Sentenza 17 settembre 2013
Massime • 1
In tema di falsa testimonianza, integra l'esimente di cui all'art. 384, comma primo cod. pen. (necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore), la condotta del soggetto che afferma il falso nel corso di una deposizione testimoniale per evitare la riapertura delle indagini nei confronti del coniuge la cui posizione sia stata già definita con decreto di archiviazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2013, n. 41092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41092 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 17/09/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1339
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - N. 23869/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO RA N. IL 29/06/1970;
avverso la sentenza n. 4064/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 02/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viola Alfredo Pompeo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
udito il difensore avv. Bonsignore Raffaele, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 2.4.2013 la Corte di appello di Palermo - a seguito di gravame proposto dall'imputato CO FR avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo del 28.6.20012 - ha confermato detta sentenza con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto responsabile del delitto di cui all'art. 372 c.p. e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore deducendo con unico motivo violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125, 199 e 546 c.p.p., artt. 372 e 384 c.p. per l'omesso riconoscimento nella specie della scriminante di cui all'art. 384 c.p., comma 1 avendo l'imputato reso le dichiarazioni oggetto di incriminazione in quanto riteneva che altrimenti avrebbe danneggiato la posizione processuale della moglie, già sottoposta ad indagini in ordine al reato di favoreggiamento personale, sfociate in provvedimento di archiviazione e che - altrimenti - avrebbero potuto essere riaperte.
3. Il ricorso è fondato.
4. L'imputato è stato riconosciuto colpevole per aver affermato il falso, negato il vero e taciuto in relazione ai fatti sui quali era stato interrogato come testimone e, in particolare, in ordine all'effettivo verificarsi di un sinistro a Capaci (PA), ad aprile 1999, nel quale sarebbe stato coinvolto insieme a suo moglie ZO IA ed alla relativa procedura di risarcimento.
5. Risulta, altresì, dalla sentenza impugnata che la ZO era stata sottoposta ad indagini per il delitto di favoreggiamento personale nei confronti dei soggetti che erano ritenuti i vertici e gli organizzatori della associazione a delinquere finalizzata alle truffe alle compagnie assicurative e che la sua posizione era stata archiviata.
6. È costante insegnamento di questa Corte di legittimità in tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, secondo il quale l'esimente di cui all'art. 384 c.p., comma 1, non può essere invocata sulla base di un mero timore, anche solo presunto od ipotetico, ma occorre un effettivo danno nella libertà o nell'onore, evitabile solo con la commissione di uno dei reati in relazione alla quale l'esimente opera (Sez. 6, Sentenza n. 26570 del 13/06/2008 Rv. 241050 Imputato: Montalbano). Ancora, ai fini dell'integrazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., comma 1, (necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore) è necessario che il pericolo non sia genericamente temuto ma sia collegato a circostanze obiettive, attuali e concrete che ne delimitino con precisione contenuto ed effetti (Sez. 6, Sentenza n. 8638 del 26/04/1999 Rv. 214315 Imputato: Aprano P.).
7. La Corte territoriale, rispondendo alla identica doglianza mossa in appello, ha ritenuto infondata la prospettazione difensiva rilevando che non poteva, neppure sotto il profilo putativo, ritenersi esistente la invocata scriminante in quanto l'adozione e l'approvazione di iniziative esattamente antitetiche all'esercizio dell'azione penale, fa cessare ogni immanenza procedimentale nei confronti del soggetto interessato e dunque non può persistere alcuna esigenza difensiva da parte dell'imputato verso la moglie;
ne' potendosi validamente prospettare la riapertura delle indagini, che è solo una astratta eventualità.
8. Ritiene il Collegio che la motivazione resa dalla Corte territoriale esuli dall'alveo dell'insegnamento di legittimità richiamato laddove esclude la ricorrenza della causa di non punibilità in parola per la ritenuta antitetica esistenza di un provvedimento di archiviazione nei confronti del soggetto che l'imputato ha inteso salvaguardare con la sua condotta e la mera eventualità della riapertura delle indagini a carico del medesimo coniuge. Questo poteva nuovamente essere coinvolto in indagini a suo carico laddove il marito avesse reso dichiarazioni circa l'effettiva verificazione dei fatti, nell'ambito dei quali i due coniugi si erano resi protagonisti di una truffa assicurativa per un inesistente incidente stradale, inscritta nel più ambito contesto associativo indagato e del quale la donna era stata accusata di essere favoreggiatrice.
9. Cosicché, a giudizio del Collegio, devono essere riconosciute nella specie quella concretezza e specificità del pericolo di nocumento per la libertà e l'onore incombente sul prossimo congiunto in ragione del quale l'imputato ha tenuto la condotta criminosa ascrittagli.
10. La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio essendo l'imputato non punibile ex art. 384 c.p., comma 1.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2013