 Il Giudice relatore Il Presidente Nominativo_2 Nominativo_3
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
DAMBRUOSO STEFANO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4021/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220022765015503 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220022765015502 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4645/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Con atto pervenuto presso codesta Corte, i ricorrenti indicati in epigrafe proposero ricorso avverso la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione n. 15503 finale, chiedendone l'annullamento.
Successivamente, nelle more del procedimento, la stessa Agenzia ha annullato la notifica della cartella ed ogni suo effetto conseguente.
A fronte di quanto sopra, si chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, con particolare riferimento alla richiesta di estinzione del processo, nonchè accertata la regolarità del procedimento, estingue il giudizio per cessata materia del contendere, compensando fra le parti le spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Milano, 15 dicembre 2025 Il Giudice relatore Il Presidente Nominativo_2 Nominativo_3