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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 500/2026 Documento firmato digitalmente Sentenza n. 500/2026
Il RE Depositata il 23/01/2026 Depositata il 23/01/2026
MASSIMO URBANO Il Segretario
OB IC
Il Presidente
IA DE SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SI IA, Presidente
URBANO MASSIMO, RE
LUCENTE PAOLA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2044/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001362000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001362000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001362000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001362000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001362000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001362000 IRPEF-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 3688/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420231460000279005 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420231460000279005 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420231460000279005 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420231460000279005 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420231460000279005 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420231460000279005 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 26 febbraio 2024, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202300001362000 dell'importo di complessivi € 36.116,80, notificatale dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il pagamento di tributi iscritti a ruolo dall'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Cosenza, relativamente ad una serie di cartelle di pagamento non pagate.
Deduceva la ricorrente la mancata notifica degli atti prodromici con conseguente intervenuta prescrizione dei tributi e delle voci accessorie intimate nelle singole cartelle opposte e concludeva per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese di causa con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate controdeducendo la piena regolarità del procedimento notificatorio con conseguente inoperatività della eccepita prescrizione anche in considerazione della normative emergenziale per il Covid 19. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Nessuno si costituiva per ADER.
Con altro autonomo ricorso notificato a mezzo pec in data 27.6.2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03420231460000279005, notificatale dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione il 27.5.2025, dell'importo complessivo di € 37.601,47, per la riscossione di tributi iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cosenza, per asserito omesso versamento di somme dovute e, precisamente: per IRPEF anno 2017 e anno 2011, LIQUID.SPESE GIUD.ART15
DLGS.546/92 anno 2011, Ravv. su importi rateizzati per controllo automatizzato anno 2015. Deduceva anche in questo caso la mancata notifica degli atti prodromici con conseguente intervenuta prescrizione dei tributi e delle voci accessorie intimate nelle singole cartelle opposte e concludeva per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese di causa con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo, preliminarmente, la rinuione del presente procedimento a quello avente n. 2044/2024, presentato dalla contribuente in riferimento ad un distinto avviso riferito sempre alla medesima annualità, per evidente connessione soggettiva ed oggettiva. Nel merito, controdeduceva la piena regolarità del procedimento notificatorio con conseguente inoperatività della eccepita prescrizione anche in considerazione della normative emergenziale per il Covid 19. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Anche in questio guiudizio rimaneva contumace ADER.
All'udienza del 20.1.2026 la Corte preliminarmente disponeva la riunione dei due procedimenti per evidente connessione soggettiva ed oggettiva e si riservava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono entrambi fondati e vanno accolti.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202300001362000 dell'importo di complessivi
€ 36.116,80, attiene a due cartelle di pagamento: la n. 03420220022336760000, relativa all'IRPEF 2017; e la n. 03420220032749730000, relativa a spese di giudizio e somme richieste ex art. 36-bis. Contiene, altresì,
l'Intimazione di pagamento n. TD3IPPD004022022, successiva all'avviso di accertamento n.
TDLTDLM000455/2011.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria attiene anch'essa a due cartelle di pagamento: la n.
03420220022336760000, relativa all'IRPEF 2017; e la n. 03420220032749730000, relativa a spese di giudizio e somme richieste ex art. 36-bis. Nonché, all'Intimazione di pagamento n. TD3IPPD004022022, successiva all' avviso di accertamento n. TDLTDLM000455/2011. Per un importo complessivo di € 37.601,47.
L'oggetto delle due comunciazioni, quindi, è esattamente lo stesso. L'Agenzia sostiene che le cartelle sottese siano state tutte debitamente notificate.
La prima cartella risulta notificata a mezzo posta con raccomandata ricevuta in data 23.11.2022 presso lo sportello postale dal delegato del destinatario al quale era stato lasciato un avviso di giacenza all'atto di accesso da parte dell'ufficiale postale. La seconda cartella è stata anch'essa notificata a mezzo posta con raccomanda ricevuta da persona addetta alla casa in data 15.2.2023.
Rispetto, quindi, alle predette due cartelle, alcun effetto estintivo si è prodotto essendo decorsi meno di due anni tra le dette notifiche e quella dell'atto oggi impugnato.
Non ha invece trovato smentita la eccepita mancata o regolare notifica anche dell'intimazione di pagamento n. TD3IPPD004022022 relativa all'irpef 2011 e somme accessorie, rispetto alla quale alcun documento interruttivo del decorso della prescrizione risulta versato in atti.
Poiché non isultano prodotti atti interruttivi relativamente a questo documento, i tributi e le voci accessorie in esso riportati devono essere dichiarati estinti per prescrizione decennale, quelli principali, stante la loro natura erariale, e quinquennale le voci relative agli interessi e alle sanzioni.
Dall'annullamento del titolo de qua, dell'importo di quasi 30.000 euro consegue l'annullamento dell'intero preavviso di iscrizione atteso che, residuerebbe, a questo punto, una differenza di gra lunga inferiore al limite di € 20.000 richiesto dall'art. 77, comma 1, D.P.R. 602/73 ai fini della legittimità dell'iscrizione ipotecaria per crediti tributari.
Il mancato rispetto di questa soglia rende, quindi, la comunicazione impugnata e la conseguente iscrizione ipotecaria, se eseguita, del tutto illegittima con conseguente ordine di cancellazione della stessa laddove eseguita.
Quanto alle spese, queste possono essere interamente compensate considerate le ragioni dell'accoglimento del ricorso, con l'unica eccezione del rimborso del contributo unificato, al quale va condannata la sola ADER.
P.Q.M.
La Corte, in composizione collegiale, così decide:
a) accoglie il ricorso e previa declaratoria di estinzione per prescrizione dei tributi riportati nell'intimazione di pagamento n. TD3IPPD004022022, annulla gli atti impugnati ed ordina la cancellazione della iscrizione ipotacaria, se nel frattempo eseguita;
b) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti condannando la sola ADER al rimborso in favore della ricorrente della somma di € 500,00 a titolo di rimborso spese vive per il contributo unificato dei giudizi riuniti.
Il RE Depositata il 23/01/2026 Depositata il 23/01/2026
MASSIMO URBANO Il Segretario
OB IC
Il Presidente
IA DE SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SI IA, Presidente
URBANO MASSIMO, RE
LUCENTE PAOLA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2044/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001362000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001362000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001362000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001362000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001362000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300001362000 IRPEF-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 3688/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420231460000279005 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420231460000279005 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420231460000279005 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420231460000279005 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420231460000279005 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03420231460000279005 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 26 febbraio 2024, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202300001362000 dell'importo di complessivi € 36.116,80, notificatale dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il pagamento di tributi iscritti a ruolo dall'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Cosenza, relativamente ad una serie di cartelle di pagamento non pagate.
Deduceva la ricorrente la mancata notifica degli atti prodromici con conseguente intervenuta prescrizione dei tributi e delle voci accessorie intimate nelle singole cartelle opposte e concludeva per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese di causa con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate controdeducendo la piena regolarità del procedimento notificatorio con conseguente inoperatività della eccepita prescrizione anche in considerazione della normative emergenziale per il Covid 19. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Nessuno si costituiva per ADER.
Con altro autonomo ricorso notificato a mezzo pec in data 27.6.2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03420231460000279005, notificatale dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione il 27.5.2025, dell'importo complessivo di € 37.601,47, per la riscossione di tributi iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cosenza, per asserito omesso versamento di somme dovute e, precisamente: per IRPEF anno 2017 e anno 2011, LIQUID.SPESE GIUD.ART15
DLGS.546/92 anno 2011, Ravv. su importi rateizzati per controllo automatizzato anno 2015. Deduceva anche in questo caso la mancata notifica degli atti prodromici con conseguente intervenuta prescrizione dei tributi e delle voci accessorie intimate nelle singole cartelle opposte e concludeva per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese di causa con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo, preliminarmente, la rinuione del presente procedimento a quello avente n. 2044/2024, presentato dalla contribuente in riferimento ad un distinto avviso riferito sempre alla medesima annualità, per evidente connessione soggettiva ed oggettiva. Nel merito, controdeduceva la piena regolarità del procedimento notificatorio con conseguente inoperatività della eccepita prescrizione anche in considerazione della normative emergenziale per il Covid 19. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Anche in questio guiudizio rimaneva contumace ADER.
All'udienza del 20.1.2026 la Corte preliminarmente disponeva la riunione dei due procedimenti per evidente connessione soggettiva ed oggettiva e si riservava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono entrambi fondati e vanno accolti.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202300001362000 dell'importo di complessivi
€ 36.116,80, attiene a due cartelle di pagamento: la n. 03420220022336760000, relativa all'IRPEF 2017; e la n. 03420220032749730000, relativa a spese di giudizio e somme richieste ex art. 36-bis. Contiene, altresì,
l'Intimazione di pagamento n. TD3IPPD004022022, successiva all'avviso di accertamento n.
TDLTDLM000455/2011.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria attiene anch'essa a due cartelle di pagamento: la n.
03420220022336760000, relativa all'IRPEF 2017; e la n. 03420220032749730000, relativa a spese di giudizio e somme richieste ex art. 36-bis. Nonché, all'Intimazione di pagamento n. TD3IPPD004022022, successiva all' avviso di accertamento n. TDLTDLM000455/2011. Per un importo complessivo di € 37.601,47.
L'oggetto delle due comunciazioni, quindi, è esattamente lo stesso. L'Agenzia sostiene che le cartelle sottese siano state tutte debitamente notificate.
La prima cartella risulta notificata a mezzo posta con raccomandata ricevuta in data 23.11.2022 presso lo sportello postale dal delegato del destinatario al quale era stato lasciato un avviso di giacenza all'atto di accesso da parte dell'ufficiale postale. La seconda cartella è stata anch'essa notificata a mezzo posta con raccomanda ricevuta da persona addetta alla casa in data 15.2.2023.
Rispetto, quindi, alle predette due cartelle, alcun effetto estintivo si è prodotto essendo decorsi meno di due anni tra le dette notifiche e quella dell'atto oggi impugnato.
Non ha invece trovato smentita la eccepita mancata o regolare notifica anche dell'intimazione di pagamento n. TD3IPPD004022022 relativa all'irpef 2011 e somme accessorie, rispetto alla quale alcun documento interruttivo del decorso della prescrizione risulta versato in atti.
Poiché non isultano prodotti atti interruttivi relativamente a questo documento, i tributi e le voci accessorie in esso riportati devono essere dichiarati estinti per prescrizione decennale, quelli principali, stante la loro natura erariale, e quinquennale le voci relative agli interessi e alle sanzioni.
Dall'annullamento del titolo de qua, dell'importo di quasi 30.000 euro consegue l'annullamento dell'intero preavviso di iscrizione atteso che, residuerebbe, a questo punto, una differenza di gra lunga inferiore al limite di € 20.000 richiesto dall'art. 77, comma 1, D.P.R. 602/73 ai fini della legittimità dell'iscrizione ipotecaria per crediti tributari.
Il mancato rispetto di questa soglia rende, quindi, la comunicazione impugnata e la conseguente iscrizione ipotecaria, se eseguita, del tutto illegittima con conseguente ordine di cancellazione della stessa laddove eseguita.
Quanto alle spese, queste possono essere interamente compensate considerate le ragioni dell'accoglimento del ricorso, con l'unica eccezione del rimborso del contributo unificato, al quale va condannata la sola ADER.
P.Q.M.
La Corte, in composizione collegiale, così decide:
a) accoglie il ricorso e previa declaratoria di estinzione per prescrizione dei tributi riportati nell'intimazione di pagamento n. TD3IPPD004022022, annulla gli atti impugnati ed ordina la cancellazione della iscrizione ipotacaria, se nel frattempo eseguita;
b) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti condannando la sola ADER al rimborso in favore della ricorrente della somma di € 500,00 a titolo di rimborso spese vive per il contributo unificato dei giudizi riuniti.