Sentenza 13 gennaio 2004
Massime • 1
Nel giudizio di separazione e divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, tra i quali rientrano anche quelli di attribuzione e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d'ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/01/2004, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA ER, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso l'avvocato GIANFRANCO DOSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELA ALIANI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CH TO, PROCURATORE GENERALE PRESSO CASSAZIONE;
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO BARI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1179/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 05/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2003 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Dosi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
- che con sentenza in data 6/29 luglio 1999 il Tribunale di Bari ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi MA HI e RI IA, già separati consensualmente, dettando gli opportuni provvedimenti in ordine all'affidamento dei figli e all'obbligo di contribuire al loro mantenimento;
- che con ricorso depositato il 18 ottobre 1999 il HI ha impugnato questa pronuncia davanti alla Corte territoriale nella parte relativa alla decorrenza della cessazione dell'obbligo di pagamento dell'assegno mensile alla IA, fissato quale contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio IN, lamentando che il Tribunale non lo aveva liberato con riferimento al periodo in cui, essendo cessata la convivenza tra madre e figlio, egli aveva provveduto direttamente a soddisfare l'obbligo stabilito a suo carico;
- che con sentenza 5 dicembre 2000 la Corte d'Appello ha disposto l'esonero del HI dall'obbligo di versare l'assegno di mantenimento a decorrere dal gennaio 1997, ritenendo processualmente acclarato che dalla stessa epoca era iniziata la convivenza del minore col padre;
- che la Corte di merito ha considerato la richiesta ammissibile, perché già avanzata nell'ambito del giudizio di primo grado, ed anche giustificata in quanto correlata al provvedimento giudiziale di affidamento del figlio al padre;
- che avverso questa sentenza la IA ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, e che la parte intimata non ha resistito. RITENUTO IN DIRITTO
- che col primo motivo del ricorso, denunciando violazione dell'art. 189 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non abbia considerato che la domanda di liberazione dal debito di mantenimento, formulata dal HI in primo grado il 28 aprile 1997, doveva ritenersi abbandonata, perché non riproposta nelle conclusioni finali;
- che col secondo motivo, denunciando la violazione Corte di Cassazione (r.n.8675 01) dell'art. 112 in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., la IA lamenta che la Corte d'appello abbia pronunciato oltre i limiti della domanda, in quanto questa non sarebbe stata riproposta nelle conclusioni finali nel giudizio di primo grado;
- che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente perché propongono censure connesse, non hanno alcun fondamento;
- che, infatti, da un lato, si deve considerare come nella situazione dedotta non siano configurabili le denunziate violazioni di legge, in quanto, alla stregua dell'orientamento risalente di questa Corte (cfr. Cass. 9 giugno 1990, n. 5636 e 22 giugno 1999, n. 6312), nel giudizio di separazione e di divorzio i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole (tra i quali rientrano quelli relativi all'assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario), possono essere diversi rispetto alle domande delle parti e possono essere adottati anche d'ufficio (v. art. 155, comma 7, c.c., e art. 6, comma 9, 1.898/1970), essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti stesse;
- che, dall'altro, come ha precisato l'impugnata sentenza (e non è oggetto di specifica contestazione), la richiesta del HI era già stata esplicitamente avanzata nel corso dell'udienza del 28 aprile 1997, nel giudizio di primo grado, ed essendo strettamente connessa alla richiesta di affidamento del minore al padre e dei provvedimenti consequenziali relativi al mantenimento del minore stesso, formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni (29 marzo '99), doveva ritenersi implicitamente compresa nelle conclusioni definitive;
- che nessun provvedimento occorre adottare in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, in quanto la parte intimata non ha resistito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004