Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/2001, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
ENTE DA IMPOSTA DI BOLLO 22 tab. all.B D.P.R. 642 DEL 26-10-72IS.U.21 6 /0 1 /S U C.C.61117 ESPES I NA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Espris Aree SEZIONI UNITE CIVILI edificabili - Nozult Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Primo Presidente Dott. Andrea VELA R.G. N. 15882/98 Presidente di sezione AMIRANTE Cron. 16556 Dott. Francesco - Rep. 2699 FINOCCHIARO-Presidente di sezione- Dott. Alfio Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Ud. 19/01/01 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere - - Rel. Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI ha pronunciato la seguente UKTE SCAN SE N TENZA sul ricorso proposto da: N. 61117 GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA ALIFANA, in persona del CORTE SUPPRE SSAZIONE UFF rappresentante pro-tempore, domiciliata inlegale Richiesta studio dal Sig. Sole 24h ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA 3000 per diritti 31 MAR. 2001. GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope CANCELLIERE legis;
ricorrente ANCELLERIA 2001
contro
GU VI, elettivamente domiciliato in ROMA, 6 DI -1- presso la CANCELLERIDA DELLA CORTE SUPREMA DI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Al Sig. Avv. Gen. Stato e difeso dagli avvocati rilascists amin legaleCASSAZIONE, rappresentato en. AL GI, BRANCA CARLO, giusta delega a margine Carta boljata Dir. Copia " 12.000 del controricorso;
Totale L. 12:00 Roma, - 8 AGO. 2001 - controricorrente IL CANCELLIEREANCENTER avverso la sentenza n. 179/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 27/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito l'Avvocato Giovanni D'AMICO, per delega dell'Avvocato Carlo BRANCA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Denunciando violazione dell'art.
5-bis 1. n. 359/92, la Gestione Commissariale della Ferrovia Alifana [da ora G.C.P.A.] ha impugnato per cassa- zione la sentenza, in data 27 gennaio 1998, della secondo la Corte di appello di Napoli che avrebbe erroneamente valorizzato, ai fini ricorrente della determinazione dell'indennizzo espropriativo applicazione della su citata norma, la c.d. in "edificabilità di fatto” di terreni, pur ricadenti in zona [E] agricola, di proprietà di NC Di r ID, oggetto di procedura ablatoria per la realizzazione di lavori ferroviari. Si è costituito il Di ID con controricorso, eccependo l'inammissibilità del sindacato sulla valutazione degli elementi di fatto operata dalla Corte territoriale per pervenire alla attribuzione di una concreta vocazione edificatoria ai terreni in questione e sostenendo, in punto di diritto, che le "possibilità legali ed effettive" di edifica- zione, - da cui dipende la qualificazione edifica- toria dei suoli, ai fini della determinazione del correlativo indennizzo ai sensi del citato art.
5 - vadano viceversa intese "in senso disgiun- bis risolvendosi nella indicazione di un tivo" 3 "criterio alternativo" di individuazione della edificabilità di terreni, che solo in difetto di entrambe tali "possibilità potrebbero qualificarsi come agricoli, nel quadro della bipartizione introdotta dalla sopravvenuta normativa di riferi- mento. La causa assegnata alla I Sezione della Corte è stata poi rimessa alle Sezioni Unite per la risoluzione del ravvisato contrasto interpretativo in ordine al profilo, appunto, della definizione della edificabilità dei suoli ex lege 359/92. Il Di ID ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Il contrasto giurisprudenziale, in tema di interpretazione della disposizione sub comma terzo art.
5-bis 1. 359/92, in considerazione del quale la causa è stata rimessa a queste Sezioni Unite, è stato risolto con sentenza n. /2001 (emessa in causa AL e, Comune di Castelfiorentino, discussa in parti data), con l'affermazione del principio per cui nel nuovo sistema di disciplina della stima dell'indennizzo espropriativo introdotto dal citato art. 5 bis, caratterizzato dalla rigida dicotomia (che non consente la configurabilità di un "tertium genus") tra "aree edificabili" (inden- 4 nizzabili in percentuale del loro valore di mercato) ed "aree agricole" o "non classificabili come edificabili" (tuttora viceversa indennizzabili in base a parametri tabellari del valore agricolo ex 1. 1971 n. 865 richiamata dal comma quarto del medesimo art. 5 bis) un'area va ritenuta "edifi- cabile” quando, e per il solo fatto che essa risulti classificata come tale (al momento di apposizione del vincolo espropriativo) dagli stru- menti urbanistici (nel quadro della cd. zonizza- zione del territorio), secondo un criterio, quindi, di prevalenza od autosufficienza della edifica- bilità legale. Mentre la cd. "edificabilità di fatto" rileva unicamente in via suppletiva - in assenza di una regolamentazione legale dell'assetto urbanistico (per mancata adozione, qd esempio del piano regolare о per intervenuta decadenza di vincoli di inedificabilità), mai per altro in un - ovvero in contesto di incompatibilità normativa via complementare (0 integrativa), agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato di aree che, classificate come edificabili dallo strumento urbanistico (e per ciò stesso inden- nizzabili in correlazione a quel valore venale) siano però carenti о comunque dotate di ridotte 5 capacità di effettiva edificazione, le quali vanno, appunto, così ad influire sul correlativo prezzo di mercato. 2)- In applicazione del riferito principio, pertanto fondato il ricorso in esame, risulta avendo effettivamente errato la Corte territoriale nel qualificare come "edificabile” un'area che lo strumento urbanistico, viceversa, includeva in zona a destinazione agricola. 3)- La sentenza impugnata va, per l'effetto, cassata con il conseguente rinvio della causa - per dell'indennità espropriativo la riliquidazione sulla base di criteri stabiliti, per i suoli agri- coli appunto, dal titolo II 1. 1971 n. 865, confer- mati dal comma quarto dell'art. 5 bis della succes- siva 1. 1992 n. 359 - ad altra sezione della stessa Corte di Napoli. 4) Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legitti- mità.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. In Roma, il 19 gennaio 2001 6 Il Relatore Collaboratore Il Presidente Andrea tel di Cancellerie Depositato in Cancelleria Roma, lì 25 MAG. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA D. Allie O L L O B I D 2 -7 0 A 1 T - 6 S 2 O L P E D M I 2 4 6 A . R D P E T e t N E 2 S 2 . E t r a REGISTRATO A DEDITO IL S E 422985 liziar ( J CHIND 7