Sentenza 21 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/05/2002, n. 7412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7412 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
ee 73194 OGGETTO: ее Imposte dirette/Irpef Esenzioni ed E BB ICA ITALIA0741 2/02 Agevolazioni/soggetti residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici E N 6 8 O 9 I 5 1 Z . / A 4 N / R 6 T 2 S B . I . R . G L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO P E L . R A D . L A B E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A D D T I E S 1 T N 3 E N 1 R S R.G.N. 24802/2000 SEZIONE TRIBUTARIA E E . I S T N A E A Cron. 20642 M Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud.20.2.2002 Dott. Enrico Papa Presidente Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere rel. ..Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere CORTE SUPPENA CASSAZIONE Dott. Bruno Spagna Musso Consigliere CAMPIONE CIVILE Dott. Achille Meloncelli Consigliere V. 73194 ha pronunciato la seguente Sentenza Sul ricorso proposto da : Ministero delle Finanze, Ufficio delle Entrate di Perugia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi 12,legalmente domiciliato ricorrente
Contro
ET ME,residente Bastia (PG),va Innamorati n.2 ези intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria n.284/5/99 depositata in data 23.11.1999 Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal consigliere dott. Ebner;
Vista la requisitoria scritta del PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso,per manifesta infondatezza Svolgimento del processo HE ME residente in unc dei comuni colpiti dagli eventi del 1984 dopo sismici avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. ritenendo che in aggiunta alla sospensione non L'Ufficio, spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito e notificava alimponibile con esclusione della stessa contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del 13, comma 1, della legge 27 d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. ptivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, L'art. 3, secondo comma bis, del C.L. 30 dicembre 1985, 7. 790, convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 1986, n. 46 quale prevede che le Somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, ger i residenti n. 363, fino al 31 dicembre 1985 nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi Sismic1, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPE - dell'ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cut 133, costo in relazione all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. A. 28, deve essere all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da giurisprudenziale, tale indirizzo il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 20 Febbron's Zuoz Il Cons. EstensoreEstensione Il Presidente صب شده IL CANCELLERE C1 DO CA DEPOSTAT IN CANCELLERIA Oggi 21 MAG. 2002. IL CANCELLIERE C1 DOCA A 6 E I 8 . 9 N R N 1 O / A . I 4 T / Z B 6 U . A 2 L R B . L I T R . A S R I P . . T G B D E A L R E A D I A I R S D N E E E T S T I A N I A E S E