Sentenza 24 giugno 2014
Massime • 1
La notifica dell'ordinanza dichiarativa dell'urgenza del processo di cui all'art. 240 bis disp. att. cod.proc.pen., pur determinando la decorrenza dei termini processuali anche nel periodo feriale, non esplica alcun effetto su termini dilatori interamente maturati prima dell'inizio del periodo di sospensione in relazione ad udienza fissata in tale arco temporale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza di nullità in relazione alla notifica al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello con riferimento al quale il termine di venti giorni previsto dall'art. 601, comma quinto, cod. proc. pen. era interamente maturato prima dell'inizio della sospensione feriale, sebbene l'ordinanza di cui all'art. 240 bis disp. att. cod. proc. pen. fosse stata notificata al difensore medesimo durante il periodo feriale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2014, n. 44213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44213 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 24/06/2014
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 824
Dott. BONITO F. Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 7853/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.G.L. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 14/2012 CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE, del 06/08/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della crudeltà e il rigetto nel resto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Di Donato F., che ha chiesto l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv. Mancuso L. e Senese S. che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6.8.2012 la Corte di assise di appello di Firenze confermava la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena che, all'esito del giudizio abbreviato, condannava D.G.L. alla pena di anni trenta di reclusione per il reato di cui all'art. 572 cod. pen. e per l'omicidio, aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà, della moglie C.A. che colpiva ripetutamente al capo, provocando lo sfondamento del cranio, con un attrezzo utilizzato per bloccare i pedali dell'autovettura. Il giudice di secondo grado evidenziava che l'intera vicenda, in particolare i sei mesi antecedenti al fatto, erano stati ricostruiti alla luce delle prove documentali e testimoniali acquisite: gli SMS che le e-mail inviate dalla vittima alle sorelle e all'avvocato che curava la causa di separazione dal gennaio 2009; la denuncia per i maltrattamenti presentata nel febbraio 2009; la corrispondenza via e- mail con tale M. ; le registrazioni audio effettuate dalla vittima - in particolare l'8 e il 25 febbraio, dopo che era inviata dal legale la pratica della separazione e dopo la notifica al D.G. dell'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare, di fatto mai eseguita - che attestano le reiterate ed esplicite minacce di morte rivolte dall'imputato alla moglie alla presenza dei figli per indurla a ritirare la denuncia penale e la richiesta di separazione;
le testimonianze rese dai figli minori A. e I. con l'assistenza della psicologa, delle sorelle della vittima, dei vicini di casa, dell'amica B.C. e di S.S. con il quale la C.
aveva avviato una relazione sentimentale scoperta dal marito una settimana prima dell'omicidio.
Rilevava la Corte di appello che la vittima nel corso degli anni aveva subito violenza fisica e psicologica da parte del marito, sino a maturare la ferma intenzione di separarsi,nonostante le reiterate minacce del D.G. che, già nel 2003, era stato denunciato dalla C. per maltrattamenti e, poi, condannato nel 2006, nonostante il temporaneo ricongiungimento tra i coniugi. Evidenziava, altresì, che una settimana prima dell'omicidio l'imputato aveva scoperto la relazione che la moglie intratteneva con il S. al quale aveva rivolto reiterate minacce nel tentativo di spaventarlo;
il 16 giugno il D.G. aveva poi acconsentito alla trasformazione della separazione giudiziale in consensuale ed aveva ottenuto di rimanere in casa fino ad agosto;
il 20 giugno la C. aveva comunicato che si sarebbe recata ad Arezzo a fare acquisti con l'amica B.C. e ne era nata una violenta discussione;
quindi, l'imputato si era posto alla guida dell'autovettura per intercettare la moglie, le aveva ripetutamente telefonato ed aveva minacciato al telefono anche l'amica. Risultava accertato che l'imputato era ritornato sotto l'abitazione verso le 19 e che la C. , già rientrata prima era scesa e, dopo essersi intrattenuta circa cinque minuti, si era seduta sul sedile posteriore dell'auto del D.G. che, dopo ulteriori quindici minuti, si era allontanata. Il corpo della donna con il cranio sfondato era stato trovato alle 21,30 presso una strada poderale insieme al bloccapedali usato per uccidere;
l'orario della morte era stato fissato tra le 20,15 e le 20,47.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con due distinti atti, a mezzo dei difensori di fiducia.
2.1. Con il primo ricorso denuncia, in primo luogo, la violazione di norma processuale prevista a pena di nullità con riferimento alla disciplina della sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge n. 742 del 1969. In specie, rileva la nullità della ordinanza emessa dalla Corte di appello all'udienza del 6.8.12 con la quale è stata rigettata l'eccezione in ordine alla regolarità della notifica al difensore di fiducia, avv.to Macuso, della citazione per detta udienza, atteso che al decreto di citazione non era stata allegata l'ordinanza emessa ex art. 240 - bis disp. att. cod. proc. pen. della quale il predetto difensore aveva ricevuto comunicazione, a mezzo fax, soltanto in data 3.8.2012. Conseguentemente, dovendo aversi riguardo a tale ultima data per la decorrenza dei termini, il termine di venti giorni di cui all'art. 601 c.p.p., comma 5 non è stato rispettato, con violazione delle norme che regolano la vocatio in ius che determina la nullità assoluta del giudizio.
2.2. Con un secondo motivo si lamenta la omessa motivazione in ordine a tutti i rilievi contenuti nell'atto di appello redatto dall'avvocato Mancuso, avendo la Corte di appello esaminato esclusivamente l'impugnazione dell'altro difensore di fiducia. In particolare, si assume che la Corte non ha valutato gli argomenti specifici in ordine alla sussistenza di momenti interruttivi della volontà di uccidere con conseguente esclusione dell'aggravante della premeditazione.
2.3. Denuncia, quindi, il vizio della motivazione avuto riguardo al giudizio di comparazione tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e le aggravanti, rilevando che la Corte si è limitata a valutare la gravità del fatto senza considerare la gelosia patologica ed il comportamento processuale dell'imputato che non ha fatto nulla per nascondere la sua responsabilità.
2.4. Anche con il secondo ricorso si denuncia la nullità processuale in ordine alla decorrenza dei termini e vengono proposti ulteriori motivi in ordine alla circostanza aggravate dell'avere agito con crudeltà e a quella della premeditazione, nonché, al giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti.
2.5. Con riferimento alla ritenuta aggravante dell'avere agito con crudeltà si contesta la circostanza posta a fondamento della valutazione della Corte di appello che siano stati compiuti sulla vittima, ormai esanime, atti diretti a soffocarla mediante l'azione di compressione del collo con conseguente schiacciamento degli orifizi respiratori del volto sul terreno.
Il ricorrente afferma che detta condotta non è stata provata, ma ritenuta sulla base di mere supposizioni del consulente del pubblico ministero e lamenta: che la Corte ha omesso di valutare le contrarie conclusioni medico-legali sulla concausa della morte per asfissia meccanica formulate dal consulente della difesa che, secondo la Corte, avrebbe erroneamente valutato un edema polmonare anzicché un enfisema polmonare, laddove si era evidenziato che l'enfisema ben poteva essere causato da un edema polmonare;
che illogicamente si è affermato il tentativo di soffocamento non provato in termini di certezza ma solo ipotizzato;
che ha omesso totalmente di valutare la dedotta incompatibilità dello schiacciamento degli orifizi respiratori con gli esiti dell'accertamento autoptico sul cadavere e con il mancato rinvenimento di tracce di terriccio o erba nel naso e bocca.
2.6. In ordine alla circostanza aggravante della premeditazione il ricorrente denuncia il mancato esame delle doglianze formulate con i motivi di appello.
Assume che, pur volendo ritenere la cd. premeditazione condizionata, è in ogni caso necessaria la sussistenza dei due elementi costitutivi dell'aggravante, l'uno di natura cronologica e l'altro di natura ideologica. Contesta, in particolare, la sussistenza della decisione preventiva da parte dell'imputato, caratterizzata da completezza ed irreversibilità, atteso che il ricorrente a tale deliberazione è addivenuto soltanto negli istanti che precedettero il raptus omicida in preda al quale provocò la morte della C. ;
del resto, la Corte d'appello ha evidenziato che il proposito di uccidere si era andato consolidando nella mente dell'imputato contestualmente alla ripetuta, progressiva constatazione dell'inutilità dei tentativi di riconciliazione. Assume che la volontà dell'imputato di addivenire ad una riconciliazione coniugale esclude sotto il profilo logico la configurabilità dell'aggravante. Ribaditi tutti i rilievi contenuti nell'atto d'appello in ordine alla valutazione delle minacce di morte formulate dall'imputato nei mesi precedenti, dei comportamenti tenuti dallo stesso nell'aprile e maggio 2009 e nei giorni immediatamente precedenti all'omicidio, ritenuti compatibili con la premeditazione, il ricorrente lamenta che la motivazione della Corte d'appello in ordine alle predette deduzioni è evidentemente apodittica ed illogica, essendosi limitata ad affermare che tutte le circostanze evidenziate dall'imputato non sono incompatibili con l'aggravante e non avendo fornito alcuna risposta logica alla circostanza che il riavvicinamento alla moglie, che l'imputato non aveva mai cessato di sperare, è del tutto inconciliabile con l'ipotesi della intervenuta deliberazione criminosa.
Assume, quindi, che è stata valorizzata acriticamente l'anticipata manifestazione del proposito omicidiario del D.G. per l'ipotesi che la moglie non avesse desistito dalla separazione, omettendo di fornire un'adeguata dimostrazione della scarsa plausibilità della tesi difensiva secondo la quale, lungi dall'essere espressione di un'intervenuta risoluzione delittuosa, tale manifestazione fosse strumentale esclusivamente all'obiettivo di recuperare il rapporto coniugale, incompatibile con la morte della moglie. A ciò si aggiungono ulteriori rilievi in ordine all'omesso esame di specifici argomenti difensivi quali il significato effettivo delle minacce rivolte all'amica della moglie, B.C. ; la doglianza in ordine alle argomentazioni con le quali il giudice dell'appello ha escluso la rilevanza della scena del crimine, dell'arma impiegata, della violenza eccessiva, del mancato occultamento del cadavere, della mancata fuga, dello stato confusionale nel quale si trovava l'imputato subito dopo il fatto.
2.7. Con l'ultimo motivo, articolato in via subordinata, si ribadisce la doglianza relativa al giudizio di comparazione delle circostanze aggravanti e delle attenuanti riconosciute, denunciando l'apparenza della motivazione della Corte di appello fondata sulla gravità del fatto a fronte delle ampie deduzioni difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di assise di appello correttamente ha respinto, con l'ordinanza resa all'udienza del 6.8.2012, l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio formulata dalla difesa, affermando che il predetto decreto era stato notificato all'avvocato Mancuso regolarmente nel rispetto dei termini di legge. Certamente, non può che essere ribadito il principio - richiamato dal ricorrente - per il quale l'omessa notifica all'imputato e al suo difensore dell'ordinanza dichiarativa dell'urgenza del processo per essere prossimi a scadere i termini di custodia cautelare determina nullità della sentenza emessa all'esito del giudizio celebrato nel periodo feriale perché detta omissione impedisce il decorso del termine a comparire (Sez. 6, n. 23737 del 16/02/2010, Napolitano, Rv. 247296; Sez. 6, n. 6330 del 02/04/1993, Pinzelli, Rv. 194442). Tanto è stato affermato in sintonia con la funzione e la ratio della disciplina dell'ordinanza di cui all'art. 240 - bis disp. att. cod. proc. pen. che consente di dichiarare l'urgenza del processo quando i termini di custodia cautelare scadano o siano prossimi a scadere durante il periodo nel quale sono sospesi i termini processuali, a norma della L. n. 742 del 1969; così che, dichiarata l'urgenza, i termini processuali decorrono anche nel periodo feriale dalla data di notificazione dell'ordinanza.
Detta ordinanza, non impugnabile, ha, pertanto, una specifica ed autonoma funzione che ha riguardo esclusivamente alla decorrenza dei termini processuali durante il periodo (1 agosto-15 settembre) nel quale la legge stabilisce che la decorrenza è sospesa. Si tratta, quindi, di provvedimento autonomo dal decreto di fissazione di udienza al quale non deve necessariamente essere allegato e nel quale può anche non essere indicatole la previsione che tutti i termini processuali decorrono nel periodo feriale dalla data della notifica dell'ordinanza non può che riferirsi esclusivamente ai termini che cadono nel periodo della sospensione feriale.
Nel caso di specie, il decreto di citazione dinanzi alla Corte di assise di appello per l'udienza del 6.8.2012. è stato notificato all'avvocato Mancuso l'11.7.2012 e questi ne ha dato conferma il giorno successivo, 12.7.2012; così che il termine di venti giorni di cui all'art. 601 c.p.p., comma 5 è interamente maturato prima dell'inizio della sospensione feriale (1 agosto) con conseguente regolarità della citazione. Il predetto difensore ha, altresì, avuto notifica dell'ordinanza di cui all'art. 240 - bis disp. att. cod. proc. pen. a mezzo fax il 3.8.2012, data dalla quale, per quanto si è detto, non può farsi decorrere il termine di venti giorni di cui all'art. 601 c.p.p., comma 5 che è regolarmente maturato prima dell'inizio del periodo feriale dalla data dell'avvenuta notifica al difensore del decreto di fissazione dell'udienza.
Il motivo di ricorso sul punto è, pertanto, infondato. Generica è, all'evidenza, la doglianza con la quale si assume la omessa motivazione in ordine a tutti i rilievi contenuti nell'atto di appello redatto dall'avvocato Mancuso. Invero, la Corte di secondo grado ha valutato - come si dirà - tutte le censure relative alla circostanza aggravante della premeditazione;
per il resto il predetto difensore fa richiamo al contenuto dell'atto di appello, ma non indica quali sono i rilievi che la Corte non ha valutato.
2. Sono, invece, fondati, ad avviso del Collegio, i ricorsi per quel che riguarda la configurabilità delle circostanze aggravanti della premeditazione e della crudeltà.
Come è noto, la circostanza aggravante della premeditazione è contraddistinta da un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso (elemento di natura cronologica) e dalla ferma risoluzione criminosa perdurante, senza soluzione di continuità, nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica). Se, quindi, non richiede che la decisione preventiva sia stata presa molto tempo prima, è, comunque, necessario che sussista un intervallo temporale apprezzabile tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione dello stesso, tale da consentire una riflessione circa l'opportunità del recesso. Quindi, la consistenza minima dell'apprezzabile intervallo temporale non può essere in astratto quantificata, ma deve risultare in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere (Sez. 1, n. 8974 del 13/06/1997, Ogliari, rv. 208471). Invero, la motivazione della sentenza impugnata si palesa contraddittoria in ordine alla individuazione dei fatti estrinseci e sintomatici per la configurabilità dell'aggravante in esame e del momento in cui sarebbe insorto il proposito di uccidere. La Corte di appello, infatti, da un lato ha affermato la prova di circostanze univoche, espressione di un programma già maturato dall'imputato nei mesi precedenti al fatto, sia pure condizionato alla possibilità che la moglie rinunciasse alla decisione di separarsi;
proposito che si era andato consolidando progressivamente alla constatazione dell'inutilità dei tentativi di convincere la donna. In tal senso, ha ritenuto significative le accertate minacce di morte reiterate alla moglie nei mesi precedenti ed ha svalutato tutte le circostanze evidenziate dall'appellante (il buon comportamento tenuto in quei giorni, il rapporto sessuale avuto con la moglie, il viaggio a Scafati presso le rispettive famiglie di origine, la mancanza di reazione alla scoperta della relazione extraconiugale, la prenotazione di una vacanza a Follonica) ritenendole compatibili con la premeditazione dell'omicidio (p.11). Dall'altra parte, però, i giudici di secondo grado hanno valorizzato, in contrapposizione con la circostanza che il D.G. avesse tranquillamente pranzato a casa, quanto accaduto nel pomeriggio appena prima dell'omicidio. Hanno, quindi, sottolineato che alcune ore prima dell'omicidio l'imputato aveva tentato di far rinunziare la moglie al pomeriggio organizzato con l'amica senza riuscirvi;
che per tale ragione aveva lasciato i figli a casa e si era allontanato con l'automobile cercando la vittima che aveva tempestato di telefonate, minacciando anche l'amica; che una volta fatta salire la moglie a bordo dell'auto aveva imboccato direttamente la strada campestre dove aveva ucciso la donna sfondandole la testa con ripetuti colpi unidirezionali infetti con l'antifurto dell'autovettura.
La preordinazione dell'omicidio sarebbe, allora, avvenuta nelle ore immediatamente precedenti, cosa astrattamente possibile, ma non desumibile da circostanze in parte neutre, avuto riguardo alla maturazione del proposito omicidiario, ed in parte caratterizzanti esclusivamente la fase finale dell'azione e, quindi, rappresentative dello scatenarsi in quel momento del raptus omicida dell'imputato e non sufficienti a dimostrare l'esistenza di un processo psicologico di intensa riflessione e di fredda determinazione che caratterizza la circostanza aggravante della premeditazione.
Il discorso giustificativo sul punto non è, quindi, sorretto da argomenti logici coerenti, ancorati a quanto emerso nel processo.
3. Allo stesso modo deve dirsi quanto alla ritenuta infondatezza dei rilievi difensivi in ordine alla circostanza aggravante della crudeltà.
La Corte di secondo grado, pur avendo individuato nel soffocamento le modalità crudeli dell'azione, non ha indicato elementi di prova dai quali sia desumibile, in termini di ragionevole certezza, che il ricorrente avesse compiuto sulla vittima atti diretti a soffocarla attraverso lo schiacciamento degli orifizi respiratori del volto sul terreno.
In particolare, si è limitata a ribadire che il medico legale aveva affermato che l'enfisema polmonare era stato provocato dagli sforzi respiratori eseguiti dalla vittima in fase dispnea, inspiratoria ed espiratoria, conseguenti alla volontaria compressione degli orifizi respiratori contro il terreno e che l'ipotesi sostenuta dal consulente tecnico della difesa non è in grado di contrastare in modo coerente tali conclusioni, escludendo apoditticamente che tale compressione contro il terreno, ancorché volontaria, fosse derivata dalla pressione per tenere ferma la testa della donna al fine di colpirla, affermando che di tanto non vi era stata alcuna necessità perché la vittima non era in grado di opporre alcuna reazione. I giudici dell'appello hanno, poi, affermato che l'azione di compressione della testa sul terreno, pur espressione della furia omicida del ricorrente, non avesse, verosimilmente, aumentato le sofferenze della vittima (p.13), in tal modo contraddicendo il presupposto della circostanza aggravante in oggetto che ricorre quando le modalità della condotta rendono evidente la volontà di infliggere alla vittima un patimento ulteriore rispetto al mezzo che sarebbe nel caso concreto sufficiente ad eseguire il reato, rivelando in tal modo, per la loro superfluità rispetto al processo causale, una particolare malvagità del soggetto agente (Sez. 1, n. 32006 del 06/07/2006, Cosman, rv. 234785). Sui predetti punti, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Firenze che dovrà rivalutare la configurabilità delle circostanze aggravanti esaminate.
Restano, all'evidenza, assorbite le censure formulate dal ricorrente in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze aggravanti e di quelle attenuanti riconosciute e al conseguente trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle aggravanti della premeditazione e della crudeltà e rinvia ad altra sezione della Corte di assise di appello di Firenze.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014